C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 12/04/2023 – Delibera – RECLAMO DEL 22.03.2023 A.P.D. DOMENICO DE SISTO Decisione GST C.U. N. 97 del 17.03.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 10/2022-2023 –

RECLAMO DEL 22.03.2023 A.P.D. DOMENICO DE SISTO Decisione GST C.U. N. 97 del 17.03.2023 CR MOLISE R.G. Prot. n. 10/2022-2023 –

CSAT MOTIVAZIONE LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO

DECISIONE

 sul reclamo n. 10/2022-2023 CSAT, proposto dalla società A.P.D. Domenico De Sisto in data 22.03.2023 per la riforma della delibera del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato n. 93 del 17.032023; visto il reclamo e i relativi atti; visti tutti gli atti di causa; relatore all’udienza l’Avv. Gabriele Siciliano; ritenuto in fatto e in diritto quanto segue. RITENUTO IN FATTO La società A.P.D. Domenico De Sisto ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara Atletik Mignano /Domenico De Sisto del 05.03.2023 del campionato di seconda categoria. Con la predetta decisione il Giudice Sportivo ha inflitto alla società reclamante la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 a 0 per aver indicato nella propria distinta, relativa alla gara in esame, n. 9 calciatori di riserva invece dei 7 previsti dal Comitato Regionale Molise, (c.f.r. C.U. n. 13 del 26/08/2022), così ricevendo un indubbio vantaggio derivante dall’aumento delle possibilità di scelta tra più calciatori in panchina accrescendo il potenziale tecnico – atletico. La società reclamante, che ha sostenuto l’annullamento della sanzione comminata, con conferma del risultato sportivo ottenuto sul campo e, in subordine, con la riforma della decisione impugnata e conseguente ripetizione della gara, deduce la violazione del comunicato  n. 295/A della FIGC contenente la deroga all’art. 3 del regolamento del gioco del calcio, pubblicato in data 30 giugno 2022 e, in sostanza, la violazione del principio di gerarchia delle fonti. In particolare osserva che la decisione del GST si pone in contrasto con la normativa della FIGC e con il principio di gerarchia delle fonti che postula l’esistenza di norme di diverso livello, (FIGC e LND Molise), uno dei quali superiore all’altro, specificando che la previsione del Comitato Regionale Molise circa il numero massimo di riserve pari a 7, quale disposizione regolamentare, si pone in contrasto con quella deliberata dall’organo gerarchicamente sovraordinato, che prevede n. 9 calciatori in riserva. Deduce, altresì, la società reclamante, la violazione e falsa applicazione dell’art. 10 e dell’art. 17 comma 5 CGS, in combinato disposto dell’art. 29, comma 7, CGS, con ciò osservando che il GST non ha tenuto in debito conto che nell’art. 10 CGS non vi sia la previsione della contestata violazione tra quelle utili a comminare la sanzione della perdita della gara, richiamando, nella fattispecie, la decisione emessa dal Collegio di Garanzia del Coni, n. 19 del 10 aprile 2018. La società Atletik Mignano, con memoria ritualmente depositata, deduce che, nella fattispecie, il Comitato Regionale Molise, ha scelto di non aderire all’aumento del numero massimo di nove giocatori di riserva nella distinta, consentita in via sperimentale, comunicandola nei Comunicati Ufficiali settimanali e specificando al paragrafo denominato “sostituzione calciatori” di rimanere invariato il numero massimo di sette calciatori di riserva da inserire nella distinta di gara. CONSIDERATO IN DIRITTO. Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere parzialmente accolto, come da dispositivo. Nella fattispecie, il Consiglio Federale della FIGC, con comunicato ufficiale n. 295/A del 30 giugno 2022 ha deliberato di consentire, in via sperimentale, per la stagione sportiva 2022/2023, in deroga alle decisioni ufficiali della FIGC relative alla regola 3 del regolamento del calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell’ambito della LND, le società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali gli eventuali sostituti, restando invariate le attuali previsioni per la disciplina del calcio a cinque. Da par suo, la LND, nel comunicato ufficiale n. 1 del 01.07.2022, relativo alla stagione agonistica 2022/2023, nel recepire la suddetta delibera della FIGC, nel paragrafo relativo alla sostituzione dei calciatori e giocatori di riserva, ha aggiunto che, in considerazione del carattere facoltativo della deroga, l’applicazione della stessa è rimessa alle autonome determinazioni dei Comitati e del Dipartimento Calcio Femminile, in relazione alle specifiche condizioni organizzative delle proprie attività ufficiali. In relazione all’inciso pubblicato dalla LND, il Comitato Regionale Molise, così come diversi altri Comitati Regionali, per finalità organizzative e in considerazione del numero degli atleti tesserati per le società sportive partecipanti alle varie competizioni agonistiche, non ha inteso di dover applicare la deroga all’art. 3 del Regolamento del Gioco del Calcio, come deliberata dalla FIGC, per la stagione 2022/2023, espressamente indicando, nei propri e diversi Comunicati Ufficiali, (cfr. nn. 8-11-13-14-15-17-18-29-31-35-36-37-38-40-41-42-54-55-56), al paragrafo relativo alla sostituzione dei calciatori, di ritenere invariato anche il numero massimo di sette