C.R. PIEMONTE E VALLE D’AOSTA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcpiemontevalledaosta.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 06/04/2023 – Delibera – Gara VIANNEY – ONNISPORT CLUB
Gara VIANNEY - ONNISPORT CLUB
Il Giudice Sportivo Territoriale, - letto il ricorso presentato dalla Società ASD ONNISPORT CLUB avverso la regolarità della partita disputata contro la ADP VIANNEY, disputata in data 26/03/2023 e valida per il Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone E, s.s. 2022/2023, con il quale la ricorrente lamenta la violazione da parte della squadra avversaria dell'art 34, comma 2, NOIF in ragione dello schieramento in campo di un giocatore, Sig. Kharim Diop, che aveva già preso parte, nella medesima giornata, ad una partita del Campionato Provinciale Under 17, Girone A, disputata dalla ADP VIANNEY contro il PANCALIERICASTAGNOLE; - rilevata la improcedibililtà del ricorso per vizi dello stesso, posto che tanto il preannuncio quanto il reclamo stesso sono stati trasmessi al Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta a mezzo posta elettronica ordinaria (dall'indirizzo onnisport@libero.it) invece che a mezzo PEC, e che anche le comunicazioni alla Società avversaria sono state effettuate utilizzando un indirizzo PEO (vianneycalcio@polisportivavianney.it) invece che l'indirizzo PEC; - ritenuto, in ogni caso, non fondato nel merito il ricorso presentato dalla ASD ONNISPORT CLUB, in quanto se è pur vero che l'art. 34, comma 2, NOIF prevede che: "Nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può partecipare a più di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più di una gara nello stesso giorno", è parimenti innegabile che la finalità perseguita dalla norma citata è quella della tutela psicofisica dei calciatori e delle calciatrici, con particolare riferimento al settore giovanile, e che il Legislatore non ha previsto esplicitamente - quale conseguenza della violazione di tale prescrizione - la sanzione della sconfitta a tavolino, come invece ha fatto per le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 della medesima norma. Ed infatti, l'art. 10, comma 6, lett. c) C.G.S. prevede espressamente che la perdita della gara possa essere determinata dal Giudice Sportivo, nell'ambito del procedimento ex artt. 65 e 67 C.G.S., contro la Società che violi le disposizioni di cui agli artt. 34, commi 1 e 3 e 34 bis delle NOIF, senza alcun cenno al comma 2, al quale la disposizione non può - a parere di questa Giudice - essere applicata per via analogica;
DELIBERA
- di respingere il ricorso della ASD ONNISPORT CLUB, omologando il risultato ottenuto sul campo: A.D.P. VIANNEY-A.S.D. ONNISPORT CLUB 7-2; - di incamerare la tassa reclamo, che risulta versata.