C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto dalla Società USA ANNONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 78 del 16/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara USD CASTELLAZZO – USA ANNONESE, disputata in data 11/03/2023, nell’ambito del Campionato under 19 Regionali, girone D
Reclamo proposto dalla Società USA ANNONESE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 78 del 16/03/2022 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara USD CASTELLAZZO – USA ANNONESE, disputata in data 11/03/2023, nell’ambito del Campionato under 19 Regionali, girone D
Con reclamo preannunciato in data 18/03/2022 e pervenuto in data 22/03/2023 a mezzo PEC, la società USA Annonese, in persona del Presidente pro tempore Fabrizio Zaninoni, propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che commina nei riguardi del giocatore CIRIO NICOLO’ la squalifica per quattro gare, con la seguente motivazione “Per condotta violenta, consistita in una testata ai danni di un avversario senza possibilità di giocare il pallone e senza danni fisici. Alla notifica del provvedimento, continuava a proferire insulti e provocazioni nei confronti dei giocatori avversari”. Con riferimento alla predetta squalifica, la società ne domanda la riduzione a due gare, offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, sostenendo che il proprio atleta non avrebbe posto in essere alcuna condotta violenta, essendosi limitato a saltare, su un rinvio del proprio portiere, per colpire il pallone di testa, e per tale ragione di essere poi successivamente entrato in contatto con altri giocatori avversari, che tentavano anch'essi di colpire il pallone. L’espulsione diretta avrebbe indotto lo stesso atleta a chiedere spiegazioni all’arbitro, ma egli non avrebbe proferito insulti nei confronti degli avversari. Il ricorso appare parzialmente fondato. A seguito della disamina del referto arbitrale, non emergono elementi per qualificare il comportamento tenuto dal sig. Nicolò Cirio come connotato da violenza, trattandosi di un’azione di gioco caratterizzata da normale tensione agonistica, senza intenzionalità di nuocere all’avversario. Tale condotta rientra nell’ipotesi delineata all’art. 39 CGS, il quale prevede quale sanzione minima la squalifica per due giornate. A ciò deve aggiungersi la sanzione della squalifica per una gara in ragione delle offese nei riguardi degli avversari riferite dal direttore di gara nel proprio referto, che, come noto, ai sensi dell’art. 61 CGS, costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare e non può essere superato dalle semplici dichiarazioni delle parti.
P.Q.M.
La Corte Sportiva d’Appello territoriale accoglie parzialmente il reclamo presentato dalla società USA ANNONESE e, in riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore CIRIO NICOLO’ a 3 giornate. In ragione del parziale accoglimento, si dispone l’addebito del contributo di reclamo, che non risulta versato.
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