dei calciatori di riserva da indicarsi nella distinta di gara; in virtù di tale espressa e reiterata indicazione da parte del Comitato Regionale Molise, tutte le società sportive partecipanti alle varie competizioni agonistiche, nel corso della corrente stagione sportiva, hanno osservato il disposto regolamentare del Comitato inserendo nelle distinte di gara un numero di calciatori di riserva non superiore a sette. Orbene, ritiene questa Corte, che, al di là delle considerazioni in ordine al principio di gerarchia delle fonti normative, secondo il quale, una norma di livello inferiore non può porsi in contrasto con una di livello superiore, soccorre, nella fattispecie, il principio del legittimo affidamento, quale eccezione al principio delle certezza del diritto, attraverso il quale le società sportive si sono sottoposte a quanto disposto dal Comitato Regionale, per la stagione sportiva 2022/2023, in relazione al numero massimo di sette dei calciatori di riserva da inserirsi nella distinta di gara, con la conseguenza che anche le società di livello, quali, ad esempio, quelle partecipanti al campionato di Eccellenza ed in lotta per l’ambita promozione nel campionato di serie D, che ben avrebbero potuto inserire nove calciatori di riserva in luogo di sette, così aumentando il potenziale tecnico – atletico e, comunque, le possibilità di scelta, hanno rispettato la disposizione indicata dal Comitato Regionale, così come recepita dalla LND, di cui citato comunicato n. 1 del 01.07.2022. Per quanto sopra osservato, la società reclamante, disattendendo il disposto regolamentare della LND, fatto proprio dal Comitato Regionale Molise, in relazione al numero invariato dei sette calciatori di riserva, non ritenendo, per ragioni organizzative, di aderire alla deroga di cui all’art. 3 del regolamento del calcio, ha posto in posizione di squilibrio la società avversaria, così venendo meno ai principi di lealtà e correttezza sportiva che devono sempre sussistere in ambito sportivo, al di là dell’osservanza delle norme del Codice, dello Statuto e delle altre norme federali. Per quanto sopra, è da ritenersi opportuno che, nell’osservanza della regolamentazione posta in essere dal Comitato Ragionale per la stagione sportiva corrente, in relazione alla gestione organizzativa delle varie competizioni, si eviti, tra le varie società, uno squilibrio tecnico – agonistico che, per ovvi motivi, possa derivare dall’inserire ulteriori giocatori in distinta rispetto a quello regolamentato. E’ ovvio che, nella fattispecie, lo squilibrio posto in essere dalla società reclamante, che ha ritenuto di dover inserire 9 calciatori in luogo di 7, seppure legittimato dalla deroga da parte della FIGC, non possa che essere valutato, se non in termini di slealtà, quanto meno in termini di mancata correttezza agonistica, per aver inciso sul potenziale tecnico – agonistico rispetto alla società avversaria che ha rispettato la disposizione regolamentare del Comitato Regionale, da ritenersi efficace in termini di organizzazione delle proprie attività ufficiali. In punto di sanzione, tenuto conto delle suddette motivazioni, e considerato che il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà e la correttezza sportiva, si ritiene che la condotta posta in essere dalla società reclamante possa ricondursi nell’alveo dell’art. 10, comma 5, del CGS, laddove è previsto che “quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per la loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) … omissis… b) …. omissis…..; c) ordinare la ripetizione della gara dichiarata irregolare; d) …. omissis…. Orbene, nella vicenda in esame, tenuto conto che l’aver inserito nella distinta gara un numero di calciatori superiore a quello regolamentato, che non significa aver alterato il regolare svolgimento della gara, può essere sicuramente riconducibile nell’alveo di una condotta di tipo scorretta e sicuramente meno grave di quella ritenuta sleale, in quanto non ingannatoria e infedele, la sanzione irrogabile, e tale da ricomporre lo squilibrio causato, deve rinvenirsi in quella della ripetizione della gara, come prevista, appunto, dal suddetto comma 5 dell’art. 10 CGS. In materia, peraltro, non può che farsi riferimento all’orientamento ormai tracciato dal Collegio di Garanzia del Coni che, con la decisione n. 19 del 10 aprile 2018, fatto proprio da altri organi di giustizia sportiva e successiva alla diversa decisione di questa Corte Sportiva del 17/09/2017, pure richiamata dal GST nel proprio provvedimento impugnato, in una fattispecie analoga, ha ritenuto doversi applicare la sanzione della ripetizione della gara in ragione del fatto che la più grave sanzione della perdita della gara presuppone la mancanza di titolo a partecipare ad una gara che si configura solo quando il calciatore non è in regola con il tesseramento o è squalificato

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo proposto, annulla la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 e dispone la ripetizione della stessa per quanto esposto in parte motiva. Conferma, nel resto, la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia sportiva di II Grado. Motivi riservati nei termini del Codice di Giustizia Sportiva.

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