C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 06/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Città di Selargius 1991 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 109 del C.R. Sardegna LND del 23.03.2023 Gara: “Città di Selargius 1991 – Ulassai” del 19.03.2023 Campionato: Prima Categoria

Reclamo proposto da: A.S.D. Città di Selargius 1991 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 109 del C.R. Sardegna LND del 23.03.2023 Gara: “Città di Selargius 1991 - Ulassai” del 19.03.2023 Campionato: Prima Categoria

La società ASD Città di Selargius 1991 ha proposto tempestivo reclamo, indirizzandolo al “Sig. Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale SARDEGNA”, avverso la decisione del Giudice sportivo, pubblicata sul comunicato nr. 109 del C.R. Sardegna del 23.03.2023, che ha inflitto la sanzione della squalifica per quattro gare effettive al suo tesserato Santoru Gabriele per la condotta tenuta in occasione della gara “Città di Selargius 1991 – Ulassai” del Campionato di Prima Categoria girone A Sardegna del 19/03/2023, condotta che è stata ritenuta integrare l’ipotesi contemplata al comma 1 lett. B dell’art. 36 Codice Giustizia Sportiva. A sostegno del reclamo la società ha sostenuto che: - il gesto del suo calciatore era caratterizzato da assoluta mancanza di violenza; - il tesserato, trascinato dalle emozioni di gioco per lo svolgimento di partita valida per la salvezza, proferiva frasi ingiuriose, ma non usava gli epiteti offensivi riportati nel rapporto arbitrale; - al termine della gara il calciatore chiedeva inutilmente, in maniera pacata e cortese, spiegazioni sull'accaduto e su altri episodi al direttore di gara. L’ASD Città di Selargius 1991, dopo aver sollecitato l’assunzione di varie prove testimoniali, ha concluso chiedendo la derubricazione dell’illecito attribuito al suo tesserato, dalla fattispecie di cui alla lett.B comma 1 dell’art.36 C.G.S. alla previsione di cui alla lettera A del medesimo comma del citato articolo, e la conseguente riduzione della squalifica allo stesso inflitta da quattro a due giornate di campionato. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, in ordine questioni procedimentali osserva: - il reclamo, seppur erroneamente indirizzato al Giudice sportivo, è stato correttamente depositato nella segreteria di questa Corte, sicchè può ritenersi che al di là della mera intestazione formale esso abbia raggiunto il suo scopo. Avuto riguardo al merito la Corte rileva: - nel caso di specie l’Ufficiale di gara ha dato atto che il tesserato della reclamante, dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione, lo spingeva, senza procurargli dolore, attingendo le sue mani sulla sua schiena e poi successivamente sul petto facendolo arretrare di un paio di metri. Il tutto era accompagnato da espressioni ingiuriose rivolte alla sua persona illustrate nel dettaglio. La stessa reclamante ha confermato il contenuto essenziale del referto arbitrale essendosi limitata a rilevare l’assenza di violenza nella condotta del proprio tesserato e la pronuncia di frasi ingiuriose diverse da quelle riprodotte nel rapporto arbitrale. Risulta così inutile ai fini istruttori, pure tenuto conto della fede privilegiata assegnata al rapporto dell’arbitro, esaminare il direttore di gara o i testimoni indicati dalla reclamante; l’art. 36 C.G.S. sanziona al primo comma, alla lettera A, la condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara, e, alla lettera B, la condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. La disposizione in questione non contempla alla lettera B che la condotta debba essere caratterizzata da “violenza”, risultando questa invece elemento costitutivo della diversa fattispecie di cui all’art 35 C.G.S. Il gesto compiuto dal giocatore nei confronti del direttore di gara, pure dotato di particolare intensità tanto che provocò l’arretramento dell’arbitro, risulta perciò integrare il mero contatto fisico di cui al citato art. 36, I comma lett.B; - l’art. 36 C.G.S. primo comma, lettera B, prevede quale sanzione minima la squalifica per quattro giornate, sicché non vi è motivo che giustifichi una riduzione della squalifica inflitta al tesserato della reclamante. Il reclamo risulta perciò privo di fondamento. Per le ragioni esposte, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Il rigetto del reclamo, confermando le decisioni del Giudice Sportivo . Dispone l’incameramento del contributo.

 

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