C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 27/04/2023 – Delibera – Reclamo n. 82 2022/2023 della società A.S.D. A.C. JUVENTINA MARGHERA (matr. 945596). Gara di Coppa Memorial Caretti cat. Juniores del 11.4.2023 FIESSO D’ARTICO-A.C. JUVENTINA MARGHERA.

Reclamo n. 82 2022/2023 della società A.S.D. A.C. JUVENTINA MARGHERA (matr. 945596). Gara di Coppa Memorial Caretti cat. Juniores del 11.4.2023 FIESSO D’ARTICO-A.C. JUVENTINA MARGHERA.

La società A.C. JUVENTINA MARGHERA, per mezzo del proprio rappresentante legale sig. Riccardo Rienzi, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso il seguente provvedimento deliberato dal Giudice Sportivo della Delegazione provinciale di Venezia e pubblicato sul C.U. 65 del 19.4.2023 a pag. 1603: - Squalifica al giocatore Martellato Gianmarco al 31.5.2023: ammonito, veniva espulso dal terreno di gioco per imprecazioni e insulti nei confronti del Direttore di gara, nonché per aver sputato sulle scarpe dello stesso. A fine gara lo stesso giocatore entrava negli spogliatoi rompendo con violenza sia la porta d’ingresso che il tavolo ivi posto; - Messa a carico della società A.C. Juventina Marghera dei danni agli spogliatoi, previa presentazione di pezze giustificative da parte della società Fiesso d’Artico. Il preannuncio di reclamo è stato trasmesso alla segreteria della Corte in data 21 aprile 2023, contrariamente alle disposizioni pubblicate sul C.U. 19/A del 20.7.2022 della FIGC che prevede l’abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli organi di giustizia sportiva per le gare di Coppa Italia, Coppa regione e Coppa provincia organizzate dai Comitati regionali della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023. In osservanza di tali previsioni, il preannuncio di reclamo alla Corte sarebbe dovuto pervenire entro le ore 24:00 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, essendosi alla data del 21 aprile 2023 il potere di impugnazione della reclamante ormai definitivamente consumato,

dichiara inammissibile

il reclamo come sopra proposto dalla società A.C. JUVENTINA MARGHERA e dispone l’addebito della tassa reclamo.

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