F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0095/CFA pubblicata il 03 Maggio 2023 (motivazioni) – Lega Italiana Calcio Professionistico/Sig. Gabriel Santoni
Decisione/0095/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0122/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
SEZIONI UNITE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Salvatore Lombardo – Componente
Mauro Mazzoni – Componente
Vincenzo Barbieri – Componente
Francesco Sclafani - Componente (Relatore)
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0122/CFA/2022-2023 proposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico in data 12.04.2023
contro
Gabriel Santoni
e nei confronti
S.S. Audace Cerignola S.r.l. e U.S. Viterbese 1908 s.r.l., entrambe non costituite
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Tesseramenti (TFN) n. 0039/TFNST-2022-2023 del 05 aprile 2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza del 26.04.2023, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Francesco Sclafani e uditi gli Avv.ti Manuel Sandoletti e Francesco Bonanni per la Lega Italiana Calcio Professionistico, Annalisa Roseti e Michele Cozzone per il sig. Gabriel Santoni; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
Con provvedimento del 23 febbraio 2023 la Lega Pro ha rigettato la richiesta di tesseramento in deroga del sig. Santoni con il Cerignola perchè il calciatore risulta aver risolto il precedente contratto di prestazione sportiva con la Viterbese con decorrenza dal 1° febbraio 2023 ovvero un giorno dopo la data di chiusura della campagna trasferimenti (31 gennaio 2023). Ciò in asserita violazione dell’art. 6 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori e del punto 12 del C.U. FIGC n. 251 del 19 maggio 2022.
Il 7 marzo 2023, il calciatore Sig. Gabriel Santoni, con ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a) CGS, ha impugnato il suddetto provvedimento davanti al TFN, Sezione Tesseramenti.
Il ricorso è stato comunicato alle due società interessate dal trasferimento - la S.S. Audace Cerignola S.r.l. e la U.S. Viterbese 1908 s.r.l. - ma non alla Lega Pro.
Il ricorrente ha contestato la legittimità del provvedimento impugnato osservando che sia l’accordo risolutivo con la Viterbese che quello di incentivo all’esodo sono stati sottoscritti il 31 gennaio 2023 ed in pari data depositati presso la lega Pro, quindi entro il termine di conclusione della campagna trasferimenti. Pertanto, ha chiesto al TFN di accertare la validità ed efficacia del suo tesseramento e del connesso rapporto contrattuale con il Cerignola a far data dal 21 febbraio 2023 ovvero dalla diversa decorrenza ritenuta di giustizia.
Entrambe le società intimate non si sono costituite in giudizio ed il TFN ha accolto il ricorso condividendo le argomentazioni del calciatore.
La Lega Pro ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione del TFN sulla base di due motivi: 1) nullità della decisione per omessa notifica del ricorso di primo grado alla Lega Pro quale organo passivamente legittimato di fronte all’impugnazione di un suo provvedimento, violazione del principio del contraddittorio e decadenza ex art. 89, comma 1 lett. a) CGS”; 2) infondatezza delle censure accolte dal TFN in quanto la risoluzione del rapporto con la Viterbese, benchè stipulata il 31 gennaio 2023, avrebbe prodotto effetti dal 1° febbraio 2023 divenendo quindi efficace a decorrere dal giorno successivo alla chiusura della campagna trasferimenti invernale (31.1.2023).
Con decreto del Presidente della Corte Federale d’Appello è stata rigettata l’istanza cautelare proposta dalla parte reclamante e fissata la discussione del reclamo all’udienza del 26 aprile 2023.
Il calciatore Santoni ha resistito al reclamo sostenendo che la Lega Pro non sarebbe legittimata ad assumere la qualità di parte nei procedimenti dinanzi alla Sezione Tesseramenti del Tribunale Federale Nazionale, instaurati ai sensi dell’art. 89, comma 1, lettera a) CGS, perché in essi sarebbero legittimati a partecipare solo i tesserati e le Società; inoltre ha eccepito la carenza di legittimazione della Lega Pro a proporre il reclamo.
I difensori di entrambe le parti hanno illustrato le loro ragioni all’udienza del 26 aprile 2023 all’esito della quale il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Con il primo motivo di impugnazione la parte reclamante denuncia la nullità della decisione del TFN per mancata notifica del ricorso di primo grado alla Lega Pro in qualità di soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato.
Tale censura merita di essere condivisa per le seguenti ragioni.
La Lega Pro ha per statuto il potere di disciplinare l’attività di tesseramento dei calciatori (art. 34, comma 2, lett. b Statuto) nonché di porre in essere tutti gli interventi necessari al fine di assicurare la corretta gestione e la regolarità dell'attività agonistica anche supervisionando i contratti tra società e tesserati al fine di valutarne la conformità alle vigenti disposizioni federali e ai contratti collettivi, apponendovi il visto di esecutività affinché gli stessi abbiano validità all'interno dell'ordinamento sportivo (art. 39 Statuto).
