C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 406 CSAT 30 del 24/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 106/A U.S.D. LA MERIDIANA (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed ammenda di € 300,00. Campionato Under 17 Girone “D” Gara: La Meridiana – Stella Nascente del 05.03.2023. C.U. n. 350/sgs133 del 17.03.2023.

Procedimento n. 106/A

U.S.D. LA MERIDIANA (CT) Avverso assegnazione gara perduta per 0 – 3 ed ammenda di € 300,00. Campionato Under 17 Girone “D” Gara: La Meridiana – Stella Nascente del 05.03.2023. C.U. n. 350/sgs133 del 17.03.2023.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio, nei termini, dei motivi l’U.S.D. La Meridiana, in persona del suo Presidente pro tempore, assistito dal proprio difensore di fiducia, ha impugnato la decisione assunta dal G.S.T., come in epigrafe riportata, e ne chiede la riforma disponendosi la ripetizione della gara sostenendo in buona sintesi: a) che l’aspetto psicologico del direttore di gara che si sarebbe sentito turbato dal comportamento di un calciatore della società La Meridiana, che nel protestare nei suoi confronti lo aveva spintonato, non poteva essere preso in considerazione in assenza di altri fatti obbiettivi che non potessero consentire la prosecuzione della gara, considerato che il predetto calciatore era stato allontanato dal terreno di gioco; b) le immagini televisive, già prodotte nel procedimento con cui si sono impugnate le sanzioni disciplinari a carico dei tesserati, provavano che il DDG aveva ripreso il gioco per sospenderlo immediatamente dopo. Nulla è pervenuto dalla consorella sebbene tutti gli atti del procedimento le siano stati regolarmente notificati. Questa Corte con ordinanza pubblicata sul C.U. n.365/CSAT 26 del 28.03.2023 sospendeva il giudizio rimettendo gli atti alla Procura Federale al fine di accertare l’esatto accadimento dei fatti. Con nota del 14 marzo 2023 la Procura Federale trasmetteva a questa Corte la relazione redatta dal sostituto circa gli accertamenti dallo stesso effettuati. Anticipata alla data odierna l’udienza già fissata per il giorno 27.04.2023 la Corte rileva che dalla lettura di detta relazione risulta che il DDG ha sospeso la gara perché a seguito delle proteste dei calciatori della U.S.D. La Meridiana, ed in particolare per il comportamento aggressivo posto in essere a suo danno dal calciatore Nobile, non era più nelle condizioni psicologiche di dirigere la gara con serenità. Lo stesso ha tenuto a precisare, smentendo così quanto riportato nel supplemento del referto, che i calciatori Acciariti, Peterniti e Marletta “non hanno mai posto in essere dei comportamenti che potessero essere sanzionati disciplinarmente con una ammonizione né tanto meno con una espulsione”. Infine, riferisce che non ha mai inteso riprendere il gioco avendo ritenuto sospesa la gara nel momento in cui il calciatore Nobile lo ha spintonato e quanto ripreso dal video mostratogli lo ha messo in atto solo per fare “decantare” la situazione. Ciò premesso occorre evidenziare che il comma 5 dell’art. 10 C.G.S. stabilisce che quando si siano verificati, nel corso di una gara, fatti che per loro natura non sono valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi della giustizia sportiva stabiliscono se e in quale misura tali fatti abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. In tal caso, gli organi di giustizia sportiva possono: a) dichiarare la regolarità della gara con il risultato conseguito in campo, salva ogni altra sanzione disciplinare; b) adottare il provvedimento della sanzione della perdita della gara; c) ordinare la ripetizione della gara. Pertanto, sebbene sia pacifico che l’art. 61, comma 1 C.G.S. ben chiarisce il valore attribuito ai rapporti degli ufficiali di gara che fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione delle gare, la giurisprudenza domestica ha anche chiarito, in altri termini, che sebbene la prova fornita dai rapporti è “piena”, ovvero autosufficiente e munita di fede privilegiata è contro deducibile solo in presenza di chiari elementi oggettivi. In ragione di ciò il referto redatto dal direttore di gara ha senza dubbio alcuno perduto il valore fidefacente voluto dalla sopra richiamata norma stante la ritrattazione operata da questi nel corso dell’audizione tenuta innanzi al rappresentante della Procura Federale in ordine ai comportamenti attributi ai calciatori Acciariti, Paterniti e Marletta che non dovevano considerarsi né espulsi né tanto meno ammoniti facendo così venire meno il presupposto principale per cui il Giudice di prime cure ha assegnato gara perduta alla Meridiana. Non appare, poi, condivisibile il presunto turbamento accusato dal direttore di gara che avrebbe subito a seguito del comportamento aggressivo del Nobile poiché lo stesso è stato allontanato dai propri compagni e non risulta in atti che lo abbia reiterato, e ciò vale anche per il soggetto non identificato che con toni minacciosi ebbe ad entrare sul terreno di gioco. Poi appare ancor più incomprensibile la circostanza della finta ripresa della gara che a dire dell’arbitro sarebbe servita per fare decantare la situazione che, al contrario, avrebbe potuto indurre a maggiori reazioni per cui sarebbe stato più logico proseguirla, nei pochi minuti restanti al termine, pro forma. In conclusione, non va condivisa la decisione dell’arbitro di sospendere la gara, non ricorrendone i presupposti, per cui se ne deve disporre la ripetizione. All’accoglimento del reclamo consegue la revoca della sanzione dell’ammenda.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo e per l’effetto dispone la ripetizione della gara revocando nel contempo l’ammenda di € 300,00. Manda la presente decisione al Comitato Regionale Sicilia per quanto di sua competenza. Dispone altresì la trasmissione della presente decisione e delle dichiarazioni rese dall’AE Longo Giacomo al rappresentante della Procura Federale al CRA Sicilia per quanto di sua competenza. Per l’effetto dispone non addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

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