C.R. UMBRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figc-cru.com – atto non ufficiale – CU N. 182 del 14/04/2023 – Delibera – NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TODI CALCIO IN MERITO ALLA GARA TODI CALCIO – ATLETICO BMG, DISPUTATASI A TODI IL 25.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 171 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: – AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 450,00.
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TODI CALCIO IN MERITO ALLA GARA TODI CALCIO – ATLETICO BMG, DISPUTATASI A TODI IL 25.03.2023, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO, RIPORTATA NEL C.U. NR. 171 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DEL 27.03.2023, PUBBLICATO IN PARI DATA, IN RELAZIONE A: - AMMENDA ALLA SOCIETA’ DI €. 450,00.
NELLA RIUNIONE DEL GIORNO 13.04.2023, LA SEGUENTE DECISIONE: MOTIVI DELLA DECISIONE La società reclamante ha chiesto la discussione del reclamo pur in assenza del direttore di gara dinanzi a questa Corte, nonostante la rituale convocazione. Sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale, in merito al comportamento di alcuni tesserati non identificati della società reclamante che partecipavano ad una rissa con tesserati dell’altra squadra, la sanzione inflitta dal G.S. appare congrua e, come tale, meritevole di integrale conferma.
P.Q.M
Respinge il reclamo proposto dalla società. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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