C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 62 del 06/04/2023 – Delibera – gara del 23/ 3/2023 UNION VILLA CASSANO – VALCERESIO A. AUDAX

gara del 23/ 3/2023 UNION VILLA CASSANO - VALCERESIO A. AUDAX

Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 59 del 30.3.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Valceresio A Audax. Dato atto che con nota pec in data 31-3-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Valceresio A Audax sostiene che la società avversaria ha violato la normativa vigente perché alla gara in oggetto ha fatto partecipare i calciatori Brebbia Nicolò nato il 17-10-1998 e Gjini Alessandro, nato il 25-6-2003 in posizione irregolare in quanto squalificati per una gara per recidività in ammonizione, entrambe riportate nella gara di 1^ categoria Union Villa Cassano - Victoria del 12-2-2023 come da CU nº 50 del 16-2-2023. Ciò in quanto i due calciatori avrebbero dovuto scontare la squalifica nella successiva gara Union Villa Cassano - Valceresio A Audax del 19-2-2023 poi annullata dal GS come da CU nº 52 del 2-3-2023: tale squalifica quindi non risulta scontata in funzione di quanto stabilito dall'articolo 21 comma 4 del CGS. Per tal motivo chiede a carico della controparte la sanzione della perdita della gara. La società Union Villa Cassano con proprie controdeduzioni in data 25-3-2023 comunica che in via preliminare " nel preannuncio di reclamo (rectius ricorso) la gara non sia stata correttamente individuata. non si riporta neppure il corretto risultato il preannuncio sia generico a tal punto da rendere inammissibile il ricorso " . Nel merito oltre ad eccepire l'errata indicazione del nominativo del calciatore Brebbia Nicolò ( per la mancanza di accento), conferma la squalifica dei due calciatori come pubblicata sul CU nº 50 del 16-2-2023 conferma inoltre che i due calciatori non venivano schierati nella gara Union Villa Cassano - Valceresio A Audax del 19-2-2023 poi annullata con provvedimento del GS come da CU nº 52 2-3-2023 Richiama quindi l'articolo 21 comma 4 del CGS e significando che " nel caso di annullamento della gara, il calciatore sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo " e piochè " pare evidente come tra la gara del 23-3-2023 e la delibera del GS di annullamento della gara precedente siano trascorsi ben 21 giorni! . ne discende come l'incontro del 23.3.2023,,, non è . gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo ..". Conclude quindi affermando che i due calciatori erano legittimati a disputare la gara. Chiede pertanto di dichiarare inammissibile il reclamo ( rectius ricorso) ovvero di respingerlo e quindi confermare il risultato della gara. Con le controdeduzioni tuttavia non indica quando le citate squalifiche sarebbero state eseguite.

Dagli atti di gara risulta che effettivamente la società Union Villa Cassano ha utilizzato i calciatori Brebbia Nicolò nato il 17-10-1998 e Gjini Alessandro, nato il 25-6-2003 nella gara in oggetto che vi hanno preso parte rispettivamente col nº 9 e col numero 4, partecipando attivamente alla gara. Dagli atti d'ufficio risulta che i citati calciatori, sono stati entrambi squalificati per una gara per recidività, per provvedimenti di ammonizione riportate nella gara di 1^ categoria Union Villa Cassano - Victoria del 12-2-2023 come da CU nº 50 del 16-2-2023. In data 19-2-2023 è stata disputata la gara Union Villa Cassano - Valceresio A Audax alla quale non hanno preso parte; tuttavia tale gara risulta poi annullata dallo scrivente GS come da CU nº 52 del 2-3-2023, e per tal motivo, come da disposto dell'articolo 21 comma 4 del CGS ( 4. Le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei calciatori e dei tecnici si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica o della qualificazione in competizioni ufficiali, incluse quelle vinte per 3-0 o 6- 0 ai sensi dell'art. 10, e non sono state successivamente annullate con decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva. Nel caso di annullamento della gara, il calciatore o il tecnico scontala squalifica nella gara immediatamente successiva alla pubblicazione del provvedimento definitivo.) la squalifica non ha avuto esecuzione nella gara annullata su indicata. Risulta altresì che i citati calciatori sono peraltro stati utilizzati anche nelle gare seguenti e quindi nella gara in oggetto hanno evidentemente partecipato in posizione irregolare. Il ricorso è fondato e va ammesso.

PQM

DELIBERA

Di accogliere il ricorso e comminare alla società Union Villa Cassano la sanzione della perdita della gara per 0-3: di comminare alla società società Union Villa Cassano l'ammenda di Euro 100,00. di squalificare i calciatori i calciatori Brebbia Nicolò e Gjini Alessandro della società società Union Villa Cassano per una ulteriore gara. di comminare al dirigente Bragato Eliseo della società società Union Villa Cassano la inibizione fino al 3-5- 2023. di trasmettere gli atti alla On. Procura Federale per quanto di eventuale competenza. di accreditare la tassa ricorso, se versata.

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