C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 116 del 06/04/2023 – Delibera – Pol. Juve Luras Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 64 della Delegazione LND di Olbia/Tempio del 24.03.2023 Gara: “Juve Luras – Alà” del 23.03.2023 Campionato: Terza Categoria di Olbia/Tempio

Pol. Juve Luras Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 64 della Delegazione LND di Olbia/Tempio del 24.03.2023 Gara: “Juve Luras - Alà” del 23.03.2023 Campionato: Terza Categoria di Olbia/Tempio

La A.S.D. Juve Luras ha proposto rituale e tempestivo reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata nel C.U. della delegazione di Olbia Tempio n. 64 del 24.3.2023 e relativa alla gara del campionato di Terza Categoria, girone G Olbia Tempio, “Juve Luras – Alà” disputata in data 23.3.2023, con la quale il calciatore della squadra reclamante Nieddu Gianluca è stato squalificato per n. 5 gare effettive per essersi, quale anche capitano della squadra, reiteratamente rivolto al direttore di gara con espressioni minacciose e volgari e per averlo attinto al volto con la fascia da capitano che egli si è tolto al momento di abbandonare il terreno di giuoco all’esito della notificazione del provvedimento disciplinare di espulsione. La società reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta negando che il direttore di gara sia stato attinto dalla fascia di capitano lanciata dal Nieddu, che sarebbe caduta per terra e per il resto da un lato non nega le parole offensive e minacciose rivolte dal proprio calciatore al direttore di gara ma le giustifica in parte in quanto il provvedimento di espulsione sarebbe stato eccessivo. Ha rilevato, altresì, la reclamante di essere società particolarmente corretta tanto da essere stata fino all’evento per cui è reclamo prima del girone nella classifica Disciplina. Il reclamo è infondato in quanto lo stesso si limita a contestare in modo invero generico ed anche contraddittorio (perché da un lato si negano i fatti come riportati nel referto di gara e dall’altro lato la società dichiara di condannare le frasi proferite dal proprio calciatore) quanto dettagliatamente riportato dal direttore di gara nel proprio referto e sembra non cogliere né la portata gravemente offensiva delle frasi rivolte dal Nieddu all’arbitro dopo che questi lo aveva richiamato, in quanto capitano della squadra che aveva appena segnato una rete, ad assicurare una pronta ripresa del gioco (su questo la società si limita a ritenere ‘esagerato’ il provvedimento di espulsione) e nemmeno la assoluta gravità delle condotte poste in essere successivamente alla notificazione del provvedimento di espulsione consistenti: nel cercare reiteratamente con il direttore di gara un contatto fisico, non avvenuto per l’intervento dei compagni di squadra; nel lanciare contro il direttore di gara la fascia di capitano e colpendolo con essa al volto; nell’aver rivolto durante l’intervallo della gara – e quindi quando lo stesso era già stato espulso e si trovava all’esterno del terreno di gioco - verso l’arbitro frasi gravemente minacciose, intimidatorie ed offensive. Posto che la società non ha addotto alcun concreto elemento per minare la fede privilegiata ai sensi dell’art. 61, comma 1, C.G.S. dei fatti percepiti dall’arbitro e riportati in referto, né la stessa ha articolato specifici mezzi di prova come richiesto dall’art. 60, comma 2, C.G.S. (non ha specificamente individuato né i testi né i capi specifici sui quali dovrebbe vertere l’esame), si deve evidenziare come la sanzione irrogata da parte del Giudice Sportivo appaia congrua e rispettosa delle disposizioni applicabili alla fattispecie in esame: l’art. 36, lett. b) C.G.S., infatti sanziona con un minino di n. 4 giornate la condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara che si concretizza in un contatto fisico e tale deve ritenersi anche l’aver attinto l’arbitro al volto con la fascia da capitano (condotta che non si ritiene integrare la fattispecie di condotta violenta in quanto estrinsecazione di un gesto di protesta e per la natura dell’oggetto utilizzato non volta a ledere l’integrità fisica, ma che appunto è equiparabile ad una grave protesta con contatto fisico tra il calciatore e l’arbitro) e a ciò deve aggiungersi l’aggiunta di una giornata per la reiterazione degli insulti, prima e dopo la notificazione del provvedimento di espulsione e anche per gli insulti e le minacce durante l’intervallo della gara, quando il calciatore avrebbe dovuto essere pienamente lucido e consapevole di ciò che era accaduto nonché in considerazione del ruolo di capitano della squadra ricoperto dal Nieddu, che lo avrebbe dovuto invece indurre ad essere – come espressamente previsto nel regolamento - il calciatore più collaborativo di tutti con l’arbitro nella gestione della squadra e il suo unico interlocutore in ordine alle decisioni assunte.

P.Q.M.

la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, definitivamente pronunciando,

DELIBERA

Il rigetto del reclamo, confermando le decisioni del Giudice Sportivo . Dispone l’incameramento del contributo.

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