C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 89 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo della società A.S.D. NICHELINO HESPERIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30/03/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. SALICE – A.S.D. NICHELINO HESPERIA, disputata in data 25/03/2023, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionale, girone C

Reclamo della società A.S.D. NICHELINO HESPERIA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 82 del 30/03/2023 Lega Nazionale Dilettanti, Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta, in relazione alla partita A.S.D. SALICE - A.S.D. NICHELINO HESPERIA, disputata in data 25/03/2023, nell’ambito del Torneo Under 16 Regionale, girone C

Con reclamo pervenuto a mezzo pec in data 04/03/2023 la società A.S.D. NICHELINO HESPERIA propone impugnazione avverso la decisione del Giudice Sportivo che comminava la squalifica per quattro giornate al calciatore FIORE AMEDEO poiché “espulso per somma di ammonizioni, protestava reiteratamente, in modo minaccioso nei confronti dell’arbitro, nonostante il tentativo dei compagni di fermarlo. Non pago di ciò, si metteva a fare gesti provocatori nei confronti dei sostenitori presenti in tribuna. Inoltre, mentre si allontanava dal terreno di gioco grazie all’intervento del proprio allenatore compiva ulteriori gesti provocatori davanti alla panchina degli avversari. Dopo il termine della partita, nella zona spogliatoi, insisteva ulteriormente nei gesti provocatori verso gli avversari”. Nell’atto di impugnazione la reclamante disapprova l’agito del proprio tesserato chiedendo tuttavia di considerare lo stato d’animo dello stesso affermando che l’ansia del momento aveva sopraffatto il giocatore. Formula le scuse per l’accaduto, anche in ragione del fatto che il tesserato in passato si è sempre comportato in modo sportivo nei confronti degli avversari, del direttore di gara e del pubblico, e chiede una riduzione della squalifica. Il ricorso non può trovare accoglimento atteso che il comportamento del giovane atleta, analiticamente descritto nel referto arbitrale, denota la totale assenza di rispetto nei confronti del direttore di gara e l’incapacità di contenere i propri istinti. La - pur apprezzabile – distanza assunta dalla società rispetto al comportamento dell’atleta non consente l’applicazione di alcuna circostanza attenuante finalizzata ad una riduzione della sanzione applicata dal primo giudice, la quale si presenta congrua e proporzionata, anche in considerazione del fatto che una giornata di squalifica deriva dall’espulsione per doppia ammonizione.

P.Q.M.

 la Corte Sportiva d’Appello territoriale respinge il reclamo proposto da A.S.D. NICHELINO HESPERIA e, per l’effetto, conferma la squalifica per quattro gare effettive al giocatore FIORE AMEDEO. In conseguenza del rigetto del ricorso si dispone il trattenimento del contributo di reclamo, regolarmente versato.

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