C.R. SICILIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – sicilia.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 387 TFT 12 del 11/04/2023 – Delibera – Procedimento n. 14/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: POL. CATANIA 1980

Procedimento n. 14/B

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: POL. CATANIA 1980

La Procura Federale con nota Prot. 21231/693 pfi 21 22/PM/mf, ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Società Polisportiva Catania 1980, per essere chiamata a rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del C.G.S., per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Salvatore Bianchetti, Tommaso Napoli, Salvatore Scollo, Salvatore Arezzi e Sebastiano Alessi, così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini: “sig. Salvatore Bianchetti, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Pol. Catania 1980 per: a) violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Sebastiano Alessi, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle gare La Meridiana-Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 e Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.2.2022, entrambe valevoli per il Campionato Under 17; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per avere consentito, e comunque non impedito, l’utilizzo del calciatore sig. Sebastiano Alessi in occasione delle gare La Meridiana-Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 e Pol. Catania 1980 - Play Soccer School del 14.2.2022, entrambe valevoli per il Campionato Under 17, nonché l’utilizzo del calciatore sig. Salvatore Arezzi in occasione della gara Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.2.2022, valevole per il Campionato Under 17, benché ai predetti calciatori nati nell’anno 2004 fosse preclusa la partecipazione alle suindicate gare, riservata ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. n. 1 dell’1 luglio 2021; - sig. Tommaso Napoli all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Catania 1980 per: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara La Meridiana - Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sebastiano Alessi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) violazione art. 4, comma 1, del C.G.S. per avere lo stesso, in occasione della gara La Meridiana-Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980 nella quale è indicato, in maniera non veridica, quale anno di nascita del calciatore sig. Sebastiano Alessi il 2005 anziché il 2004; tanto al fine di far apparire legittima la partecipazione del predetto calciatore al campionato under 17, riservato invece ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. n. 1 del 1 luglio 2021; - sig. Salvatore Scollo, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società Pol. Catania 1980 per: a) violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.2.2022 valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980 nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Sebastiano Alessi, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento del predetto calciatore; b) violazione art. 4, comma 1, del C.G.S. per avere lo stesso, in occasione della gara Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.2.2022 valevole per il Campionato Under 17, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società Pol. Catania 1980, nella quale è indicato in maniera non veridica il nominativo “Alessio Sebastian” in luogo di Sebastiano Alessi, che ha preso effettivamente parte alla gara, nonché è ulteriormente indicato l’anno di nascita dei calciatori sigg.ri Sebastiano Alessi e Salvatore Arezzi, nati nel 2004 e non nel 2005; tanto al fine di far apparire legittima la partecipazione dei predetti calciatori alla gara del campionato under 17, riservato ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. n. 1 dell’1 luglio 2021; - sig. Sebastiano Alessi, nato nell’anno 2004, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato e in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del C.G.S. nell’ambito e nell’interesse della Società Pol. Catania 1980 per: a) violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del C.G.S., anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla Pol. Catania, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva, alle gare La Meridiana-Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 e Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.02.2022 (per quest’ultima con indicazione in distinta con il nome non veridico “Alessio Sebastian”), entrambe valevoli per il Campionato Under 17; b) violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per avere preso parte, nelle fila delle squadre schierate dalla Pol. Catania 1980, alle gare La Meridiana-Pol. Catania 1980 del 28.11.2021 e Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.2.2022 valevoli per il Campionato Under 17, benché allo stesso fosse preclusa la partecipazione alle gare appena citate, in quanto riservate ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 1 dell’ 1 luglio 2021; - sig. Salvatore Arezzi, nato nell’anno 2004, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Pol. Catania 1980 per: violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla Pol. Catania 1980, alla gara Pol. Catania 1980-Play Soccer School del 14.2.2022 valevole per il Campionato Under 17, benché allo stesso fosse preclusa la partecipazione alla gara appena citata, in quanto riservata ai nati negli anni 2005 e 2006 come previsto dal Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. n. 1 dell’ 1 luglio 2021; L’ufficio Federale provvedeva all’istruzione con la raccolta degli atti inerenti la vicenda in questione presso il Comitato Regionale Sicilia, procedendo all’acquisizione delle documentazioni relative alle gare ed ai calciatori ed al conseguente deferimento dei soggetti sopra indicati. Nel corso del su indicato procedimento i sigg.ri Salvatore Scollo, Tommaso Napoli e Salvatore Bianchetti, quest’ultimo all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Pol. Catania 1980, nonché tale ultima società, hanno definito la propria posizione ai sensi dell’art. 126 C.G.S., mentre i sigg.ri Sebastiano Alessi e Salvatore Arezzi sono stati deferiti innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia; Con Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 60/AA del 30.8.2022, è stato pubblicato l’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del C.G.S. che per la società Pol. Catania 1980 prevedeva l’applicazione di punti 2 (due) di penalizzazione in classifica e l’ammenda di € 250,00 (duecentocinquanta/00); Con successivo Comunicato Ufficiale n.218/AA del 10.2.2023 della F.I.G.C., è stata resa nota l’intervenuta risoluzione dell’accordo concluso con la società Polisportiva Catania 1980, in quanto la società non ha versato l’ammenda pattuita ed è inutilmente decorso il termine perentorio previsto dalla richiamata disposizione per il pagamento. L’ufficio Federale ha rilevato, richiamando la costante Giurisprudenza degli Organi di Giustizia Sportiva endofederali, che il mancato adempimento dell’accordo concluso ai sensi dell’art. 126 del C.G.S. determina l’aggravamento della sanzione originariamente prevista e posta a base dell’accordo raggiunto prima della decurtazione normativamente prevista (T.F.N. decisione n. 25/TFNSD-2021-2022 e n. 80/TFNSD-2021-2022). All’udienza del 11/04/2022 il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità della parte deferita e per l’effetto applicare a carico della Società Polisportiva Catania 1980 la sanzione di € 666,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione in classifica. Pena così determinata P.B. punti due di penalizzazione ed € 500 di ammenda, aumentati di 1/3 ciascuna fino alla pena sopra indicata. Nessuno è comparso per la parte deferita benché ritualmente convocata. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del deferimento rileva che i fatti disciplinari rilevati dalla Procura Federale sono pienamente fondati e documentati. La Procura Federale ha indicato i mezzi di prova dai quali risulta la violazione dell’accordo raggiunto ai sensi dell’art. 126 del C.G.S., sicché va affermata la responsabilità della società deferita. Vanno, altresì rideterminate le sanzioni originariamente previste considerato l’aumento di 1/3 rispetto alle sanzioni base conformemente all’orientamento espresso dal Tribunale Federale Nazionale giuste decisioni n. 25 e n. 80 stagione sportiva 2021/2022 . Tutto ciò premesso, rilevato che non sono pervenute note difensive, ritenuto che le condotte degli incolpati, sono ascrivibili alla violazione delle norme sopra evidenziate,

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale, visti gli art. 1 bis comma 1, art. 10, comma 6, C.G.S., art. 4, art. 6, 1° e 2° comma del C.G.S., applica a carico della Società Polisportiva Catania 1980 la sanzione della ammenda di € 666,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione in classifica. Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

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