C.R. MARCHE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcmarche.it – atto non ufficiale – CU N. 226 del 02/05/2023 – Delibera – a seguito del reclamo n. 49 promosso dalla A.S.D. F.C. TORRIONE CALCIO in data 03/04/2023 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e della squalifica fino al 30/05/2023 al calciatore COLLETTA GIACOMO applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 198 del 29/03/2023,

a seguito del reclamo n. 49 promosso dalla A.S.D. F.C. TORRIONE CALCIO in data 03/04/2023 avverso le sanzioni sportive dell’ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) e della squalifica fino al 30/05/2023 al calciatore COLLETTA GIACOMO applicate dal Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 198 del 29/03/2023, 

- esaminato il reclamo;

- ascoltati in data 12-4-2023 la società reclamante alla richiesta audizione ed in data 26-4-2023 il direttore di gara;

- letti tutti gli atti;

- relatore Lorenzo Casagrande Albano;

- ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue,

ha pronunciato la seguente decisione.

          SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Il Giudice sportivo territoriale del Comitato Regionale Marche con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe ha inflitto le seguenti sanzioni sportive:

a) ammenda di euro 400,00 alla  FC TORRIONE CALCIO 1919  “ Per aver alcuni propri sostenitori, durante la gara, rivolto espressioni offensive nei confronti dell’arbitro e dell’associazione italiana arìbitri, lanciando inoltre piccole pietre in campo all’indirizzo del direttore di gara, senza però colpirlo. Al termine della gara, un tifoso sostava nello spazio antistante gli spogliatoi proferendo insulti e minacce nei confronti dell’arbitro. “

b)  al calciatore COLLETTA GIACOMO la squalifica fino al 30-5-2023 in quanto “ A fine gara si avvicinava minacciosamente all’arbitro, proferendo verso lo stesso espressioni gravemente offensive e minacciose, sferrandogli un calcio alla caviglia che procurava momentaneo dolore. “.

Contro tali decisioni ha proposto reclamo la società, sostenendo una diversa versione di quanto accaduto e chiedendo una riforma delle stesse.

Alla richiesta audizione la società ha ribadito quanto scritto nel reclamo, mentre alla disposta audizione il direttore di gara, pur confermando il proprio rapporto ha precisato che nell’occasione ha notato che alcuni tifosi  “ …  hanno lanciato del brecciolino nel terreno di gioco senza colpire nessuno. “

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo va respinto per quanto riguarda la squalifica del calciatore e parzialmente accolto per ciò che concerne l’importo della ammenda.

Infatti in relazione alla sanzione inflitta al COLLETTA GIACOMO la lettura del rapporto dell’arbitro e le dichiarazioni rese in sede di sua audizione - che ai sensi dell’art. 61 CGS fa piena prova circa i fatti accaduti -  confermano che il calciatore ha messo in atto i comportamenti addebitatigli dal giudice sportivo e la sanzione applicati risulta congrua.

La ammenda va invece ridotta ad euro 200,00, sia in quanto è risultato meno grave di quanto sanzionato il comportamento della tifoseria della reclamante ( l’arbitro ha precisato che è stato lanciato in campo del “ brecciolino “ e non “ piccole pietre “ e che lo stesso è caduto sul terreno di gioco senza colpire nessuno, sia in quanto l’importo della ammenda va parametrato, come da prassi, alla categoria di appartenenza.

                                                                   P.Q.M.

la Corte sportiva d’appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, riduce l’ammenda ad € 200,00 (duecento/00); lo respinge nel resto.

Dispone restituirsi il relativo contributo e manda alla Segreteria del Comitato Regionale Marche per gli adempimenti conseguenti.

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