C.R. MARCHE – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 198 del 29/03/2023 – Delibera – Decisione n. 10/TFT 2022/2023 relativa al deferimento n. 20074/251 del 28 febbraio 2023/PM/ag del 28 febbraio 2023 a seguito del deferimento n. 20074/251 del 28 febbraio 2023 a carico della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L. E.

Decisione n. 10/TFT 2022/2023 relativa al

deferimento n. 20074/251 del 28 febbraio 2023/PM/ag del 28 febbraio 2023

a seguito del deferimento n. 20074/251 del 28 febbraio 2023 a carico della società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L. E. 

ha pronunciato la seguente decisione.

Il deferimento

Con provvedimento del 28 febbraio 2023 la Procura federale della F.I.G.C. ha deferito la società sopra indicata per rispondere:

“ a titolo di responsabilità ai sensi dell’art. 28, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva per il comportamento posto in essere da un sostenitore della propria squadra presente sugli spalti dell’impianto sportivo nel quale si stava svolgendo la gara Accademia Granata L.E. - Ancona Respect 2001 del 30.10.2022, valevole per il campionato Under 17 Femminile, il quale proferiva nei confronti della sig.ra Egharevba Miracle Elle-Elizabet, calciatrice tesserata pe la società Ancona Respect 2001, la frase del seguente tenore testuale: “sei una mangiabanane, ti sbianco”.

Con provvedimento del 1° marzo 2023 questo Tribunale federale territoriale ha disposto la notificazione dell’avviso di convocazione per la trattazione del giudizio, fissata per l’odierna riunione, con l’avvertimento che gli atti sarebbero rimasti depositati nei termini di legge potendo le parti, entro tali termini, prenderne visione, estrarre copia e presentare memorie, istanze, documenti e quant’altro ritenuto utile ai fini della difesa.

Nessuna memoria è stata depositata.

Il dibattimento

Alla riunione di trattazione, come sopra fissata, era presente soltanto il rappresentante della Procura federale; nessuno era presente per la società deferita ASD Accademia Granata L.E..

Il rappresentante della Procura federale ha illustrato i motivi del deferimento ed ha ribadito la validità, la fondatezza e la prova raggiunta degli addebiti contestati ed ha concluso per l’affermazione di responsabilità della società deferita con richiesta di irrogazione di sanzioni come da verbale d’udienza.

La decisione

Il Tribunale federale territoriale osserva che dalla documentazione depositata in atti emerge in modo evidente la responsabilità della società deferita per il grave comportamento messo in atto da un proprio sostenitore: infatti la stessa società, sentita in sede di indagini, ha confermato quanto accaduto, precisando sia di aver individuato l’autore del fatto e di aver pubblicato sulla propria pagina facebook  un comunicato stampa di assoluta condanna dell’accaduto.

Alla luce di ciò, il deferimento va accolto con applicazioni delle sanzioni richieste dalla Procura Federale che risultano essere congrue rispetto al fatto contestato.

Il dispositivo

Il Tribunale federale territoriale dispone, in accoglimento del deferimento in epigrafe, la seguente sanzione:

- ammenda di € 500,00 (cinquecento/00) alla società A.S.D. ACCADEMIA GRANATA L.E. ed obbligo di disputare una gara del campionato femminile under 17 a porte chiuse.

Manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per le comunicazioni e gli adempimenti conseguenti.

 

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