C.R. MOLISE – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 19/04/2023 – Delibera – RECLAMO: A.S.D. U.S. SANT’ANGELO – riduzione squalifica inflitta al calciatore Rinaldi Paolo (GARA REAL PETTORANELLO – U.S. SANT’ANGELO A.S.D. DEL 25.02.2023 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA girone A)

 

A.S.D. U.S. SANT’ANGELO – riduzione squalifica inflitta al calciatore Rinaldi Paolo (GARA REAL PETTORANELLO – U.S. SANT’ANGELO A.S.D. DEL 25.02.2023 – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA girone A)

La Corte Sportiva di Appello, - letto il reclamo proposto dalla ASD US SANT’ANGELO avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato nel C.U. n. 92 del 03.03.2023, inerente la gara del campionato di seconda categoria, girone A, disputata in data 25 febbraio 2023 tra la società Real Pettoranello e U.S. Sant’Angelo con la quale è stata inflitta la squalifica fino al 30 giugno 2025 al calciatore Rinaldi Paolo per condotta violenta nei del direttore di gara; -visti gli atti del procedimento; -sentito il Presidente dell’A.S.D. U.S. Sant’Angelo osserva quanto segue: - il Giudice Sportivo Territoriale, sulla scorta del referto arbitrale, applicava al giocatore dell’ ASD US SANT’ANGELO, Rinaldi Paolo, la squalifica fino al 30.06.2025 per aver colpito il direttore di gara tanto da avergli procurato lesioni diagnosticate dai sanitari del pronto soccorso dell’ospedale di Isernia; - avverso il provvedimento del Giudice di prime cure è insorta la società U.S. SANT’ANGELO, affidandosi ad un unico motivo di reclamo, con il quale lamenta la sproporzione della sanzione inflitta al proprio calciatore per i fatti realmente accaduti, evidenziando altresì che il direttore di gara non avrebbe subito lesioni, così come riportato nel provvedimento del G.S.T., ma soltanto percosse; - la sanzione inflitta all’altro calciatore coinvolto, così come la perdita della gara non sono stati oggetto di specifica impugnazione, di talché questa Corte non può scrutinare la decisione adottata dal Giudice di prime cure.

Il reclamo avverso la sanzione inflitta al calciatore Rinaldi Paolo è parzialmente fondato. L’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, rubricato “condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara” al primo comma delinea il perimetro della condotta, punendo “ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa e incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell’ufficiale di gara”. Al successivo comma 2 prevede la sanzione minima di un anno di squalifica ed al comma 4, in presenza di lesione personale certificata da struttura sanitaria pubblica, la sanzione è elevata ad un minimo di anni due di squalifica. Il direttore di gara, nel supplemento di rapporto, ha puntualmente evidenziato di essere stato colpito violentemente al petto con mano semichiusa, tanto da essere costretto a indietreggiare, percependo altresì un forte dolore. Ciò evidenziato, sempre il direttore di gara, riferisce di essersi recato presso il nosocomio isernino a causa del dolore ancora presente. Il reclamo, sul punto, non scalfisce minimamente il racconto dell’arbitro incorporato anche nel supplemento di rapporto. La questione susseguente sottoposta a questa Corte è quella di verificare se dalla condotta del calciatore sia derivata una lesione al direttore di gara. I sanitari del pronto soccorso hanno diagnosticato: “Percosse. Trama contusivo sternale” e all’esame obiettivo hanno riferito che il paziente “lamenta dolore evocato alla digitopressione”. Il direttore di gara è stato poi dimesso con prescrizione di antidolorifici. Dal certificato del pronto soccorso emerge con chiarezza che l’arbitro ha subito una percossa, senza ulteriori conseguenze che possano ricomprendersi nella nozione di lesione personale evocata dalla norma. Nel campo della medicina la lesione è “modificazione menomante a carico di un organo o di un tessuto, con alterazione (reversibile o irreversibile) della continuità della forma, della posizione, della struttura o della funzione, e provocata da cause di varia natura: fisica (agenti traumatici, termici, radianti), chimica (sostanze tossiche, squilibri metabolici, enzimatici, ormonici), biologica (microrganismi patogeni, tossine)” La lesione personale comporta, quindi, l’insorgenza di una patologia, mentre la percossa non prevede l’insorgere di una malattia fisica o psichica. Sul punto, granitica è anche la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito quanto segue: “i reati di percosse e di lesioni personali volontarie hanno in comune l'elemento soggettivo, che consiste nella volontà di colpire taluno con violenza fisica, differiscono quanto alla materialità, ovvero in riferimento alle conseguenze che la violenza produce: - il primo è caratterizzato dalla condizione negativa che la violenza non abbia cagionato, al di fuori di una eventuale sensazione dolorosa, effetti patologici costituenti malattia e cioè non abbia prodotto alterazioni anatomiche, organiche o funzionali, pur se di modesta entità; - diversamente, nel caso in cui, a seguito delle percosse subite, la vittima riporti un trauma contusivo, che determini un'alterazione delle normali funzioni fisiologiche dell'organismo della parte lesa, da richiedere un processo terapeutico con specifici mezzi di cura e appropriate prescrizioni mediche, si configura il delitto di lesioni volontarie” (si cfr. Cassazione Penale, II Sezione, sentenza n. 22534/2019). E, nel caso che ci occupa, non vi è stata alcuna alterazione delle normali funzioni fisiologiche, così come privo di indicazioni terapeutiche con specifici mezzi di cura è il verbale del pronto soccorso: di conseguenza gli effetti della condotta, certamente grave e da sanzionare, non possono essere sussunti nell’ambito del comma 4 dell’art. 35 del C.G.S. Alla sanzione principale, a mente dell’art. 35, comma 7, C.G.S., segue l’applicazione della misura amministrativa come da dispositivo

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello territoriale accoglie parzialmente il ricorso. Ritenuta l’applicabilità nella fattispecie dell’art. 35, commi 1 e 2 C.G.S., riduce la sanzione al calciatore Rinaldi Paolo applicando la squalifica fino al 25.02.2024 ( un anno dall’evento). Ai sensi del comma 7 dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva, applica all’ASD US Sant’Angelo la sanzione amministrativa indicata nel C.U. n. 49/A del 12.10.2022 della FIGC fino al termine della corrente stagione sportiva. Dispone la restituzione del contributo di accesso alla Giustizia Sportiva di II grado.

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