C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita MONREGALE CALCIO S.C.S.D. – A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA disputata in data 26 marzo 2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone F

Reclamo della società A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30 Marzo 2023 Comitato Regionale Piemonte e Valle D’Aosta, in relazione alla partita MONREGALE CALCIO S.C.S.D. – A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA disputata in data 26 marzo 2023 nell’ambito del Campionato di Prima Categoria, girone F

Con reclamo inoltrato a mezzo pec in data 31 marzo 2023, la società A.S.D. AMA BRENTA CALCIO CEVA ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo che commina la squalifica per sei gare effettive all’atleta ROBALDO MATTEO poiché “espulso per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell’arbitro, concretizzatasi in un contatto fisico. Nello specifico, alla notifica del provvedimento di ammonizione, il sig. Robaldo proferiva espressione irriguardosa nei confronti dell’arbitro e contestualmente gli schiaffeggiava la mano, facendogli cadere il cartellino, guadagnando così l’espulsione. La sanzione tiene conto della complessiva condotta del giocatore, del ruolo di vice capitano e di quanto previsto ex art. 36, co. I, lett. b, C.G.S.”. Con il reclamo si invoca una riduzione della squalifica irrogata poiché l’incontestabile e grave errore del giocatore, da contestualizzare nella concitazione del momento, non era uno “schiaffeggiamento alla mano”, bensì un colpo involontario all’avambraccio dell’arbitro che cagionava la caduta a terra del cartellino. La reclamante allega una serie di fotogrammi che ritraggono il momento incriminato ed evidenzia che il gesto si risolveva in una frazione di secondo. Alle ingiurie profferite dal proprio giocatore, invece, la società anticipa l’intenzione di assumere provvedimenti interni al fine di condannare il gesto. La circostanza relativa allo schiaffeggiamento, in parte ridimensionata dalla ricorrente, è specificamente descritta nel referto arbitrale, il quale, ai sensi dell’art. 61 del C.G.S., costituisce piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Non vi è motivo di dubitare della veridicità di quanto riportato dall’arbitro. Ciò premesso, è evidente che trattasi di un gesto ineducato e scomposto del giocatore, dettato probabilmente dalla frustrazione del momento, atteso che in quel frangente la sua squadra era in netto svantaggio e la partita volgeva al termine. A prescindere dalle foto allegate al reclamo che, in ogni caso, non permettono di confutare quanto descritto dal direttore di gara, l’atteggiamento tenuto dal giocatore rappresenta sicuramente un comportamento gravemente irriguardoso concretizzatosi in un contatto fisico. Tuttavia, considerato l’atteggiamento autocritico assunto dalla società e che il ruolo di vice capitano non può essere valutato come aggravante, si ritiene ritenere proporzionata l’applicazione della sanzione minima di cui all’art. 38, lett. b), C.G.S., ovvero la squalifica per quattro giornate.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello territoriale, in parziale riforma del provvedimento impugnato, riduce la squalifica inflitta al giocatore ROBALDO MATTEO a quattro gare effettive. In conseguenza del parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito al contributo di reclamo, che peraltro non risulta versato.

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