C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CASSINA CALCIO – Campionato 1° Categoria – Girone L GARA del 26.03.2023 tra A.S.D. CASSINA CALCIO – F.C.D. COLOGNO C.U. n. 62 del Comitato Regionale Lombardia datato 06.04.2023

Reclamo della società A.S.D. CASSINA CALCIO – Campionato 1° Categoria – Girone L GARA del 26.03.2023 tra A.S.D. CASSINA CALCIO – F.C.D. COLOGNO C.U. n. 62 del Comitato Regionale Lombardia datato 06.04.2023

La società A.S.D. CASSINA CALCIO ha proposto reclamo in data 06.04.2023 avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che aveva rigettato il ricorso presentato dalla reclamante al fine di ottenere la comminatoria della sanzione della sconfitta a tavolino per la Società F.C.D. COLOGNO che, secondo la reclamante, aveva schierato nella gara in intestazione un giocatore in posizione irregolare. Infatti, nella gara del 26.03.2023 che vedeva contrapposte le formazioni del Campionato di 1° categoria – Girone L, Società CASSINA CALCIO e COLOGNO, risultava che quest’ultima avesse schierato il calciatore Alexander ZUDDAS, assoggettato a squalifica per due giornate effettive comminata dal Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n. 56 del 23.03.2023, per essere stato espulso, nel corso della gara del campionato Juniores A, disputatasi il 18.03.2023 tra le squadre Juvenilia SC - Cologno. Con l'impugnata delibera, il Giudice Sportivo, “richiamate qui, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le motivazioni e la normativa citata nella propria deliberazione pubblicata sul precedente comunicato del CRL n. 55 del 16.3.2023 in ordine alla gara di 1° categoria Union Team SCB – ADS Porto 2005” e “Pur nel rispetto del principio di omogeneità, dato tuttavia atto che il tenore della della norma, al momento non consente di aderire alla tesi della reclamante” e “Visti gli art. 9, 19, 21 e 137 del CGS”, deliberava di rigettare il ricorso ed omologava il risultato della gara come conseguito sul campo. Fissata l’udienza camerale del 20 aprile 2023, la reclamante depositava in data 14.04.2023 memoria integrativa a firma dell’Avv. Francesca Bonfogo. La Società F.C.D. COLOGNO, con gli avvocati Daniela Ferretti e Valeria Amarossi, depositava in data 8 aprile 2023 le proprie controdeduzioni ed in data 15.04.2023 depositava ulteriore memoria integrativa.

