C.R. MOLISE – Giudice Sportivo – 2022/2023 – 2.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 109 del 19/04/2023 – Delibera – gara del 16/ 4/2023 POLIS PETACCIATO – DONKEYS AGNONE

gara del 16/ 4/2023 POLIS PETACCIATO - DONKEYS AGNONE

Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il referto arbitrale rileva che al 30’ del secondo tempo l’arbitro espelleva il dirigente FELICE Nicola (Polis Petacciato) perché dalla panchina inveiva pesantemente all’indirizzo dell’arbitro. Alla notifica del provvedimento disciplinare il Felice prendeva con le mani un pallone posizionato davanti a lui e lo lanciava con forza in direzione dell’arbitro, colpendolo all’altezza del quadricipite, provocando rossore e momentaneo dolore, senza pregiudicare la prosecuzione della gara. Il Felice si posizionava quindi sugli spalti e continuava ad inveire nei confronti della terna arbitrale. Osserva questo GST La condotta sopra riportata, pur comportando una violazione del Codice di Giustizia Sportiva e costituendo un atto riprovevole e meritevole di adeguata sanzione, non rientra, tuttavia, tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dall’art. 35 CGS come deliberate con CU n. 42/A del 12/10/2022. Nella concreta fattispecie, infatti, NON si rinviene una condotta violenta secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale che consiste in un comportamento caratterizzato "intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da un'accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui.."(cfr. Corte Giust. Fed. in C.U. n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust.Fed. in C.U. n.153/CGF del 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III sez., in C.U. n.056/CSA del 22.12.2016 e C.Sportiva Appello, Sez.Unite, in C.U.114/CSA del 3.2017). Del resto, spetta all'Organo di Giustizia, ai sensi dell'art 12 comma 1, C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti..”; Tutto ciò premesso, in applicazione dell’art. 36, comma 1, lett. b) vigente

D E C I D E

1. di inibire il dirigente FELICE Nicola (Polis Petacciato) fino a tutto il 31 gennaio 2024 con la precisazione che l’entità della sanzione tiene conto della sosta estiva e che detta sanzione NON va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative previste dall'art.35 comma 7 del Codice di Giustizia Sportiva, come deliberate con CU n. 42/A del 12/10/2022.

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