C.R. LOMBARDIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 66 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.C.D. BIASSONO – Campionato Promozione – Gir. B GARA del 07.04.2023 A.C.D. BIASSONO – U.S.D. MISSAGLIA MARESSO C.U. n. 63 del Comitato Regionale Lombardia datato 13.04.2023

Reclamo della società A.C.D. BIASSONO – Campionato Promozione – Gir. B GARA del 07.04.2023 A.C.D. BIASSONO – U.S.D. MISSAGLIA MARESSO C.U. n. 63 del Comitato Regionale Lombardia datato 13.04.2023

La società A.C.D. BIASSONO ha proposto reclamo avverso la decisione richiamata in epigrafe con cui il G.S. di 1°Grado le ha comminato l'ammenda di € 800,00 per omessa assistenza a fine gara alla terna arbitrale, che ha potuto lasciare lo stadio solamente dopo l'intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri. La reclamante in proposito ammette che, al termine della gara, a causa di un imperdonabile loro errore, la terna arbitrale veniva chiusa all'interno del centro sportivo. Infatti, intorno alle 23:30, quando tutti i componenti delle due squadre avevano lasciato il centro sportivo, i responsabili del medesimo chiudevano il cancello, non avvedendosi del fatto che la terna arbitrale fosse ancora negli spogliatoi. La reclamante manifesta la propria assoluta buona fede nonché rammarico per l'errore commesso, chiedendo, per tali motivi, una riduzione della sanzione comminata. Tanto premesso, la Corte Sportiva d’Appello, rilevato che il reclamo è stato proposto ritualmente e nei termini previsti dal C.G.S., OSSERVA Dal referto arbitrale, che si rammenta essere fonte primaria e privilegiata di prova (art. 61 comma 1 CGS), risulta che, all'uscita dagli spogliatoi, dopo la doccia, i Direttori di Gara si siano trovati chiusi all'interno del campo sportivo, da soli, con la macchina all'interno del centro e con tutti i cancelli chiusi. La terna arbitrale ha dovuto, pertanto, contattare vigili del fuoco e carabinieri che, forzando la serratura, hanno permesso la loro uscita dal centro sportivo dell'ACD Biassono. Dai fatti, risulta evidente, pertanto, come l'errore commesso dei responsabili del Biassono addetti alla gestione del centro sportivo abbia causato uno spiacevole inconveniente alla terna arbitrale, peraltro a tarda ora. Nella corretta gestione degli impianti sportivi da parte della società ospitante rientra, senz'altro, l'assistenza pre e post gara, finalizzata a garantire la giusta accoglienza per tutti coloro che parteciperanno all'incontro, nonché ad evitare spiacevoli inconvenienti per giocatori, tifosi, dirigenti e, naturalmente, Direttori di Gara. Nonostante si richieda che l'assistenza sia adeguatamente garantita a tutti i livelli è, altresì, evidente che più è alta la categoria più l'attenzione posta dalla squadra ospitante debba essere accurata. Appare, tuttavia, lampante che lo spiacevole episodio che ha coinvolto la terna arbitrale derivi da un mero errore/disattenzione da parte del gestore dell'impianto – dovuto forse anche all'ora tarda – risultando, quindi, chiara la buona fede della società reclamante. Nonostante, quindi, la gravità della negligenza riscontrata – che ancor più rileva per una squadra militante nel campionato Promozione come l'ACD Biassono – l'ammenda comminata dal G.S. appare eccessiva in ragione della assoluta buona fede della società reclamante. Tanto premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

ACCOGLIE

 il reclamo e per l'effetto riduce la sanzione ad € 400,00 di ammenda. Dispone la restituzione della tassa, se versata.

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