C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 80 2022/2023 della società TREVISO FBC 1993 SSDRL (matr. 951410). Gara di Eccellenza/B, 19^ giornata di Ritorno del 8.4.2023 LIVENTINA-TREVISO FBC 1993 SSDRL (0-1)

Reclamo n. 80 2022/2023 della società TREVISO FBC 1993 SSDRL (matr. 951410). Gara di Eccellenza/B, 19^ giornata di Ritorno del 8.4.2023 LIVENTINA-TREVISO FBC 1993 SSDRL (0-1)

La società TREVISO, per mezzo del proprio rappresentante legale sig. Luigi Sandri, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo regionale e pubblicato sul C.U. 99 del 14.4.2023 a pag. 2431: - Emerge dal rapporto arbitrale che i tifosi della società Treviso, in occasione della segnatura di una rete, festeggiando rompevano la recinzione. Si pone a carico della società Treviso ogni danno arrecato. La reclamante, in sede di appello alla Corte, espone la sua versione dei fatti. La recinzione non sarebbe stata vandalizzata o danneggiata dai tifosi del Treviso, bensì avrebbe subito un cedimento improvviso a causa della pressione su di essa esercitata dalle persone presenti; cedimento agevolato dallo stato di manutenzione lacunoso della struttura, interessata da profondi strati di ruggine. Conclude chiedendo in via principale di annullare la decisione del Giudice Sportivo regionale; in via subordinata di sospendere il procedimento e inviare gli atti alla Procura federale affinché accerti la dinamica e le responsabilità del custode dell’impianto nella causazione dell’evento. Successivamente, in data 19 aprile u.s., la società faceva pervenire alla segreteria della Corte incarico di rappresentanza e difesa all’avv. Leonardo Rebecchi del Foro di Vicenza. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società TREVISO; sentita la società nella persona dell’avv. Rebecchi, il quale si riporta al contenuto del reclamo ribadendo che la struttura danneggiata non è stata oggetto di vandalismi ma ha subito un cedimento strutturale; visti gli atti del procedimento; esaminati i video in atti, da cui non emergono atti di vandalismo provocati dalla tifoseria ospite, bensì un probabile cedimento strutturale della balaustra oggetto di danneggiamento

PQM

delibera di annullare la decisione del Giudice Sportivo e di inviare gli atti alla Procura federale affinché accerti le cause del cedimento nonché le eventuali responsabilità a carico di società. La tassa reclamo non è dovuta.

 

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