C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 103 del 18/04/2023 – Delibera – gara del 16/04/2023 RAGOGNA – DIANA IL G.S.T.

gara del 16/04/2023 RAGOGNA – DIANA IL G.S.T.

- Letti il preannuncio di ricorso ed il ricorso tempestivamente presentati in data 17.04.2023 dalla A.S.D. RAGOGNA, regolarmente notificati alla A.S.D. DIANA; - Preso atto che nessuna nota difensiva è pervenuta a Codesto Ufficio nei termini previsti dal provvedimento del Presidente Federale pubblicato sul C.U. n. 104/A della F.I.G.C. in data 18.01.2023 (abbreviazione termini procedurali); - Letti gli atti di gara e relativi allegati; - Rilevato che nel proprio ricorso la A.S.D. RAGOGNA eccepisce la partecipazione alla gara in oggetto, con la maglia n. 4 della A.S.D. DIANA, del calciatore sig. DIEGO DANTONI; - Precisato che a motivo dell’eccezione la Ricorrente riferisce che il suddetto calciatore - squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato nel C.U. n. 99 del 06.04.2023 – non avesse ancora scontato la citata squalifica al momento della gara; - Accertato che, in effetti, la suddetta squalifica - a mente dell’art. 21, comma 1, del C.G.S (“le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”) - non risultava scontata alla data del 16.04.2023 dal momento che la gara disputata dalla A.S.D. DIANA proprio in data 06.04.2023 (giorno stesso della pubblicazione della decisione) non poteva rilevare a tal fine posto che, alla luce della norma citata, la squalifica andava scontata a far data dal giorno 07.04.2023; - Attesa, quindi, la non regolarità della posizione del calciatore sig. DIEGO DANTONI che, soggetto a precedente squalifica, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe; - Ai sensi e per gli effetti degli artt. nn 9,10, 65 del C.G.S.

P.Q.M.

 - accoglie il ricorso della A.S.D. RAGOGNA e dispone la restituzione della relativa tassa; - delibera la perdita della gara a carico della A.S.D. DIANA con il risultato di 3-0 in favore della A.S.D. RAGOGNA - squalifica per un’ulteriore giornata effettiva di gara il calciatore Sig. DIEGO DANTONI; - inibisce fino al 16.05.2023 il Sig. RENATO COIANIS, Dirigente Accompagnatore della ASD DIANA in occasione della gara in epigrafe.

 

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