F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 165/TFN – SD del 28 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimenti n. 19516/845pf22-23/GC/gb del 22 febbraio 2023 e n. 19549 /846pf21-22/GC/blp del 22 febbraio 2023, nei confronti della società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 125-126/TFN-SD
Decisione/0165/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0125/TFNSD/2022-2023
Registro procedimenti n. 0126/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Paolo Clarizia – Componente
Roberto Pellegrini – Componente (Relatore)
Luca Voglino – Componente aggiunto
(Relatore) Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 20 aprile 2023, previa riunione dei deferimenti proposti dal Procuratore Federale n. 19516/845pf22-23/GC/gb del 22 febbraio 2023 e n. 19549 /846pf21-22/GC/blp del 22 febbraio 2023, nei confronti della società Paganese Calcio 1926 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Con due distinti atti del 22 febbraio 2023, la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare la Paganese Calcio 1926 Srl, per rispondere:
1) in relazione al deferimento n. 19516/845 della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. II), punto 1), lett. d) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 marzo 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla semestrale al 31 dicembre 2021;
2) in relazione al deferimento n. 19549/846 della violazione di cui agli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, del CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. III), punto 1), lett. b) delle NOIF per aver violato i doveri di lealtà probità e correttezza, per il mancato deposito alla Co.Vi.So.C., entro il termine del 31 maggio 2022, della relazione contenente il giudizio della società di revisione sulla situazione patrimoniale intermedia al 31 marzo 2022.
La fase istruttoria
Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento, la Procura Federale acquisiva vari documenti, tra i quali risultavano decisive le attestazioni della Co.Vi.So.C. del 16 giugno 2022 in cui si rilevava il mancato deposito delle relazioni indicate.
La fase predibattimentale
Il Presidente del Tribunale fissava per la discussione del procedimento l’udienza del 23.3.2023; in vista dell’udienza le Parti presentavano una prima ipotesi di accordo ex art. 127 CGS. Tuttavia, in occasione di detta udienza, parte deferita, senza alcuna obiezione da parte della Procura, chiedeva un rinvio per poter rimodulare l’accordo presentato.
I procedimenti venivano quindi rinviati all’udienza del 20.4.2023.
Il dibattimento
In sede di discussione, all’udienza del 20.4.2023 il Tribunale, in via preliminare, disponeva la riunione dei due procedimenti (n. 19516/845 pf22-23/GC/gb e n. 19549/846 pf21-22/GC/blp) per connessione. Per la Procura Federale era presente il Dott. Luca Scarpa, il quale dava preliminarmente atto del mancato concretizzarsi delle trattative tra le parti per la riproposizione della proposta di accordo ex art. 127 CGS, e chiedeva pertanto irrogarsi la sanzione complessiva di euro 11.000,00 (undicimila/00) di ammenda per la società Paganese Calcio 1926 Srl.
Per la difesa della Paganese Calcio 1926 Srl era presente l’Avv. Filippo Pandolfi, che, pur ammettendo l’inadempimento della società, sottolineava il carattere straordinario delle circostanze in cui era incorsa la stessa deferita, che non era riuscita a depositare per tempo le dette relazioni a causa della improvvisa retrocessione dovuta alla vicenda del fallimento del Catania Calcio. Chiedeva inoltre al Tribunale di riconoscere comunque scusabile l’errore circa il mancato adempimento dell’accordo ex art. 126 CGS a suo tempo formalizzato con la Procura Federale, trattandosi in verità di una banale dimenticanza in quanto la società aveva in quel periodo proceduto a diversi altri pagamenti, anche maggiori, e dunque non v’era affatto la volontà di non adempiere. Per tali motivi chiedeva l’applicazione dell’ammenda di euro 500,00 (cinquecento/00), pari a quella configurata nell’accordo ex art. 126 CGS del mese di agosto 2023, ovvero, in via subordinata, un’ammenda pari a massimo il triplo della predetta cifra.
La decisione
I fatti di causa risultano documentalmente dimostrati, pacifici e non contestati, essendo in verità anche ammessi dalla stessa Paganese Calcio.
Circa la responsabilità della deferita, anch’essa risulta chiaramente dagli atti del procedimento non potendosi in alcun modo condividere i rilievi difensivi della stessa. Ed invero, la vicenda sportiva del fallimento del Catania Calcio, con la conseguente esclusione dal campionato di quest’ultima e nuova determinazione della classifica della scorsa stagione della Serie C – seppur evento di rilevante portata che ha coinvolto direttamente anche la Paganese Calcio – non può però assumere i caratteri dell’evento straordinario o di forza maggiore tale da considerarsi esimente o scusante per l’inosservanza della normativa federale in materia gestionale ed economica. D’altra parte, la possibilità che le decisioni della Giustizia Sportiva ovvero di altre Autorità, così come altri eventi legati alla gestione delle società calcistiche nei campionati professionistici, possano determinare mutamenti di classifica o dei risultati sportivi acquisiti (magari con la necessità di spareggi) è in verità evento del tutto possibile, comunque non così infrequente, che le società calcistiche ben conoscono o in ogni caso devono tenere in considerazione.
Pur riconoscendo, quindi, l’ampia rilevanza degli eventi sportivi riferiti dalla deferita nell’ultima stagione sportiva, questi non possono ammettersi come fatti straordinari determinanti l’impossibilità sopravvenuta della prestazione (i.e. deposito della relazione della società di revisione sulla situazione patrimoniale); tale adempimento costituisce in verità obbligo essenziale per l’ordinamento federale ed i termini previsti dalla normativa sono pacificamente perentori. Le società affiliate sono, d’altra parte, tenute al corretto adempimento delle prescrizioni in materia gestionale ed economica sicché per tali incombenti - specialmente per una società di capitali iscritta ad un campionato professionistico – si richiede un’adeguata organizzazione ed una prudente gestione, e non può pertanto costituire esimente o giustificazione del mancato e/o ritardato adempimento l’improvviso mutamento della classifica sportiva con la necessità di effettuare spareggi per la retrocessione.
Per gli stessi motivi ed allo stesso modo risulta poi non scusabile il mancato pagamento di quanto stabilito nell’accordo ex art. 126 CGS, di talché non può trovare accoglimento la misura della sanzione richiesta dalla deferita; al contrario, secondo il costante orientamento di questo Tribunale, la sanzione per il caso in esame deve determinarsi nella misura base aumentata di circa un terzo per il detto inadempimento del sottoscritto accordo ex art. 126 CGS.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga nei confronti della società Paganese Calcio 1926 Srl la sanzione dell’ammenda di euro 14.000,00 (quattordicimila/00).
Così deciso nella Camera di consiglio del 20 aprile 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Roberto Pellegrini Carlo Sica
Luca Voglino
Depositato in data 28 aprile 2023.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
Share the post "F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 165/TFN – SD del 28 Aprile 2023 (motivazioni) – Deferimenti n. 19516/845pf22-23/GC/gb del 22 febbraio 2023 e n. 19549 /846pf21-22/GC/blp del 22 febbraio 2023, nei confronti della società Paganese Calcio 1926 Srl – Reg. Prot. 125-126/TFN-SD"