C.R. PUGLIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 168 del 28/04/2023 – Delibera – in ordine al reclamo relativo alla gara del Campionato Provinciale Under 15 Girone D – presentato dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia – Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 13.04.2023.

in ordine al reclamo relativo alla gara del Campionato Provinciale Under 15 Girone D - presentato dalla A.S.D. Gioventù Calcio San Severo, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia - Comitato Regionale Puglia LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 65 del 13.04.2023.

Oggetto: art. 76 comma 2 C.G.S. premesso - che la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Foggia - Comitato Regionale Puglia LND - è stata pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 65 del 13.04.2023; - che la A.S.D. Gioventù Calcio San Severo ha trasmesso - a mezzo PEC - preannuncio di reclamo in data 14.04.2023 alle ore 15.36; - che la A.S.D. Gioventù Calcio San Severo ha depositato il reclamo con PEC del 18/04/2023; - che, nella fattispecie per cui è causa, trovano piena applicazione i termini espressamente previsti dal Comunicato Ufficiale n. 104/A - pubblicato dalla F.I.G.C. in data 18/1/2023 e dal Comitato Regionale Puglia LND sul C.U. n. 96 del 19/1/2023; - che, pertanto, il preannuncio di reclamo doveva essere trasmesso entro il termine perentorio delle ore 24.00 del giorno di pubblicazione della decisione del Giudice sportivo; - che, per il medesimo motivo, il reclamo doveva essere depositato - presso la segreteria della Corte Sportiva dAppello Territoriale - nel termine abbreviato delle ore 11.00 del giorno successivo alla pubblicazione della decisione impugnata; - che, pertanto, il preannuncio di reclamo doveva essere trasmesso alla Corte territoriale entro le ore 24,00 del 13.04.2023 e il reclamo doveva essere depositato entro le ore 11.00 del 14/04/2023; - che, conseguentemente, sia la trasmissione del preannuncio del reclamo che il deposito del medesimo devono ritenersi tardivi;

P.Q.M.

 la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l’obbligo motivazionale nei termini riservati in dispositivo dall’art. 78 co. 4 C.G.S. vigente

DELIBERA

1) di dichiarare inammissibile il reclamo, poiché depositato in violazione dei termini prescritti nel C.U. n. 104/A – pubblicato dalla F.I.G.C. in data 18/1/2023 e dal Comitato Regionale Puglia LND sul C.U. n. 96 del 19/1/2023; 2) per l’effetto di addebitare la tassa reclamo sul conto dell’istante.

 

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