C.R. SARDEGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-sardegna.it – atto non ufficiale – CU N. 123 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo proposto da: A.S.D. Fanum Orosei Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 73 della Delegazione LND di Olbia/Tempio del 20.04.2023 Gara: “Santa Teresa Gallura – Fanum Orosei” del 15.04.2023 Campionato: Allievi Under 17 Provinciali di Olbia/Tempio

Reclamo proposto da: A.S.D. Fanum Orosei Avverso decisioni del G.S. di cui al: C.U. n° 73 della Delegazione LND di Olbia/Tempio del 20.04.2023 Gara: “Santa Teresa Gallura – Fanum Orosei” del 15.04.2023 Campionato: Allievi Under 17 Provinciali di Olbia/Tempio

La Società ASD Fanum Orosei ha presentato reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha inflitto, in ordine alla partita in epigrafe, la sanzione della perdita della gara per 0-3, la penalizzazione di un punto in classifica, nonché l'ammenda di euro 25,00. Nell'atto di impugnazione, la reclamante lamenta l'erroneità della decisione che, a suo dire, avrebbe mal ricostruito la sequenza degli eventi, infliggendole una serie di sanzioni infondate nonostante l'esistenza di prove documentali attestanti la richiesta di spostamento della gara. Nessuno è comparso per la reclamante. Il reclamo è inammissibile per una serie di motivi. La Corte Sportiva Territoriale d’Appello, ricorda, preliminarmente che, a norma dell’articolo 76 del C.G.S., integrato con quanto disposto dal C.U. 104/a del 18 gennaio 2023, il reclamo deve essere preannunciato con apposita dichiarazione da inoltrare a mezzo pec entro le ore 24 del giorno di pubblicazione della decisione del GS, unitamente al pagamento del contributo e, con il medesimo mezzo, depositato entro le ore 11 del giorno successivo alla pubblicazione della suddetta decisione. Ebbene, nel caso di specie, emerge pacificamente dagli atti che, innanzitutto, il reclamo è stato depositato in palese violazione della indicata norma, atteso che: - non è stato ritualmente preannunciato, non essendo stato trasmesso a mezzo PEC all'indirizzo corretto il prescritto preavviso, e non vi è prova neppure del pagamento del contributo in quella sede. - il preavviso non è stato neppure inviato ai sensi dell'art. 76 comma II CGS alla controparte nei termini di legge - il reclamo è stato poi depositato solo alle ore 13:52 del 21 aprile 2023, ossia ben oltre il termine abbreviato sopra richiamato. - il suddetto reclamo risulta sottoscritto dal Presidente pro tempore Todde Francesco Giuseppe, dirigente sottoposto alla sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30/6/2023 con delibera del G.S. pubblicata nel CU 121 del 20 aprile 2023. Tutti questi elementi, ai sensi del comma III dell'articolo 76 del C.G.S., come integrato con il disposto del C.U. 104/A del 18 gennaio 2023, rendono il ricorso evidentemente inammissibile e, pertanto, sollevano la Corte dall'obbligo di provvedere sul merito. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DICHIARA

l’inammissibilita’ del reclamo e dispone l’incameramento del contributo. Dispone l’incameramento del contributo.

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