C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 211 del 14/04/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 48 promosso dalla A.S.D. ROSORA ANGELI in data 01/04/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore Coulibali Sekou applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 29/03/2023,

a seguito del reclamo n. 48 promosso dalla A.S.D. ROSORA ANGELI in data 01/04/2023 avverso la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) giornate al calciatore Coulibali Sekou applicata dal Giudice sportivo territoriale della Delegazione Provinciale Ancona con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 81 del 29/03/2023,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

- esaminato il reclamo;

- letti tutti gli atti;

- relatore Francesco Scaloni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto la sanzione sportiva della squalifica per 3 (tre) gare al calciatore COULIBALI SEKOU “ Per condotta violenta perché, prima che fosse battuto un calcio d’angolo, si strattonava con un avversario e lo colpiva con una testata che procurava all’altro una contusione sopracigliare. “

Contro tale decisione ha proposto reclamo la ASD ROSORA ANGELI che ha chiesto la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità del comportamento messo in atto dal proprio tesserato, sostenendo che ciò sarebbe stato messo in atto anche in reazione ad un commento “discriminatorio” ricevuto dall’avversario.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La lettura del rapporto dell’arbitro - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti - consente di verificare che il calciatore ha messo in atto il comportamento violento addebitatogli per cui la sanzione applicata risulta congrua rispetto a quanto messo in atto nell’occasione che rientra nella fattispecie prevista dall’art. 38 CGS.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. ROSORA ANGELI.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 

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