C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 90 del 27/04/2023 – Delibera – Ricorso della Società ASD SPARTA NOVARA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 85 del 06.04.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Juventus Domo – Sparta Novara disputata in data 01.04.2023, Campionato U15 Regionali

 

Ricorso della Società ASD SPARTA NOVARA avverso la decisione del Giudice Sportivo contenuta nel C.U. n. 85 del 06.04.2023 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta, in relazione alla gara Juventus Domo – Sparta Novara disputata in data 01.04.2023, Campionato U15 Regionali

Con ricorso inviato in data 08.04.2023, la Società Sparta Novara si duole della decisione con la quale il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica fino al 02.06.2023 in capo all’allenatore Vivacqua Luca conseguente al contegno gravemente irrispettoso ed aggressivo verso il direttore di gara. La società ricorrente lamenta come il tesserato non abbia offeso né minacciato il direttore di gara, chiedendo un contenimento della sanzione. Letto il ricorso ed esaminata la documentazione ufficiale si osserva. Il referto arbitrale (in particolare il supplemento di rapporto) è sufficientemente dettagliato ed inequivoco nel mettere in luce la condotta posta in essere dal soggetto sanzionato e le conseguenti responsabilità. Il signor Vivacqua, si evidenzia nell’atto ufficiale, dopo essersi abbandonato ad intemperanze verbali affrontava il direttore di gara avvicinandosi al viso del medesimo e ripetendo espressioni irriguardose. Si rendeva necessario l’intervento di un membro della panchina per allontanarlo ed evitare ulteriori conseguenze. Del tutto inconferente, in questa sede, è pertanto la generica affermazione contenuta nel reclamo e volta a negare la richiamata condotta del tesserato. Qualora il fatto non si fosse verificato, preme evidenziare, in luogo di un contenimento della sanzione si sarebbe invocato l’annullamento della medesima. Quanto contenuto nel referto, ed assecondato dal giudice sportivo, non può pertanto essere confutato con gli argomenti portati nel ricorso. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è adeguata e proporzionata alla condotta posta in essere. Le scuse portate nel ricorso, sempre pregevoli, non consentono un ridimensionamento della  squalifica, sul presupposto che l’allenatore della squadra è pur sempre il primo soggetto al quale vengono richiesti autocontrollo e disciplina. Per tali motivi la Corte D’Appello Sportiva,

RESPINGE

il reclamo della ASD SPARTA NOVARA con conseguente addebito alla ricorrente della tassa di reclamo che non risulta versata.

 

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