C.R. LOMBARDIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 64 del 20/04/2023 – Delibera – gara del 2/ 4/2023 JUVENILIA SPORT CLUB – AUSONIA
gara del 2/ 4/2023 JUVENILIA SPORT CLUB - AUSONIA
Con deliberazione pubblicata sul C.U. n. 62 del 6.4.2023 questo Giudice ha deciso di sospendere l'omologazione della gara in oggetto a seguito di preannuncio di ricorso da parte della Società Ausonia. Dato atto che con nota pec in data 13-4-2023 la segreteria del GS ha provveduto ai sensi dell'articolo 67 del CGS a comunicare alle società la data fissata per la pronuncia; Col ricorso la citata società Ausonia sostiene che la gara è stata giocata in modo irregolare in quanto ha utilizzato i calciatori Marcarini Matteo nato il 31-7-1992 e D'Alessandro Fabio nato il 15-5-2001 entrambi squalificati per una gara per recidività in ammonizione riportata nella gara Di Po Vimercatese e Juvenilia SC del 26-3-2023. Infatti come comunicato ad avviso della ricorrente "non avrebbero potuto partecipare in quanto la partita DI PO Vimercatese e Juvenilia SC giocata il 26-3- 2023 non è ancora stata omologata e loro erano passibili di una giornata di squalifica". La società Juvenilia SC ha fatto pervenire controdeduzioni con nota in data 16-4-2023 con la quale significa che il fatto che il GS si è riservato di decidere il ricorso non modifica la posizione dei calciatori "fino a quando non intervenga una sentenza di annullamento della gara risulta che hanno scontato la squalifica."
A sostegno della propria tesi cita l'articolo 21 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva e la decisione del Collegio di garanzia del CONI nº51 del 26-6-2021che appunto con chiarezza ribadisce che " il calciatore squalificato sconta la squalifica nella gara immediatamente successiva a quella nella quale è stata irrogata, a nulla rilevando che quest'ultima è stata oggetto di preannuncio di reclamo, per cui è ( il calciatore) in posizione regolare allorquando partecipa alla gara successiva, anche in mancanza di pronuncia del Giudice Sportivo sulla gara oggetto di reclamo". Si dà atto che, come da decisione pubblicata sul CU del CRL nº62 del 6-4-2023 la gara DI PO Vimercatese e Juvenilia SC giocata il 26-3-2023 è stata omologata ed a tale gara non hanno partecipato i citati calciatori che pertanto ivi hanno regolarmente scontato la squalifica. Dagli atti di gara risulta che effettivamente i citato calciatori hanno partecipato alla gara in oggetto avendone quindi titolo. La tesi prospettata dalla ricorrente non trova dunque riscontro negli atti ufficiali e pertanto il ricorso va rigettato
PQM
DELIBERA
Di rigettare il ricorso ed omologare il risultato della gara come conseguito sul campo: Juvenilia SC - Ausonia: 5-1. Di addebitare la tassa, se non versata.