C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 13/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. CASALNOCETO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 78 del 16.3.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CALLIANO – CASALNOCETO disputata in data 6.3.2023, Campionato di Seconda Categoria, Girone H

Reclamo della società A.S.D. CASALNOCETO avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 78 del 16.3.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara CALLIANO - CASALNOCETO disputata in data 6.3.2023, Campionato di Seconda Categoria, Girone H

Con reclamo regolarmente preannunciato ed inviato a mezzo pec in data 23.3.2023, entro il quinto giorno successivo alla ricezione degli atti di gara, la A.S.D. CASALNOCETO si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha rigettato il ricorso con cui si contestava la regolarità della gara in oggetto indicata e ne chiede l’annullamento con conseguente accoglimento del ricorso ed applicazione della sanzione della perdita della gara a carico della società avversaria. In breve i fatti. Nel corso del sopralluogo prepartita la società CASALNOCETO presentava all'arbitro una dettagliata riserva scritta con la quale si chiedeva al direttore di gara di verificare la regolarità delle dimensioni di una o entrambe le porte e, ove accertata l'irregolarità, decretare l'impossibilità della disputa della gara con le conseguenze previste dal regolamento. Si comunicava inoltre che, qualora la partita si fosse disputata ugualmente, la società avrebbe presentato formale ricorso al giudice sportivo. Effettuata la verifica richiesta ed essendo emerso che, effettivamente, una porta presentava un'altezza di metri, 2 35 da un'estremità e metri 2, 38 dall'altra, il direttore di gara concedeva alla società ospitante un termine per sistemare la porta irregolare in modo da uniformarne le dimensioni a quelle dell'altra. Nel frattempo, a causa di intemperanze patite ad opera “dei componenti della squadra avversaria in conseguenza della presentazione della riserva scritta” i dirigenti del CASALNOCETO erano costretti a richiedere l'intervento dei Carabinieri. Terminate le operazioni e verificato, alla presenza dei capitani delle due squadre, che la traversa di entrambe le porte 18 poggiava su pali di altezza pari a metri 2,46, alle 15:00 la gara aveva inizio e si concludeva con il risultato di quattro a zero per la squadra di casa. Il Giudice Sportivo ha respinto il ricorso ritualmente presentato dalla CASALNOCETO avverso la regolarità della gara osservando che le irregolarità attinenti alla misura delle porte costituiscono vizio sanabile e, come qualsiasi altra valutazione sulla praticabilità o meno del campo da gioco, spetta unicamente al giudizio insindacabile dell'arbitro la decisione sulla regolarità della gara. Inoltre, non sarebbero state minimamente provate le doglianze in merito all'asserita necessità di intervento delle Forze dell'Ordine e, infine, anche a voler ammettere che la porta sistemata forse traballante si sarebbe dovuto formulare una nuova riserva scritta all'arbitro. Nel lungo ed articolato reclamo la CASALNOCETO sostiene che Il giudice di primo grado ha confuso la nozione di regolarità del campo da gioco con la praticabilità dello stesso equiparando così due concetti profondamente differenti: il primo, infatti, comporta una valutazione concreta ed oggettiva sulla corrispondenza delle caratteristiche del campo ai parametri indicati dall'Ordinamento Sportivo mentre il secondo concetto comporta una valutazione di tipo prognostico sulla possibilità di utilizzo delle strutture di gioco. Le dimensioni irregolari della porta e soprattutto la mancata fissazione al suolo in modo sicuro “in ragione dei raffazzonati ed improvvisati interventi effettuati costituiscono viceversa vizi insanabili” come confermato dall’art. 1.10 Regolamento del Gioco del Calcio. In assenza, dunque, di una nuova procedura di omologazione a garanzia dei requisiti di stabilità e di sicurezza previsti dalla norma e della carenza di indicazioni precise sul tipo di intervento effettuato per sanare i vizi, doveva essere dichiarata l’irregolarità della gara con conseguente applicazione della sanzione della sconfitta “a tavolino” a carico della società ospitante. Nella memoria del 27.3.2023, la ricorrente illustrava nel dettaglio i requisiti strutturali che le porte dei campi di calcio devono presentare ai fini di ottenere l’omologazione in base al vigente ordinamento sportivo allegando documentazione al riguardo. Inoltre documentava l’intervento delle Forze dell’Ordine producendo una relazione rilasciata dal Comandante della Stazione Carabinieri di Moncalvo sul sopralluogo effettuato. A fronte del reclamo, la società CALLIANO faceva pervenire controdeduzioni in cui, senza illustrare le modalità di ripristino della regolarità delle dimensioni della porta, si sottolineava che il direttore di gara dopo la verifica di regolarità e stabilità della porta medesima ha autorizzato la disputa della gara e si negava l'insanabilità delle irregolarità denunciate dalla controparte. All’udienza del 31.3.2023, sentita per averne fatto richiesta nell’atto di reclamo, la sig.ra Silvia Figini, delegata dal Presidente della società reclamante, ha confermato quanto sostenuto nel ricorso, evidenziando come la giovane età e, forse, l'inesperienza dell'arbitro abbiano fatto sì che la situazione gli sfuggisse di mano; ha ribadito che dopo