C.R. SICILIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 413 CSAT 31 del 02/05/2023 – Delibera – Procedimento n. 115/A POL. REAL SPORTS (PA) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Bevilacqua Loris, ed avverso la squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Papa Pasquale e Glorioso Francesco. Campionato 3^ Cat. Girone “A” Gara: Real Sports – Club Finale del 15.04.2023 C.U. n. 50 del 21.04.2023 Delegazione Provinciale di Palermo.

Procedimento n. 115/A

POL. REAL SPORTS (PA) Avverso squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Bevilacqua Loris, ed avverso la squalifica per due gare a carico dei calciatori sig.ri Papa Pasquale e Glorioso Francesco.

Campionato 3^ Cat. Girone “A” Gara: Real Sports – Club Finale del 15.04.2023

C.U. n. 50 del 21.04.2023 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con tempestivo preannuncio di reclamo con contestuale invio dei motivi la Pol. Real Sports, in persona del Presidente Pro tempore, impugna le decisioni assunte dal G.S.T. come in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che il calciatore Loris Bevilacqua non ha mai colpito volontariamente alcun giocatore avversario essendosi limitato a commettere un semplice fallo di gioco, né lo stesso ha mai profferito insulti e/ o minacce nei confronti dell’arbitro.

Per quanto riguarda i calciatori Papa Pasquale e Glorioso Francesco la decisione assunta dal GST è priva di motivazione per cui non è dato comprendere la causa di tali sanzioni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente deve dichiarare inammissibile il capo di gravame a carico dei calciatori sig.ri Papa Pasquale e Glorioso Francesco in quanto le predette squalifiche non sono impugnabili ai sensi del comma 3 dell’art. 137 C.G.S.

Per quanto riguarda la squalifica a carico del calciatore sig. Loris Bevilacqua dalla lettura del referto, che ai sensi del comma 1 dell’art. 61 C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, si rileva che il suddetto calciatore è stato espulso al 17’ del 2° t. perché a gioco fermo colpiva con una violenta gomitata al volto un avversario che stramazzava al suolo dolorante. Lo stesso dopo il provvedimento di espulsione si avvicinava al direttore di gara rivolgendogli reiterate minacce ed insulti, e, una volta uscito dal terreno di gioco, si posizionava nello spiazzo antistanti gli spogliatoi dove reiterava il comportamento minaccioso ed ingiurioso nei confronti dell’arbitro.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal G.S.T. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione in ragione dei plurimi comportamenti antiregolamentari e violenti posti in essere dal sig. Loris Bevilacqua.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l’effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00), non versato.

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