C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 198 del 29/03/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 44 promosso dalla POL. VIRIDISSIMA APECCHIO in data 16/03/2023 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore EL KAROUACHIA SAMI e per 2 (due) giornate al calciatore SMACCHIA SIMONE applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro – Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 15/03/2023;

a seguito del reclamo n. 44 promosso dalla POL. VIRIDISSIMA APECCHIO in data 16/03/2023 avverso le sanzioni sportive della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore EL KAROUACHIA SAMI e per 2 (due) giornate al calciatore SMACCHIA SIMONE applicate dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Pesaro - Urbino con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 104 del 15/03/2023;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- esaminato il reclamo;

- preso atto della rinuncia alla richiesta audizione da parte della reclamante;

- letti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) gare al calciatore EL KAROUACHIA SAMI e per 2 (due) gare al calciatore SMACCHIA SIMONE, entrambi tesserati per la Pol. VIRIDISSIMA APECCHIO, il primo in quanto “ Espulso dall’Arbitro perché a fine gara lo insultava ed inoltre cercava lo scontro con i giocatori avversari scatenando una rissa fra i giocatori delle due squadre .“  ed il secondo in quanto “ Espulso dall’Arbitro perché con insulti e spinte fomentava la rissa fra i giocatori delle due squadre. “ .

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la società, sostenendo che il KAROUACHIA sarebbe stato “ ...completamente estraneo ai fatti in quanto già all’interno dello spogliatoio. “ e che lo SMACCHIA non avrebbe messo in atto il comportamento addebitatogli e pertanto chiedendo l’annullamento delle sanzioni.

La società ha poi comunicato di non poter partecipare alla richiesta audizione, insistendo per l’accoglimento del reclamo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

          Il reclamo relativo alla squalifica inflitta allo SMACCHIA è inammissibile in quanto ai sensi dell’art. 137, comma 3, CGS in ambito regionale della LND, “ … non sono impugnabili ...i seguenti provvedimenti disciplinari: a) squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara o squalifica a termine fino a 15 giorni. “

          Il reclamo relativo alla squalifica inflitta allo KAROUACHIA va respinto.

          La lettura del rapporto dell’arbitro - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti -  consente di verificare che il calciatore ha messo in atto i comportamenti addebitategli e la sanzione applicata risulta congrua rispetto a quanto avvenuto nell’occasione.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo in merito alla squalifica del calciatore SMACCHIA SIMONE; lo respinge nel resto.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

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