C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. IRIS 1914 Campionato Under 14 Prov. Gir. Q GARA del 04.03.2023 A.S.D. ORATORIO SAN GAETANO – A.S.D. IRIS 1914 C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Milano datato 09.03.2023

 

Reclamo della società A.S.D. IRIS 1914 Campionato Under 14 Prov. Gir. Q GARA del 04.03.2023 A.S.D. ORATORIO SAN GAETANO – A.S.D. IRIS 1914 C.U. n. 34 della Delegazione Provinciale di Milano datato 09.03.2023

La società A.S.D. IRIS 1914 ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo di 1°Grado presso la Delegazione Provinciale di Milano, che ha comminato la squalifica fino al 31.08.2023 all’allenatore Jeridi Otham, il quale dopo essere stato espulso per reiterate proteste rivolte all’Arbitro, teneva nei confronti del medesimo un atteggiamento aggressivo e discriminatorio quanto al sesso -fattispecie sanzionata ai sensi dell’art. 28, co. 1 e 3, C.G.S. – rientrando successivamente sul terreno di gioco, da dove si rifiutava di uscire, causando ritardi nella prosecuzione della gara. Nel reclamo, la società Iris 1914 contesta la genericità del rapporto arbitrale perché non riporta le parole specifiche che il sig. Jeridi avrebbe pronunciato nei confronti dell’Arbitro, limitandosi a riferire di un “atteggiamento sessista ed aggressivo”. Al contrario, la reclamante chiarisce che il proprio allenatore si sarebbe limitato a protestare per alcuni scontri di gioco, senza porre in essere alcun comportamento discriminatorio. Sentito sui fatti dalla scrivente Corte, il sig. Jeredi, riportandosi al contenuto del reclamo, ha precisato che sin dall’inizio della gara il tutor dell’Arbitro gli impediva di svolgere il proprio lavoro poiché, invece di stare tra le due panchine, gli si poneva di fronte. Il sig. Jeredi ha inoltre chiarito di essere stato espulso al 10’ circa del secondo tempo dopo essersi rivolto al Direttore di gara dicendo: “Il mio portiere è a terra per piacere” e nell’uscire dal campo ha dichiarato di aver riferito al tutor dell’Arbitro: “L’hai caricata per bene [ndr l’Arbitro] nello spogliatoio”, ma di non aver mai proferito frasi sessiste nei confronti dell’Arbitro. Per le suddette ragioni il sig. Jeredi ha chiesto l’annullamento o, in subordine, la riduzione della squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal CGS, OSSERVA Nel supplemento di rapporto, che come noto, insieme al referto di gara, costituisce fonte privilegiata di prova, emerge senz’altro un atteggiamento aggressivo tenuto dal sig. Jeredi nei confronti del Direttore di gara. Tuttavia, poiché né nel referto né nel supplemento sono state riportate dettagliatamente le espressioni e/o gesti che l’allenatore avrebbe rivolto alla giovane Arbitro, per poter stabilire se effettivamente siano da qualificarsi “sessisti”, si è reso necessario chiedere chiarimenti alla diretta interessata. Il Direttore di gara ha quindi riferito che le espressioni pronunciate dal sig. Jeredi sono state “sei un disastro” “non sai fischiare” “proprio una donna dovevano mandarvi” “le donne dovrebbero fare altro”. Da parte sua, l’allenatore dell’Iris 1914 sostiene di non aver mai proferito tali offese ma di essersi limitato a dire alla tutor, in occasione della sua espulsione, “l’hai caricata per bene nello spogliatoio”. Posto che i chiarimenti forniti dal Direttore di gara vanno ad integrare quanto riportato nel supplemento di rapporto, si ritiene raggiunta la prova circa le espressioni utilizzate dal sig. Jeredi. Posto ciò, l’art. 28, co 1, CGS individua quali comportamenti discriminatori “ogni condotta che, direttamente o indirettamente, comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di razza, colore, religione, lingua, sesso, nazionalità, origine anche etnica, condizione personale o sociale […]” Tenuto conto del tenore della norma, questa Corte ritiene che le espressioni pronunciate dal sig. Jeredi nei confronti dell’Arbitro siano certamente di stampo discriminatorio poiché volte a denigrare il suo operato basandosi pressoché esclusivamente sulla circostanza che fosse una donna. Tuttavia, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, rilevando che non sussistono elementi tali da comminare una sanzione maggiore rispetto a quella minima prevista dall’art. 28, co. 3, CGS,

ACCOGLIE

 il reclamo e per l’effetto riduce la squalifica del sig. Jeredi Otham fino al 9 luglio 2023. Si dispone la restituzione della tassa di reclamo, se versata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it