R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 104 del 19/04/2023 – Delibera – RECLAMO della Società ASD NEW TEAM LIGNANO C5 (Campionato Regionale di Serie C/1 Calcio a 5 Gir. A ASD AQUILA REALE 2004 – ASD NEW TEAM LIGNANO C5) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.03.2023 (in C.U. n. 96 Comitato Regionale FVG del 30.03.2023)

RECLAMO della Società ASD NEW TEAM LIGNANO C5 (Campionato Regionale di Serie C/1 Calcio a 5 Gir. A ASD AQUILA REALE 2004 – ASD NEW TEAM LIGNANO C5) in merito ai provvedimenti disciplinari disposti dal G.S.T. all’esito della suddetta gara disputata il 24.03.2023 (in C.U. n. 96 Comitato Regionale FVG del 30.03.2023)

Con provvedimento pubblicato in C.U. n. 96 del 30.03.2023 il G.S.T. disponeva:  la sanzione della perdita della gara con risultato di 0-6 sia a carico della ASD Aquila Reale 2004 sia della ASD New Team Lignano C5, per avere le condotte dei propri calciatori determinato l’arbitro a ritenerne impossibile il prosieguo;  l’ammenda di euro 150,00 a carico della ASD Aquila Reale 2004 perché un proprio sostenitore invadeva il terreno di gioco venendone, però, allontanato grazie al pronto intervento di partecipanti alla gara nelle file della squadra ospitante; la squalifica per cinque gare effettive a carico del calciatore Sosa Lopez Jorge Luis (New Team Lignano C5);  la squalifica per quattro gare effettive a carico del calciatore Mema Shaban (Aquila Reale 2004);  la squalifica per tre gare effettive a carico dei calciatori Sela Arjet (Aquila Reale 2004), Zaneli Armand (Aquila Reale 2004) e Marouan Marouan Mohamed (New Team Lignano C5). Avverso tale decisione in data 01.04.2023 la ASD New Team Lignano C5 inoltrava un preannuncio di reclamo chiedendo copia del referto arbitrale su cui si era fondata la pronuncia nonché l’addebito del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul proprio conto corrente del campionato. In data 03.04.2023 la Segreteria provvedeva ad inviare quanto richiesto e, successivamente, il 08.04.2023 veniva trasmesso da parte della ASD New Team Lignano C5 reclamo avverso le sanzioni comminate a quest’ultima ed ai calciatori Sosa Lopez Jorge Luis e Marouan Marouan Mohamed. All’udienza fissata per la discussione per il 18.04.2023 compariva solo la ASD New Team Lignano C5 per il mezzo del proprio legale. In merito ai termini del procedimento rilevava che, avendo ottenuto gli atti da parte della Segreteria del Comitato Regionale ed avendo pagato il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva, aveva legittimamente confidato nel fatto che la procedura applicabile al reclamo in discussione fosse quella ordinaria e chiedeva pertanto la rimessione in termini. Preliminarmente questa Corte Sportiva d’Appello evidenzia che la Delibera contenuta nel Comunicato Ufficiale n. 104/A F.I.G.C. di data 18.01.2023 stabilisce “l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime 4 giornate relative alla Stagione Sportiva 2022/2023 e gli eventuali spareggi dei Campionati Regionali, Provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5 – maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti e dei Campionati Regionali, Provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi”.

A mente di detto provvedimento, in particolare, “per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello territoriale: - il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio e di reclamo, è fissato alle ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo; - il termine entro cui deve essere presentato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte, è fissato alle ore 11:00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti.” Nel caso di specie va rilevato: a) come il preannuncio di reclamo sia stato trasmesso dalla ASD New Team Lignano C5 in data 01.04.2023, ovverosia oltre il termine consentito delle ore 24:00 del 30.03.2023; b) come il reclamo sia stato trasmesso alla Segreteria della Corte di Appello Sportiva in data 08.04.2023, ovverosia oltre il termine consentito delle ore 11:00 del 31.03.2023. Nell’ambito del giudizio sportivo, ricorda questa Corte, il Codice di riferimento ha operato la scelta della generale attribuzione della natura perentoria dei termini - “salvo che non sia indicato dal codice stesso” (art. 44, comma 6 CGS) – nell’intento di sensibilizzare tutte le parti del processo sportivo nella direzione della celerità del giudizio e, conseguentemente, evitare il rischio di pregiudicare l’obiettivo della effettività della tutela. Vale la pena evidenziare che la ricezione degli atti da parte della Segreteria o la mancata eccezione da parte della società controinteressata sono irrilevanti rispetto al perentorio termine delle scadenze processuali, non giustificando alcuna rimessione in termini. La rimessione in termini è, difatti, contemplata solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui la decorrenza del termine non sia imputabile alla parte che ne ha mancato il rispetto, cosa che nella fattispecie in esame non può considerarsi avvenuta, con conseguente spirare del termine perentorio. Le considerazioni di cui sopra non consentono la valutazione nel merito.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, richiamate le previsioni del Decreto del Presidente della FIGC, pubblicato in CU n. 104/A del 18.1.2023,  dichiara inammissibile il reclamo; dispone il definitivo incameramento del contributo. Manda alla Segreteria per le comunicazioni prescritte.

 

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