C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 198 del 29/03/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 43 promosso dalla A.S.D. CAMERINO CASTELRAIMONDO in data 16/03/2023 avverso l’omologazione del risultato della gara Stese – Camerino Castelraimondo decisa dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 14/03/2023;
a seguito del reclamo n. 43 promosso dalla A.S.D. CAMERINO CASTELRAIMONDO in data 16/03/2023 avverso l’omologazione del risultato della gara Stese - Camerino Castelraimondo decisa dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Macerata con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 77 del 14/03/2023;
- sentita la reclamante alla richiesta audizione;
- letti tutti gli atti;
- relatore Francesco Paoletti;
- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,
ha pronunciato la seguente decisione.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La ASD Camerino-Castelraimondo ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo territoriale pubblicata sul C.U. n. 77 del 14.3.2023 relativa alla gara Stese – Camerino-Castelraimondo disputata il giorno 10.3.2023 e valevole per il campionato di Terza categoria prov. Di Macerata girone “ … con cui il Giudice sportivo territoriale non ha ritenuto responsabile e conseguentemente sanzionato la A.S.D. Stese per l’operato del suo tesserato Matteo Mancinelli squalificato fino al 10/09/2025 per “ essersi alzato dalla panchina al termine della gara recandosi nei pressi di un calciatore avversario sferrando allo stesso un pugno violento al viso causando gravi lesioni al naso comportando sanguinamento e gonfiore. “.”, chiedendo che venisse disposta la perdita della gara a carico della ASD STESE.
Alla richiesta audizione la reclamante ha ribadito tutte le argomentazioni svolte nel ricorso ed insistito per l’accoglimento dello stesso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il reclamo è inammissibile ed in ogni caso non sussisterebbero le condizioni per il suo accoglimento.
L’inammissibilità deriva dalla mancata applicazione da parte della reclamante di quanto prevedono gli articoli 65 e 67 del CGS in quanto l’art. 65 prevede che la regolarità dello svolgimento delle gare è di competenza dei giudici sportivi, mentre l’art. 67 prevede le modalità ed i termini per la presentazione del ricorso.
Pertanto, non avendo l’ASD Camerino Castelraimondo presentato alcun ricorso al giudice sportivo, il reclamo in esame è inammissibile.
Si ritiene opportuno precisare che il reclamo non avrebbe potuto comunque essere accolto in quanto non è possibile decidere la perdita di una gara a carico di una società per fatti accaduti dopo il termine della stessa, come avvenuto in questa fattispecie.
Va infine evidenziato che la giurisprudenza citata dalla reclamante ( decisione in C.U. 20/6/2013 n. 309/CGF ) riguardava un fatto violento simile a quello contestato in questo procedimento, ma accaduto “ … nella fase iniziale della partita…”, e non dopo la fine della gara, come accaduto nell’occasione in esame, e che pertanto, in ogni caso, non ha potuto incidere sulla regolarità della gara.
P.Q.M.
la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. CAMERINO CASTELRAIMONDO.
Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.
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