C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo della società G.S.D. LA SPEZIA, Campionato Promozione – Girone F GARA del 02.04.2023 tra A.S.D. PONTEVECCHIO – G.S.D. LA SPEZIA C.U. n. 62 del Comitato Regionale Lombardia datato 06.04.2023

 

Reclamo della società G.S.D. LA SPEZIA, Campionato Promozione – Girone F GARA del 02.04.2023 tra A.S.D. PONTEVECCHIO – G.S.D. LA SPEZIA C.U. n. 62 del Comitato Regionale Lombardia datato 06.04.2023

La società G.S.D. LA SPEZIA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. di 1°Grado che ha comminato a carico del proprio calciatore Gabaglio Francesco la squalifica per tre gare effettive per avere quest’ultimo, a seguito di una decisione arbitrale, offeso l’arbitro ed essersi rifiutato di abbandonare il terreno di gioco dopo la notifica dell’espulsione, nonché per avere lo stesso calciatore, a fine gara, reso difficile all’arbitro l’accesso allo spogliatoio. La Società, nel proprio reclamo, fornisce una differente ricostruzione dei fatti evidenziando, anche a mezzo delle dichiarazioni rilasciate dal calciatore Gabaglio Francesco, che il giocatore sanzionato non ha mai posto in essere condotte maleducate, irrispettose od offensive nei confronti del direttore di gara, limitandosi invece a dialogare con l’arbitro in quanto capitano. In particolare il calciatore Gabaglio si rivolgeva all’arbitro con l’espressione “Basta con i cartellini dai” e, all’esito, il direttore di gara estraeva il secondo giallo che provocava l’espulsione del capitano. Unico comportamento definito “fuori dalle righe” è stato quello di porgere all’arbitro la fascia di capitano dicendogli di consegnarla al vice capitano. In conclusione, la reclamante sottolinea la falsità delle dichiarazioni inserite nel rapporto e l’abuso di potere da parte del direttore di gara e pertanto, ritenendo la sanzione comminata non congrua, chiede di annullare la squalifica a carico del calciatore Gabaglio Francesco o, in subordine, di ridurre la stessa in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Ai sensi dell’art 61 comma 1 del C.G.S., il rapporto dell’Ufficiale di Gara ed i relativi, eventuali, supplementi sono da considerarsi fonte primaria e privilegiata di prova. Dall’analisi del rapporto e dai chiarimenti in dettaglio forniti dal direttore di gara su richiesta della Corte, emerge in modo chiaro e specifico che il calciatore Gabaglio, dopo che l’arbitro aveva fermato il gioco per un fallo, correva verso il direttore di gara per insultarlo ed offenderlo.

Successivamente, alla notifica dell’espulsione, il calciatore si rifiutava di lasciare il campo e, con fare minaccioso, diceva all’arbitro di prendere la fascia da capitano e di consegnarla ad un suo compagno di squadra, provocando, tra l’altro, la sospensione del gioco per circa 3 minuti. Infine, al termine dell’incontro, lo stesso Gabaglio pretendeva spiegazioni e rendeva difficile alla terna arbitrale l’ingresso negli spogliatoi. La reclamante non ha fornito alcun elemento idoneo per confutare la dinamica degli eventi come descritta dal direttore di gara. Alla luce dei fatti sopra riportati ed in considerazione della circostanza che il calciatore Gabaglio risultava capitano della propria squadra, l’entità della squalifica comminata risulta corretta, dovendo pertanto essere integralmente confermata la decisione del Giudice di primo grado. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

RIGETTA

 il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.

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