C.R. PUGLIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lndpuglia.it – atto non ufficiale – CU N. 167 del 27/04/2023 – Delibera – GARA DEL 23/ 4/2023 IDEALE BARI – REAL CAROVIGNO
GARA DEL 23/ 4/2023 IDEALE BARI - REAL CAROVIGNO
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che con preannuncio via PEC seguito da tempestivo ricorso, ritualmente inviato alla controparte, la società A.S.D. REAL CAROVIGNO adiva questo G.S.T. avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto, deducendo che la resistente ASD IDEALE BARI dal 29º al 35º minuto del secondo sarebbe rimasta in campo senza giovani calciatori nati dall'1/1/2002, come previsto dal regolamento; - che la ricorrente concludeva chiedendo la vittoria in proprio favore ai sensi dell'art. 10 comma 6 CGS;
- che l'A.S.D. IDEALE BARI con proprie controdeduzioni contestava quanto affermato, a proprio avviso erroneamente, dalla società istante e confermava di aver lasciato in campo per l'intera durata della gara un calciatore nato dopo l'1/1/2002, elencando le sostituzioni operate nel corso della gara, confermate dalla copia del rapporto riepilogativo compilato dall'arbitro in proprio possesso, rettificato dal medesimo direttore di gara quanto al minuto della terza sostituzione operata dall’ASD IDEALE BARI, modifica non riportata nel rapportino rilasciato alla ricorrente; - che la resistente concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con l'addebito della relativa tassa a carico della società istante; tanto premesso, osserva questo Giudice Sportivo Territoriale che il ricorso in oggetto è infondato e, come tale, va rigettato per le seguenti motivazioni. Il referto di gara, confermato dal supplemento arbitrale reso a questo giudice in data 26/4/2023, risulta conforme a quanto dichiarato dalla resistente, atteso che riporta le sostituzioni effettuate dall'A.S.D. IDEAL BARI durante il secondo tempo e, in particolare, per quanto di interesse, quella operata al 35º del secondo tempo, allorché il. 9 MARIANI Vito (6/11/1983) è stato sostituito dal giovane calciatore n. 19 ROMITA Giovanni (8/8/2003), nonché quella operata al 39º minuto del secondo tempo allorché il n. 4 CIPPONE Alessandro (9/8/2002), giovane calciatore, è stato sostituito dal n. 13 sig. MASTROGIACOMO Umberto (10/9/2000). Per tali motivi l'A.S.D. IDEALE BARI risulta aver ottemperato alla normativa inerente la presenza dei calciatori nati a far data dall'1/1/2002 per tutta la durata della gara. Tanto premesso
DELIBERA
1. di rigettare il reclamo proposto dalla società A.S.D. REAL CAROVIGNO; per l'effetto 2. di confermare il risultato della gara di 1 - 0 in favore della A.S.D. IDEAL BARI come conseguito sul campo; 3. di non addebitare la tassa ricorso a carico della società ASD REAL CAROVIGNO, chiaramente indotta a promuovere il presente ricorso dall’errata trascrizione contenuta sul rapporto riepilogativo di fine gara in proprio possesso.