C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 409 TFT 13 del 27/04/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. VILLAGGIO S. AGATA 2016 RAPISARDA SALVATORE (Presidente della A.S.D. Villaggio S. Agata 2016 all’epoca dei fatti); IMBROGIANO NUNZIATO (Dirigente della A.S.D. Villaggio S. Agata 2016 all’epoca dei fatti); IMBROGIANO CARMELO (Calciatore della A.S.D. Villaggio S. Agata 2016 all’epoca dei fatti).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: A.S.D. VILLAGGIO S. AGATA 2016 RAPISARDA SALVATORE (Presidente della A.S.D. Villaggio S. Agata 2016 all’epoca dei fatti); IMBROGIANO NUNZIATO (Dirigente della A.S.D. Villaggio S. Agata 2016 all’epoca dei fatti); IMBROGIANO CARMELO (Calciatore della A.S.D. Villaggio S. Agata 2016 all’epoca dei fatti).

La Procura Federale con nota Prot. 25092/692 pfi 22 23/PM/bf del 17/04/2023, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale presso il C.R.Sicilia: 1. il sig. Salvatore Rapisarda, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Villaggio S. Agata 2016; 2. il sig. Nunziato Imbrogiano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato perla società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016; 3. il sig. Carmelo Imbrogiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016; 4. la società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016; per rispondere: 1. il sig. Salvatore Rapisarda, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Villaggio S. Agata 2016, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Carmelo Imbrogiano di partecipare, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016, alla garaVillaggio S. Agata – F.C. Gravina dell’11.2.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogata dal Giudice Sportivo Territorialecon provvedimento pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 291 del 7.2.2023 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.; 2. il sig. Nunziato Imbrogiano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara della squadra della società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016 consegnata all’arbitro in occasione della gara Villaggio S. Agata – F.C. Gravina dell’11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, nella quale è inserito il nominativo del sig. CarmeloImbrogiano, attestando in tal modo in maniera non veridica la legittima partecipazione di tale calciatore al predetto incontro; lo stesso, infatti, doveva scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 291 del 7.2.2023 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.; 3. il sig. Carmelo Imbrogiano, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016, della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Villaggio S. Agata2016, alla gara Villaggio S. Agata – F.C. Gravina dell’11.2.2023 valevole per il campionato di Prima Categoria, nonostante dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 291 del 7.2.2023 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D.; 4. la società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Rapisarda, Nunziato Imbrogiano e Carmelo Imbrogiano così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Fissata l’udienza dibattimentale per il 26/04/2023, le parti deferite, ritualmente convocate, non si sono presentate né hanno fatto pervenire memorie a difesa. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: - l’inibizione per mesi tre a carico del Presidente Signor Rapisarda Salvatore; - l'inibizione per mesi tre a carico del dirigente Sig. Imbrogiano Nunziato; - la squalifica per tre gare a carico del calciatore Sig. Imbrogiano Carmelo; - la sanzione dell'ammenda di € 300,00 e punti uno di penalizzazione in classifica a carico della Società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016. Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, ritiene che il deferimento sia fondato, come meglio specificato in seguito. Dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite è emerso quanto segue: con nota del 16 febbraio 2023 il Comitato Regionale della Sicilia ha segnalato che il calciatore sig. Carmelo Imbrogiano ha preso parte, nelle file della squadra schierata dalla società Villaggio S. Agata 2016, alla gara Villaggio S. Agata 2016 – F.C. Gravina dell’11.2.2023, valevole per il campionato di Prima Categoria, in posizione irregolare in quanto squalificato come da provvedimento del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 291 del7.2.2023 del Comitato Regionale Sicilia della L.N.D. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento i fatti oggetto della segnalazione risultano provati. La consapevole partecipazione a gare ufficiali di calciatori non legittimati perché non tesserati o tesserati per altra società, squalificati, etc., costituisce una seria violazione ai principi di lealtà, correttezza, probità di cui all’art. 4, co. 1 C.G.S., nonché della specifica norma dell’art.32 del C.G.S. e rappresenta un illecito disciplinare di particolare gravità in quanto, con riguardo alla società, altera il regolare svolgimento dei tornei. La Corte Federale in particolare ha tenuto a precisare: “Che lo schieramento di un calciatore squalificato è di per sé un fatto che non può essere considerato tenue a prescindere dall’incidenza che tale violazione possa avere avuto in relazione al risultato sportivo, nemmeno nel caso in cui il risultato sportivo sia, in ipotesi, sfavorevole per la squadra che ha commesso la violazione, non potendosi affermare che tale violazione sia stata ininfluente nella complessiva dinamica sportiva che viene comunque e sempre alterata dalla presenza di un calciatore che non avrebbe dovuto essere presente…In buona sostanza, le conseguenze sportive della violazione non si misurano solo nel mero risultato sportivo della gara, determinandosi esse nella alterazione della complessiva dinamica sportiva, consistente nelle scelte tattiche, nelle fasi e scontri di gioco, e dunque da tutte le imponderabili conseguenze, non misurabili ex post, perciò sanzionate ex ante e di per sé, derivanti da quell’indebito utilizzo. Il fatto poi che quello in esame sia un campionato minore non sposta i termini della questione circa il doveroso rispetto delle regole. In tali campionati, dove non c’è nemmeno la pressione di stampa o pubblico, la Giustizia Sportiva è l’unico presidio a tutela delle realtà sportive più deboli”. Ciò premesso, ai fini sanzionatori, l’art. 44, co.5, C.G.S. stabilisce che tutte le sanzioni inflitte dalla Giustizia Sportiva devono avere carattere di effettività e afflittività. Pertanto la sanzione va commisurata in primo luogo alla gravità dell’illecito in quanto la sua efficacia deterrente, per potere svolgere la funzione propria di prevenzione speciale e generale in ordine alla reiterazione della condotta illecita, deve necessariamente essere proporzionale al disvalore sociale della condotta, rispetto alla quale deve avere un adeguato effetto dissuasivo. Pertanto la società va sanzionata con punti di penalizzazione ed ammenda come da dispositivo. Riguardo agli altri soggetti deferiti, a partire dal Presidente della società il cui status, secondo quanto affermato dalla C.F.A., “si caratterizza non solo quale espressione della società stessa nei confronti di tutti gli altri soggetti dell’ordinamento sportivo con cui essa è destinata ad entrare in contatto, ma anche quale funzione di garanzia che la figura di Presidente assume nei confronti dell’ordinamento sportivo tutto (e dei suoi soggetti) e del rispetto da parte dei tesserati della società (e di coloro che agiscono per conto e/o nell’interesse della società anche senza esserne tesserati). Infine per quanto riguarda il calciatore e il Dirigente che ha sottoscritto la distinta gara, rispondono anche essi dell’illecito disciplinare avendo entrambi l’obbligo di accertare la sussistenza dei requisiti che l’Ordinamento Federale richiede per la partecipazione alle singole gare, anche nel rispetto della parità di situazione con le altre società e gli altri calciatori in competizione. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi: - l’inibizione per mesi tre a carico del Presidente Signor Rapisarda Salvatore; - l'inibizione per mesi tre a carico del dirigente Sig. Imbrogiano Nunziato; - la squalifica per tre gare a carico del calciatore Sig. Imbrogiano Carmelo; - la sanzione dell'ammenda di € 500,00 e punti tre di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza della stagione sportiva 2023/2024, a carico della Società A.S.D. Villaggio S. Agata 2016. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

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