Nella fattispecie, con la nota del 23 febbraio 2023, la Lega Pro si è così espressa sull’istanza di tesseramento del calciatore Santoni da parte della Società Cerignola: “Vista la richiesta della Società in indirizzo relativa al calciatore SANTONI GABRIEL, nato il 18/11/2001, esaminata la documentazione prodotta, si informa che l'istanza non può essere accolta per la seguente motivazione: il tesseramento in deroga di calciatori professionisti con rapporto consensualmente risolto, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento FIFA sullo status e il trasferimento di calciatori e del Punto 12 del CU FIGC n. 251 del 19 maggio 2022, è consentito a condizione che il rapporto con la precedente società sia consensualmente risolto entro la fine di uno dei due periodi di campagna trasferimenti, circostanza che non sembra ricorrere nel caso in esame. Si evidenzia, infatti, che il calciatore risulta aver risolto il contratto con decorrenza 1° febbraio 2023 mentre la campagna trasferimenti si è conclusa in data 31 gennaio 2023”.
Tale nota costituisce atto di esercizio dei suddetti poteri statutari ed ha contenuto ed effetti provvedimentali siccome idonea ad incidere unilateralmente nella sfera giuridica del calciatore e delle Società interessate al suo tesseramento.
Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnazione di tale provvedimento, come risulta sia dalla formulazione letterale che dal contenuto del ricorso di primo grado il quale è intestato “Ricorso avverso la reiezione dell’istanza di tesseramento in deroga” ed argomentato con censure di chiaro carattere impugnatorio (“Tale provvedimento assunto dalla Lega Pro è illegittimo ed infondato per i seguenti motivi (…)”. Inoltre, non è contestato e comunque risulta dagli atti, che il ricorso non è stato trasmesso alla Lega Pro. Nella fattispecie assumono rilevanza, ai fini del decidere, le seguenti disposizioni:
- l’art. 89, comma 1, lett. a), CGS, secondo il quale il procedimento innanzi alla Sezione tesseramenti del Tribunale federale a livello nazionale è instaurato “su ricorso della parte interessata al tesseramento, al trasferimento o allo svincolo, da proporsi entro trenta giorni dalla conoscenza dell’atto da impugnare”;
- l’art. 44, comma 1, CGS, secondo il quale “il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo”;
- l’art. 44, comma 6, CGS, secondo il quale “tutti i termini previsti dal Codice, salvo che non sia diversamente indicato dal Codice stesso, sono perentori”;
- l’art. 49, comma 4, CGS, secondo il quale i ricorsi e i reclami devono essere trasmessi agli organi competenti con le modalità di cui all'art. 53 e copia degli stessi “deve essere inviata contestualmente all’eventuale controparte con le medesime modalità”;
- l’art. 49, comma 7, CGS, secondo il quale “le irregolarità procedurali che rendono inammissibile il ricorso non possono essere sanate con il reclamo”;
- l’art. 106, comma 2, CGS, secondo il quale la Corte Federale di Appello “ se rileva motivi di inammissibilità o di improcedibilità del ricorso di primo grado, annulla la decisione impugnata senza rinvio”.
Alla luce di tali disposizioni il ricorso di primo grado avrebbe dovuto essere tempestivamente notificato (entro trenta giorni dalla conoscenza del provvedimento) non solo alle Società interessate al trasferimento del calciatore ma anche, ed in primo luogo, alla Lega Pro (ai sensi dell’art. 49, comma 4, CGS) nella sua qualità di soggetto che ha adottato il provvedimento e che perciò costituisce parte necessaria, legittimata a sostenerne le ragioni dinanzi agli organi della Giustizia sportiva.
La mancata notifica del ricorso alla Lega Pro ha determinato un vulnus insanabile al principio del contraddittorio in quanto non ha consentito la partecipazione al giudizio dell’unico soggetto avente la legittimazione e l’interesse a sostenere le ragioni del provvedimento impugnato. Tant’è che il giudizio di primo grado si è svolto senza contraddittorio in quanto le due società destinatarie del ricorso non avevano interesse a contestare le argomentazioni del ricorrente e pertanto non si sono costituite.
Di conseguenza, deve ritenersi infondata anche l’eccezione di carenza di legittimazione della Lega Pro a proporre il reclamo trattandosi di parte necessaria illegittimamente pretermessa nel giudizio di primo grado.
L’accoglimento del primo motivo di reclamo comporta l’assorbimento del secondo motivo contenente censure di merito.
Pertanto, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso di primo grado per mancata notifica alla Lega Pro con conseguente annullamento senza rinvio della decisione impugnata, ai sensi dell’art. 106, comma 2 CGS.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo in epigrafe e, per l’effetto, annulla la decisione impugnata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Sclafani Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce