C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 205 del 05/04/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 46 promosso dalla U.P. CASTELFRETTESE S.R.L. in data 23/03/2023 avverso la squalifica fino al 31/05/2023 al calciatore SASSAROLI STEVEN applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com.Uff. n. 78 del 17/03/2023.

a seguito del reclamo n. 46 promosso dalla U.P. CASTELFRETTESE S.R.L. in data 23/03/2023 avverso la squalifica fino al 31/05/2023 al calciatore SASSAROLI STEVEN applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com.Uff. n. 78 del 17/03/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica fino al 31-5-2023 al calciatore SASSAROLI STEVEN.

Contro tale decisione ha proposto reclamo la U.P. CASTELFRETTESE in data 23 marzo 2023, e quindi tardivamente, dovendo essere proposto entro 5 giorni, così come prevede l’art. 76 CGS; inoltre il reclamo non è sottoscritto da nessuno ed è indicato come proveniente dalla segreteria, soggetto anonimo e quindi non abilitato all’inoltro dei reclami.

MOTIVI DELLA DECISIONE

          Il reclamo non sottoscritto da nessuno ed inoltrato da soggetto anonimo per cui è inammissibile, non essendo stato rispettato quanto prevede l’art. 49 CGS.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla U.P. CASTELFRETTESE S.R.L..

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

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