C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. GANDINESE 2015 – Campionato 2° Categoria – Gir. B GARA del 12.03.2023 tra ASD GANDINESE 2015 – RANICA CALCIO C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 16.03.2023

Reclamo della società A.S.D. GANDINESE 2015 – Campionato 2° Categoria – Gir. B GARA del 12.03.2023 tra ASD GANDINESE 2015 – RANICA CALCIO C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 16.03.2023

La società A.S.D. GANDINESE 2015 proponeva reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado comminava la squalifica per n. 3 (tre) gare effettive nei confronti del calciatore FIAMMARELLI MICHELE, perché, colpito alla testa da un fumogeno (spento) lanciato dai sostenitori della squadra avversaria, reagiva lanciando a sua volta in loro direzione una bottiglietta d'acqua, ma senza colpirli. La reclamante in proposito, ammette il gesto di reazione del proprio calciatore, ma osserva che si tratta di una reazione istintiva, derivante dall'essere stato colpito alla testa da un fumogeno. Precisa, la reclamante, che la bottiglietta in questione era vuota e neppure usciva dal terreno di gioco, finendo sulla rete di recinzione. Infatti, sostiene la reclamante, il Fiammarelli avrebbe lanciato la bottiglietta non verso i tifosi ma unicamente contro la rete, senza colpire nessuno. Per questi motivi, la ASD Gandinese 2015 chiede una riduzione della squalifica comminata. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Dai fatti risulta che il Fiammarelli, dopo essere stato colpito alla testa da un fumogeno (spento) lanciatogli dai sostenitori della squadra avversaria, reagiva lanciando a sua volta una bottiglietta (vuota) di acqua in direzione dei pubblico, senza tuttavia colpire nessuno. Tale comportamento, senz'altro meritevole di sanzione disciplinare, è ben lungi dal poter essere considerato gesto violento o gravemente antisportivo, potendo tutt'al più essere considerato un mero gesto di stizza o reazione immediata e istintiva per il colpo subito, quindi certamente non tale da giustificare la sanzione di tre giornate di squalifica. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

 il reclamo per l'effetto riduce la squalifica a n. 1 giornata effettiva. Dispone la restituzione della tassa.

 

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