C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 205 del 05/04/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 45 promosso dalla A.S.D. SAN GINESIO FUTSAL in data 21/03/2023 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara 0-6 e della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore PAZZELLI ANDREA applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 C5 del 15/03/2023.

a seguito del reclamo n. 45 promosso dalla A.S.D. SAN GINESIO FUTSAL in data 21/03/2023 avverso le sanzioni sportive della perdita della gara 0-6 e della squalifica per 4 (quattro) giornate al calciatore PAZZELLI ANDREA applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 102 C5 del 15/03/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Valentina Pupo;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto le sanzioni sportive della perdita della gara per 0 a 6 nei confronti della ASD SAN GINESIO FUTSAL in relazione all’incontro disputato il giorno 11 marzo 2023 nel campionato di Calcio a 5. serie D girone D San Ginesio Futsal – Futsal Recanati e della squalifica per 4 (quattro) gare al suo calciatore PAZZELLI ANDREA.

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la società in data 20 marzo 2023, chiedendo l’annullamento delle sanzioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

          Il reclamo non è stato sottoscritto, come stabilito dall’art. 49 CGS, per cui è inammissibile.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. SAN GINESIO FUTSAL.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it