C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – Deferimento della Procura Federale del 8.3.2023 Prot. 20997/275 pfi 22/23 PM/mf nei confronti di: 1. sig. Gianluigi Poggi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. AS Varzi; 2. sig. Antonino Maiorana, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. AS Varzi; 3. sig. Riccardo Marchesi, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. AS Varzi; 4. società A.S.D. AS Varzi;

Deferimento della Procura Federale del 8.3.2023 Prot. 20997/275 pfi 22/23 PM/mf nei confronti di: 1. sig. Gianluigi Poggi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. AS Varzi; 2. sig. Antonino Maiorana, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. AS Varzi; 3. sig. Riccardo Marchesi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. AS Varzi; 4. società A.S.D. AS Varzi; per rispondere: il sig. Gianluigi Poggi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. AS Varzi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. AS Varzi, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Riccardo Marchesi di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. AS Varzi, alle gare U.S. Rivanazzanese – A.S.D. AS Varzi dell’1.10.2022 ed Oltrepò FBC – A.S.D.AS Varzi del 3.12.2022, entrambe valevoli per il Campionato Juniores U19, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 47 del 16.6.2022 della Delegazione Provinciale di Pavia; il sig. Antonino Maiorana, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. AS Varzi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della società A.S.D. AS Varzi nelle quali è inserito il nome del calciatore sig. Riccardo Marchesi, attestando così in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso agli incontri U.S. Rivanazzanese – A.S.D. AS Varzi dell’1.10.2022 ed Oltrepò FBC – A.S.D.AS Varzi del 3.12.2022, valevoli per il Campionato Juniores U19; tale calciatore, infatti, doveva ancora scontare la squalifica irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47 del 16.6.2022 della Delegazione Provinciale di Pavia; il sig. Riccardo Marchesi, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. AS Varzi: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. AS Varzi, alle gare U.S. Rivanazzanese – A.S.D. AS Varzi dell’1.10.2022 ed Oltrepò FBC – A.S.D.AS Varzi del 3.12.2022 valevoli per il Campionato Juniores U19, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47 del 16.6.2022 della Delegazione Provinciale di Pavia; la società A.S.D. AS Varzi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianluigi Poggi, Antonino Maiorana e Riccardo Marchesi, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. ****** Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: premesso che alla riunione del 30.3.2023 sono comparsi il Sig. Gianluigi Poggi, Presidente della Società deferita, sia a titolo personale che nella sua predetta veste di rappresentanza, nonché i Signori Giovanni Alpeggiani e Maurizio Guidi, entrambi Vice Presidenti della Società A.S.D. AS Varzi. Tutti i deferiti sono assistiti dall’Avv. Andrea Bovone, presente. Per la Procura Federale è comparso l’Avv. Sergio Onesti. A conclusione della sua relazione, ritenendo provata la responsabilità per i fatti come contestati, il Rappresentante della Procura ha richiesto di comminare le seguenti sanzioni: al Sig. Gianluigi Poggi ed al Sig. Antonino Maiorana, mesi 4 di inibizione ciascuno; al Sig. Riccardo Marchesi, squalifica di quattro giornate; alla Società A.S.D. AS Varzi, due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella presente stagione sportiva nel campionato di terza categoria, e Euro 350,00 di ammenda. osserva Con comunicato n. 47 del 16.6.2022 il calciatore Riccardo Marchesi, allora militante nelle file della A.S.D. Oltrepò FBC (anche se nel comunicato ufficiale del GS è riportata la dicitura Varzi FBC) riportava la sanzione della squalifica per una giornata. In data 8.9.2022 il calciatore Riccardo Marchesi veniva trasferito dalla A.S.D. Oltrepò FBC, con sede in Broni, alla A.S.D. AS Varzi, con sede in Varzi. Con ricorso datato 3.10.2022 indirizzato al Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Pavia la Società U.S. Rivanazzanese lamentava che il giocatore Riccardo Marchesi avesse preso parte alla gara del Campionato Juniores Provinciali U19 Gir. B, disputatasi il 1.10.2022 tra le compagini U.S. Rivanazzanese e A.S.D. AS Varzi, nelle fila di quest’ultima. Il Giudice Sportivo, ritenendo insussistente l’irregolarità della posizione del giocatore, omologava il risultato, trasmettendo però contestualmente gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di sua competenza, che si concludevano con il richiamato deferimento in ordine alle ipotizzate violazioni. Dall’esame degli atti e dei documenti emerge, al contrario, l’insussistenza di queste. Risulta infatti documentalmente che, in seguito al trasferimento alla A.S.D. AS Varzi, il calciatore Riccardo Marchesi -che a norma dell’art. 21 comma 6 CGS avrebbe dovuto scontare la squalifica in occasione della prima gara della prima squadra della nuova Società di appartenenza- l’aveva in effetti già scontata al momento della disputa della gara del 1.10.2022 contro la U.S. Rivanazzanese. Infatti, è documentalmente provato che il predetto calciatore non prese parte alla gara A.S.D. AS Varzi / A.S.D. Copiano, disputatasi in data 18.9.2022 e valevole per il campionato di terza categoria; gara alla quale il Sig. Riccardo Marchesi avrebbe avuto titolo per partecipare. Conseguentemente, alla data del 1.10.2022 la squalifica di una giornata inflitta al calciatore Riccardo Marchesi con Comunicato Ufficiale del 16.6.2022 n. 47 era già stata integralmente scontata. Le violazioni devono quindi essere dichiarate insussistenti.

Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale assolve i deferiti POGGI Gianluigi, MAIORANA Antonino, MARCHESI Riccardo e A.S.D. A.S. Varzi dagli addebiti loro rispettivamente ascritti. Manda alla segreteria del Tribunale di provvedere alla comunicazione del presente provvedimento alle parti.

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