C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. RANICA CALCIO – Campionato 2° Categoria – Gir. B GARA del 12.03.2023 tra ASD GANDINESE 2015 – ASD RANICA CALCIO C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 16.03.2023

Reclamo della società A.S.D. RANICA CALCIO – Campionato 2° Categoria – Gir. B GARA del 12.03.2023 tra ASD GANDINESE 2015 – ASD RANICA CALCIO C.U. n. 30 della Delegazione Provinciale di Bergamo datato 16.03.2023

La società A.S.D. RANICA CALCIO proponeva reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado comminava l'ammenda di € 350,00 alla medesima società per intemperanze dei propri sostenitori, in particolare per aver, questi ultimi, introdotto e utilizzato materiale pirotecnico, ex art. 25 CGS, nonché l'ammenda di € 50,00 per intemperanze dei propri sostenitori, in particolare per aver colpito alla testa un calciatore avversario con un fumogeno (spento). Nulla rilevando sulla sanzione dell'ammenda di € 50,00, considerandola corretta, la reclamante osserva che non sia stato utilizzato materiale pirotecnico, considerando come tale solo petardi, bombe carta e fuochi d'artificio. Infatti la ASD Ranica Calcio sostiene che la pirotecnica consista nel produrre oggetti a base di polvere da sparo per l'esplosione, mentre il fumogeno sarebbe un dispositivo utilizzato unicamente per generare fumo e non scoppi. Precisa, altresì, la reclamante, che nel referto arbitrale non si parla di utilizzo di materiale pirotecnico. Per questi motivi, la reclamante chiedeva una riduzione dell'ammenda da € 350,00 ad € 200,00. La reclamante richiedeva, altresì, di essere ascoltata, quindi questa Corte Sportiva d'Appello fissava udienza per il giorno 30.03.2023 alle ore 20.00 ma nessuno compariva per la ASD Ranica Calcio. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA L'art. 25 del CGS, in materia di prevenzione di fatti violenti, dispone, al comma 3, che “le società rispondono per la introduzione o utilizzazione negli impianti sportivi di materiale pirotecnico di qualsiasi genere.....”. La questione, pertanto, verte sulla configurabilità o meno dei fumogeni quale materiale pirotecnico. Gli stessi produttori e rivenditori di materiali pirotecnici definiscono i fumogeni come dispositivi pirotecnici che producono una grande quantità di fumo colorato quando accesi. Spesso vengono utilizzati dai tifosi durante le partite di calcio, ma non sono del tutto esenti da rischi se utilizzati in modo improprio o se non sono conformi alle normative vigenti. Ad esempio, possono causare problemi di salute a coloro che sono sensibili ai fumi, possono causare incendi o esplosioni se maneggiati in modo improprio e possono causare disordini o violenze se utilizzati in modo aggressivo. L'utilizzo dei fumogeni è regolamentato dalle leggi sulla sicurezza pubblica di molti paesi tra cui l'Italia. In particolare, l'art. 1 del DM 04 giugno 2014 – recante modifiche all'art. 6, del Decreto 09 agosto 2011, in particolare agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto del 06 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'art. 18, secondo comma, del Decreto Legislativo 04 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del Decreto 04 aprile 1973 – sostituisce i commi 1-bis e 1-ter con un nuovo comma 1-bis, il quale consente la detenzione e la vendita di articoli pirotecnici marcati CE, ricomprendendovi tra quelli autorizzati, al n. 4.9), i dispositivi fumogeni, con NEC non superiore a g. 250. Pertanto, risulta chiaro che, per la Legge italiana, i fumogeni sono considerati dispositivi pirotecnici rientranti, quindi, nella previsione di cui all'art. 25 CGS. Ne consegue l’infondatezza dei motivi addotti dalla reclamante, né può dirsi che la sanzione pecuniaria comminata dal G.S. sia immotivata o incongrua, dovendo invece trovare piena conferma. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 il reclamo e dispone l'addebito della relativa tassa.

 

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