la presentazione della riserva scritta l'atteggiamento dei componenti della società ospitante si è fatto aggressivo tanto da costringerla a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine; infine ha dichiarato che l'arbitro dopo le operazioni di sistemazione, che sì sarebbero svolte unicamente mediante un sollevamento dei pali della porta irregolare, ha gridato “si gioca” senza concedere ulteriori misurazioni delle dimensioni della porta. In esito all'audizione, la Corte disponeva approfondimenti istruttori rinviando la decisione all'udienza non partecipata del 7.4.2023. Nel frattempo, veniva sentito l'arbitro di quale dichiarava che pur non avendo seguito nel dettaglio le operazioni volte a sanare il vizio rilevato, ha potuto rilevare che dette manovre sono consistite nel sollevamento della porta e nell' nell'introduzione di terra sotto la base dei pali in modo da uniformare l'altezza dei due montanti equiparando così le dimensioni delle due porte. Le misurazioni sono state effettuate alla presenza dei capitani di entrambe le squadre. In data 4.4.2023, la reclamante inviava ulteriore memoria con allegata documentazione fotografica della porta in questione da cui si evincerebbe, in base alle caratteristiche strutturali l’impossibilità di sollevare la porta senza compiere operazioni di scavo che richiedono tempo ben maggiore di quello concesso e che nel caso di specie non è stata effettuato alcuno scavo intorno ai montanti. Il reclamo deve essere respinto Giova preliminarmente ricordare che “i procedimenti relativi alla regolarità dello svolgimento della gara, alla regolarità del campo da gioco e alla posizione irregolare dei tesserati partecipanti alla gara, si svolgono sulla base del rapporto degli ufficiali di gara e degli eventuali supplementi nonché di atti ufficiali trasmessi da organi della FIGC, dalle Leghe Divisioni e Comitati. Quando il procedimento è stato attivato su iniziativa di una società esso si svolge anche sulla base delle deduzioni e, ove previste, controdeduzioni delle parti”. (art. 62 comma 2 CGS). Ovviamente anche nei detti procedimenti i rapporti arbitrali costituiscono fonte di prova privilegiata circa i fatti accaduti. Nel caso di specie il reclamo verte sulla sanabilità o meno dell'irregolarità denunciata dalla società reclamante in sede di riserva di reclamo. Come si è osservato nelle controdeduzioni della società CALLIANO proprio la regola 1 punto 10 Regolamento Gioco del Calcio, dopo la descrizione delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni delle porte prevede che “Se la traversa viene spostata o si rompe, il gioco deve essere sospeso fino a quando la stessa non sarà riparata o rimessa nella sua posizione. Il gioco sarà ripreso con una rimessa dell’arbitro. Se la riparazione dovesse essere impossibile, la gara dovrà essere sospesa definitivamente. L’impiego di una corda o di qualsiasi materiale flessibile o pericoloso per sostituire la traversa non è consentito. Se la traversa è riparabile, la gara riprenderà con una rimessa dell’arbitro”. Ad avviso di questa Corte non appare, dunque, ragionevole ritenere che la medesima norma preveda al proprio interno due categorie di porte regolamentari, l’una per la quale il venir meno di caratteristiche strutturali (dimensioni comprese) costituisca vizio non rimediabile se non attraverso l’attivazione di una nuova procedura di omologazione l’altra in cui, in caso di rottura, si possa procedere a riparazione. Ora, anche a voler ammettere che le operazioni effettuate non fossero le più idonee a garantire il mantenimento del tempo delle dimensioni regolamentari della porta, la verifica effettuata dall'arbitro, nel contraddittorio tra i due capitani delle squadre, in relazione al ripristino delle dimensioni a norma della porta e dei necessari requisiti di funzionalità e stabilità induce a ritenere corretta, in assenza di nuove riserve scritte, la decisione di dare regolare inizio alla gara. La società CASALNOCETO avrebbe comunque potuto contestare in corso di svolgimento della partita la nuova manifestazione dell’anomalia denunciata. Viceversa la gara si è conclusa con il risultato di 4 – 0 per la squadra di casa senza che alcun rilievo in proposito, neppure verbale sia stato formulato. Da ultimo, merita attenzione quanto riferito in sede di reclamo e ribadito dalla rappresentante della CASALNOCETO nel corso dell'audizione avanti alla Corte Sportiva in relazione al clima di intimidazione e alle minacce e insulti patiti mentre erano in corso le operazioni di ripristino delle dimensioni corrette della porta al punto da richiedere l'intervento dei Carabinieri. E pur vero che, nell'annotazione rilasciata al difensore in relazione all'intervento effettuato, si afferma che arrivati sul posto gli operanti non assistevano ad alcun tumulto né a minacce e neppure ad ingiurie da parte dei presenti, tuttavia quanto accaduto merita indagini approfondite da parte della Procura Federale cui devono essere trasmessi gli atti per le opportune valutazioni. Per questi motivi, la Corte Sportiva di Appello

RIGETTA

il reclamo della A.S.D. CASALNOCETO con conseguente omologa del risultato conseguito sul campo, disponendo l’addebito della tassa di reclamo che non risulta versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per l’eventuale accertamento di fatti di intimidazione ai danni di giocatori e dirigenti dalla squadra ospite.

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