C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 121 del 20/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Ozierese 1926 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 113 del C.R. Sardegna LND del 30.03.2023 Gara: “Lanteri Sassari A.S.D. – Ozierese 1926” del 26.03.2023 Campionato: Giovanissimi Under 15 Regionali

Reclamo proposto da: A.S.D. Ozierese 1926 Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 113 del C.R. Sardegna LND del 30.03.2023 Gara: “Lanteri Sassari A.S.D. – Ozierese 1926” del 26.03.2023 Campionato: Giovanissimi Under 15 Regionali

La Società A.S.D. Ozierese 1926 ha presentato rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che le ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, la sanzione della perdita della gara per 0-3, ai sensi dell'art. 10 comma III C.G.S.. Nell'atto di impugnazione, la reclamante lamenta l'erroneità della decisione che, a suo dire, metterebbe sullo stesso piano la condotta della Ozierese 1926 con quella della rivale Lanteri Sassari A.S.D. (parimenti sanzionata con lo stesso provvedimento), laddove "a parità del giudizio irrogato, che vede entrambe le società perdenti, risulta contrastante la punizione inflitta". A sostegno di tale argomentazione, si menziona la condotta di alcuni dirigenti dell'Ozierese, che sarebbero intervenuti unicamente per sedare gli animi, mentre quelli della Lanteri Sassari avrebbero, secondo la ricostruzione difensiva, provocato la rissa e, quindi l'interruzione della partita. Nessuno è comparso per la reclamante. La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, letti gli atti, rileva che nel caso concreto il reclamo sia manifestamente infondato, sotto due profili. In primo luogo, infatti, il contenuto risulta intrinsecamente contraddittorio, laddove la reclamante pretende di addossare la responsabilità degli scontri alla Lanteri Sassari e ai suoi dirigenti, e nel contempo ammette e censura la condotta del proprio allenatore che, come può facilmente verificarsi dal contenuto degli atti, risulta la vera causa scatenante di tutta la vicenda. L'arbitro, infatti, sia nel referto che nel supplemento descrive in maniera puntuale e precisa l'intera vicenda, ricostruendo le responsabilità dei vari soggetti coinvolti negli scontri, con circostanze che, peraltro, sono espressamente confermate dalla stessa Ozierese. Da tali documenti si evince chiaramente che il tesserato della reclamante ha originato l'intera sequenza degli eventi, dapprima con la condotta provocatoria tenuta al momento dell'espulsione, avvenuta per doppia ammonizione, allorquando prima proferiva frasi offensive verso la panchina avversaria, poi colpiva con un forte schiaffo l'allenatore della squadra avversaria, provocandone la caduta in terra. Non pago di ciò, mentre veniva circondato e spinto da componenti dell'altra squadra, riusciva a divincolarsi e provocava ulteriormente gli avversari, causando in tal modo la reazione dei dirigenti (sicuramente scomposta e violenta, tanto da causare ulteriori sanzioni anche a carico della Lanteri Sassari). Anche a prescindere da questi argomenti, che già sono sufficienti a dimostrare la palese infondatezza del reclamo, è fondamentale evidenziare (come correttamente fatto dal Giudice sportivo) che la sanzione della perdita della gara è stata disposta ai sensi dell'art. 10 comma III C.G.S.. Il Codice di Giustizia sportiva, infatti, dispone, al comma I dello stesso articolo, che "La società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 03 e di 06 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, comma 1 ". Nel caso concreto, come sopra detto, il Giudice Sportivo ha correttamente applicato il successivo comma III, ritenendo che "la responsabilità dei fatti di cui al comma 1 risulti di entrambe" sebbene, come detto, l'intera vicenda sia stata originata dal grave comportamento posto in essere dall'allenatore della reclamante, anche in considerazione della altrettanto grave reazione dei dirigenti della Lanteri Sassari. Nessuna disparità di trattamento può essere pertanto contestata alla decisione, che risulta perfettamente conforme alla dinamica sopra ricostruita e alle stesse dichiarazioni della reclamante (che infatti ha esplicitamente dichiarato di condividere la valutazione delle responsabilità addebitate al proprio allenatore).

Per questi motivi, la Corte Territoriale d’Appello

DELIBERA

 Il rigetto del reclamo proposto dalla A.S.D. Ozierese 1926, confermando la sanzione sportiva della perdita della gara per 0 - 3 a carico di entrambe le società. Dispone l’incameramento del contributo.

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