All’udienza del 20 aprile 2023 comparivano per la società reclamante ASD CASSINA CALCIO, il Presidente Fabio Franzoni unitamente all’avv. Francesca Bonfogo e all’avv. Francesco Ungaro, giusta delega in atti e per la società resistente F.C.D. COLOGNO, il Presidente Signor Giancarlo Patera unitamente all’avvocato Daniela Ferretti, giusta delega in atti. L’avv. Francesca Bonfogo, per la ASD CASSINA CALCIO, si riportava integralmente al contenuto ed alle conclusioni del reclamo e della memoria integrativa, e poneva in evidenza “…..l’esigenza di una interpretazione restrittiva dell’art. 21 al fine di fornire certezza alla norma e per garantire una certezza in merito all’afflittività della sanzione della squalifica, onde evitare elusioni; in particolare, interpretare diversamente l’art. 21 comporterebbe un’inaccettabile elusione del principio di effettività afflittiva della sanzione” e in conclusione chiedeva l’accoglimento del reclamo. L’avv. Daniela Ferretti, per la F.C.D. COLOGNO, si riportava integralmente ai propri atti difensivi e poneva in evidenza “…..che l’art. 21 risulta chiaro in quanto, recependo vecchi e consolidati principi, tratta di una regola che stabilisce un precetto preciso ed un’eccezione altrettanto puntuale. Infatti, l’eccezione riguarda esclusivamente il caso in cui un giocatore sia trasferito ad altra squadra, fattispecie non applicabile comunque al caso in esame” e in conclusione chiedeva il rigetto del reclamo. Al termine dell’udienza la Corte Sportiva di Appello riservava la decisione. Tutto quanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, OSSERVA Il reclamo è fondato e merita accoglimento. Ai sensi dell’art. 21, comma 2 CGS “II calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7.” Ai sensi del successivo comma 7 poi, “fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6 ……”. E’ proprio la esplicita “deroga” al comma 2 della norma in esame, contenuta nel successivo comma 7, a non consentire di condividere l’interpretazione fatta propria dal Giudice Sportivo: nelle gare del Settore per l’attività giovanile e scolastica - o, come nel caso di specie, per una squalifica riportata in una gara del predetto Settore - l’utilizzo del calciatore squalificato non è consentito neppure nel caso in cui ciò avvenga in una categoria differente da quella in cui occorse la causa che diede luogo al provvedimento di squalifica. Benché l’interpretazione letterale della normativa non lasci spazio a dubbi, la conclusione cui si perviene è confortata da autorevoli precedenti. Il Collegio di Garanzia dello Sport nelle due decisioni n. 20 e n. 21 del 24.03.2020, evidenzia che, in tema di esecuzione delle sanzioni, è necessario operare il corretto bilanciamento tra due principi: il principio di effettività della sanzione e il principio dell’omogeneità delle competizioni. Sul punto, infatti, i Giudici del Collegio di Garanzia statuiscono che “i principi fondamentali, in tema di esecuzione della sanzione, sono il principio dell’effettività, che impone che quest’ultima sia scontata, ed il principio della omogeneità, per il quale la squalifica deve essere scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato” (Decisione n. 21 del 24.03.2020). Sempre in virtù del principio di effettività della sanzione si richiama la decisione della Corte Sportiva d’Appello, Sez. Unite, C.U. n. 90/CSA, 12.02.2018, ai sensi della quale risulta, altresì, fondamentale non solo che la sanzione sia scontata, ma anche che la stessa non sia affidata al potere discrezionale della società di appartenenza. Afferma, infatti, la Corte Sportiva d’Appello, che la “ratio sottesa” ai commi 2 e 6 dell’art. 21 CGS, “si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove far scontare la citata sanzione”. Il principio desumibile dalle decisioni n. 20 e 21/2020 del Collegio di Garanzia appare quindi essere quello secondo cui il calciatore che, anche nel corso della stagione sportiva, cambia società -o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore Giovanile Scolastico, Primavera, Trofeo Berretti o Juniores- è tenuto a scontare la squalifica, per le residue giornate, nelle gare ufficiali disputate dalla prima squadra della nuova società o della nuova categoria. In tal caso infatti, secondo la decisione del Collegio di Garanzia 24.3.2020 n. 20, “nella fattispecie il principio di omogeneità, di cui all’art. 21, comma 2 CGS, non è più applicabile e pertanto il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra. Nella fattispecie è, dunque, applicabile la previsione speciale di cui all’art. 21, comma 7, CGS. Ne consegue che il calciatore […] è stato schierato indebitamente nella gara de qua”. Orbene, anche alla luce di tali principi risultano evidenti le intenzioni del Legislatore federale nel disciplinare casi come quello che ci occupa, vale a dire non vanificare l’effetto dei provvedimenti di squalifica comminati. Il Collegio di Garanzia dello Sport, in virtù della propria funzione nomofilattica, assicura di fatto tale principio, all’evidenza dovendosi individuare il concetto di “prima squadra” enunciato dal comma 7 dell’art. 21 CGS come corrispondente alla “prima squadra” della “nuova categoria”. E’ parere di questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, infatti, che l’art. 21 CGS debba essere inteso e interpretato nel senso più rigoroso possibile, nel rispetto dei provvedimenti sanzionatori comminati e pertanto ritiene di dovere confermare il proprio orientamento così come espresso nel comunicato ufficiale n. 51 del 23.02.2023, nel quale veniva accolto il reclamo proposto dalla ADC Mario Rigamonti contro la ASD Sirmione Calcio Ravizza. Pertanto il calciatore Alexander ZUDDAS non poteva essere schierato nel corso della gara del 26.03.2023. Diversamente opinando, si arriverebbe all’effetto paradossale per cui il calciatore, espulso in questo caso in una gara di Categoria Juniores e sanzionato con una squalifica di due giornate, potrebbe scontare la relativa squalifica giocando regolarmente nelle giornate successive nella categoria superiore di Prima Categoria, quasi fosse un premio, dove potenzialmente potrebbe poi incorrere in altri provvedimenti sanzionatori che, esasperandosi così il principio di omogeneità, potrebbe scontare non partecipando poi alle gare della prima categoria ma vedendosi impiegato di nuovo in quella inferiore, la Juniores. E così via, potenzialmente all’infinito, con inaccettabile compromissione del principio di effettività, e di afflittività della sanzione. Da quanto sopra consegue la fondatezza del reclamo proposto dalla A.S.D. CASSINA CALCIO e la necessità di riformare la decisione del G.S., in applicazione degli artt. 9 e 10 comma 6 lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva. Tanto premesso e osservato, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

il reclamo e conseguentemente commina le seguenti sanzioni: a carico della Società FCD COLOGNO la perdita della gara A.D.C. CASSINA CALCIO – F.C.D. COLOGNO del 26.03.2023 con il risultato di 3-0; Ø a carico del calciatore Alexander ZUDDAS, tesserato per la Società F.C.D. COLOGNO, la sanzione della squalifica per una ulteriore giornata effettiva. Dispone la restituzione in favore della A.D.C. CASSINA CALCIO delle tasse relative ai reclami proposti in relazione alla gara in intestazione, se versate.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it