C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 220 del 24/04/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 51 proposto dalla ASD GIOVANE ANCONA CALCIO in data 20/04/2023 con PEC inviata al Comitato Regionale Marche alle ore 15.46, indirizzato soltanto al Giudice Sportivo Territoriale, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 216 del 19/04/2023 e relativa alla gara Camerano Calcio – Giovane Ancona Calcio disputatasi in data 16/4/2023 nel Campionato Allievi Regionale girone B cob la quale è stato deciso “ – di sanzionare la società Giovane Ancona Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Camerano Calcio 3 – Giovane Ancona Calcio 0; “ ,

a seguito del reclamo n. 51 proposto dalla ASD GIOVANE ANCONA CALCIO in data 20/04/2023 con PEC inviata al Comitato Regionale Marche alle ore 15.46, indirizzato soltanto al Giudice Sportivo Territoriale, avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata nel C.U. n. 216 del 19/04/2023 e relativa alla gara Camerano Calcio – Giovane Ancona Calcio disputatasi in data 16/4/2023 nel Campionato Allievi Regionale girone B cob la quale è stato deciso “ - di sanzionare la società Giovane Ancona Calcio con la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Camerano Calcio 3 – Giovane Ancona Calcio 0; “ ,

- esaminati il reclamo ed i documenti allo stesso allegati, l’integrazione “ ERRATA CORRIGE “  inviata via PEC in data 20 aprile 2023 alle ore 17.22, nonché la memoria difensiva aggiuntiva depositata tramite PEC in data 21/04/2023 alle ore 11.17;

- letti tutti gli atti;

- relatore Piero Paciaroni;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto alla reclamante la sanzione sportiva della perdita della gara CAMERANO CALCIO - ASD GIOVANE ANCONA CALCIO per 3 a 0 in quanto ha “Rilevato dal referto arbitrale che al 35esimo minuto del secondo tempo il calciatore ENI VICTOR della Società Giovane Ancona Calcio veniva sanzionato con ammonizione. Esperiti i necessari accertamenti è emerso che il ridetto calciatore risulta tesserato unicamente per l’attività di calcio a 5 e non anche per quella di calcio a 11, come attualmente imposto con Comunicato Ufficiale FIGC n. 212/A del 22-3-2022 e che pertanto lo stesso ha partecipato alla gara in posizione irregolare. “

Contro tale decisione ha proposto reclamo la società sanzionata che, illustrato l’iter procedurale seguito nell’occasione, ha chiesto l’annullamento della predetta decisione “ in quanto a questa società non è stato mai dato modo di operare a sistema per risolvere l’anomalia di tesseramento. “.

Nella memoria difensiva depositata in atti la reclamante ha ribadito la propria buona fede, allegando ulteriore documentazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo è inammissibile per cui è precluso alla Corte di procedere all’esame delle questioni di merito eccepite dalla reclamante.

Infatti il Presidente della FIGC con provvedimento pubblicato in data 18 gennaio 2023 sul C.U. n. 104/A della FIGC ed allegato al C.U. n. 205 Stagione Sportiva 2022/2023, di pari data della LND ed al C.U. n. 134 del 20 gennaio 2023 del C-R. Marche ha stabilito la consueta abbreviazione dei termini procedurali avanti agli organi di giustizia sportiva per le ultime 4 giornate di campionato, tra le quali rientra quella oggetto del presente procedimento, stabilendo le seguenti disposizioni:

“ 2) per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale:

- il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia dei documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo è fissato alle ore 24.00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo;

- il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso, ad opera del ricorrente, alla controparte è fissato alle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione che si intende impugnare ovvero del giorno stesso della ricezione della copia dei documenti: “.

Risulta quindi evidente che il reclamo in esame sia inammissibile per più motivi, essendo stata violata più volte la sopra citata normativa, ed esattamente:

a) non è stato inoltrato il necessario preannuncio di reclamo entro le ore 24.00 del 19 aprile 2023, data di pubblicazione del provvedimento;

b) il reclamo è stato inviato alle ore 15.46 del 20 aprile 2023 dopo la scadenza del termine che era fissato per le ore 11.00 dello stesso giorno;

c) il reclamo - come necessario - non è stato contestualmente inoltrato alla controparte, ma solo successivamente.

                                                                         P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale, definitivamente pronunciando, dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. GIOVANE ANCONA CALCIO.

Dispone addebitarsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

 

 

 

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