F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0105/CFA pubblicata il 17 Maggio 2023 (motivazioni) – Procuratore Federale Interregionale-Gianluigi Poggi-Antonino Maiorana, Riccardo Marchesi-A.S.D. AS Varzi

Decisione/0105/CFA-2022-2023

Registro procedimenti n. 0123/CFA/2022-2023

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Salvatore Mezzacapo – Componente

Sergio Della Rocca – Componente

Vincenzo Barbieri- Componente

Federica Varrone - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo numero n. 0123/CFA/2022-2023 proposto dal Procuratore Federale Interregionale in data 13.04.2023;

per la riforma della decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 62 del 06.04.2023, comunicata in data 07.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 12 maggio 2023, il Cons. Federica Varrone e udito l’Avv. Lorenzo Giua per la Procura Federale Interregionale; nessuno è comparso per i sigg.ri Gianluigi Poggi, Antonino Maiorana, Riccardo Marchesi e per la società A.S.D. AS Varzi;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

1. Con atto dell’8 marzo 2023 prot. 20997/275 pfi 22/23 PM/mf la Procura Federale deferiva innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia:

1) il sig. Gianluigi Poggi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della A.S.D. AS Varzi;

2) il sig. Antonino Maiorana, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. AS Varzi;

3) il sig. Riccardo Marchese, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la A.S.D. AS Varzi;

4) la società A.S.D. AS Varzi;

per rispondere:

1) il sig. Gianluigi Poggi della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, quale Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. AS Varzi, consentito e comunque non impedito al calciatore sig. Riccardo Marchesi di partecipare, nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. AS Varzi, alle gare U.S. Rivanazzanese – A.S.D. AS Varzi dell’1.10.2022 ed Oltrepò FBC – A.S.D.AS Varzi del 3.12.2022, entrambe valevoli per il Campionato Juniores U19, nonostante lo stesso dovesse ancora scontare la squalifica irrogatagli dal Giudice Sportivo Territoriale con provvedimento pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 47 del 16.6.2022 della Delegazione Provinciale di Pavia del Comitato Regionale Lombardia;

2) il sig. Antonino Maiorana della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all'arbitro della società A.S.D. AS Varzi nelle quali è inserito il nome del calciatore sig. Riccardo Marchesi, attestando così in maniera non veridica la legittima partecipazione dello stesso agli incontri U.S. Rivanazzanese – A.S.D. AS Varzi dell’1.10.2022 ed Oltrepò FBC – A.S.D.AS Varzi del 3.12.2022, valevoli per il Campionato Juniores U19; tale calciatore, infatti, doveva ancora scontare la squalifica irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47 del 16.6.2022 della Delegazione Provinciale di Pavia del Comitato Regionale Lombardia;

3) il sig. Riccardo Marchese della violazione degli artt. 4, comma 1, e 21, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso partecipato, nella fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. AS Varzi, alle gare U.S. Rivanazzanese – A.S.D. AS Varzi dell’1.10.2022 ed Oltrepò FBC – A.S.D.AS Varzi del 3.12.2022 valevoli per il Campionato Juniores U19, nonostante dovesse scontare la squalifica irrogatagli con decisione del Giudice Sportivo Territoriale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 47 della Delegazione Provinciale di Pavia del Comitato Regionale Lombardia;

4) la società A.S.D. AS Varzi a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Gianluigi Poggi, Antonino Maiorana e Riccardo Marchese, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

2. Il procedimento traeva origine dalla trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte del Giudice Sportivo Territoriale a fronte di un reclamo proposto dalla società A.S.D. Rivanazzanese – dichiarato inammissibile per una irregolarità formale nella sua proposizione - che lamentava la partecipazione irregolare, nelle fila della squadra schierata dalla ASD Varzi, del calciatore sig. Riccardo Marchesi, in quanto squalificato, nella gara Juniores Provinciale U19, Girone B, tra la società US Rivanazzanese e la ASD Varzi, disputata il giorno 1.10.2022.

La squalifica al calciatore era stata irrogata dal Giudice Sportivo con provvedimento pubblicato nel Comunicato Ufficiale n. 47 del 16.6.2022, durante la stagione sportiva 2021 – 2022, nel campionato Juniores Provinciale U19 ove lo stesso militava nella fila della squadra ASD Oltrepo FBC.

L'istruttoria si era essenzialmente basata sui seguenti elementi:

- la segnalazione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Pavia del 13.10.2022, con allegati referto e distinta di gara relativi all’incontro U.S. Rivanazzanese – A.S.D. AS Varzi dell’1.10.2022, valevole per il campionato Juniores Under 19, nonché il reclamo della società US Rivanazzanese;

- i referti e le distinte di gare relativi agli incontri Atletico Lomello – A.S.D. AS Varzi dell'11.6.2022 ed A.S.D. Oltrepò – A.S.D. AS Varzi del 3.12.2022, entrambi valevoli per il campionato Juniores Under 19, nonché A.S.D. AS Varzi – Copiano Calcio del 18.9.2022 ed A.C.D. Casei – A.S.D. AS Varzi dell'11.12.2022, entrambi valevoli per il campionato di Terza Categoria;

- il Comunicato Ufficiale n. 47 del 16.6.2022 della Delegazione Provinciale di Pavia;

- il calendario del campionato Juniores U 19 della Provincia di Pavia per la stagione sportiva 2022 - 2023;

- il calendario del campionato di Terza Categoria della Provincia di Pavia per la stagione sportiva 2022 - 2023;

- il foglio censimento della società A.S.D. AS Varzi per la stagione sportiva 2022 - 2023;

- l’estratto storico di tesseramento del calciatore sig. Riccardo Marchesi;

- il verbale di audizione del sig. Gianluigi Poggi, presidente della A.S.D. AS Varzi;

- il verbale di audizione del sig. Riccardo Marchesi, calciatore tesserato per la A.S.D. AS Varzi.

3. All’udienza dibattimentale del giorno 30 marzo 2023 era presente il rappresentante della Procura Federale che instava per l’accoglimento del deferimento e l’applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Gianluigi Poggi ed al Sig. Antonino Maiorana, mesi 4 di inibizione ciascuno; al Sig. Riccardo Marchesi, squalifica di quattro giornate; alla Società A.S.D. AS Varzi, due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva nel campionato di terza categoria, oltre Euro 350,00 di ammenda.

Erano altresì presenti il sig. Gianluigi Poggi, a titolo personale e nella qualità di rappresentante della società deferita, ed i sig.ri Giovanni Alpeggiani e Maurizio Guidi, entrambi vicepresidenti della società deferita, i quali, per il tramite del legale, instavano per il rigetto del deferimento osservando che il giocatore Riccardo Marchesi era stato acquistato dal Varzi come fuori quota e, dunque, la squalifica era stata correttamente scontata con la prima squadra.

4. Con decisione pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 62 del 6 aprile 2023, comunicata in data 7 aprile 2023, l’adito Tribunale Federale Territoriale riteneva insussistenti le violazioni contestate e, per l’effetto, assolveva i deferiti dagli addebiti loro ascritti.

In particolare, il Giudice di prime cure riteneva che il calciatore Riccardo Marchesi, in seguito al trasferimento alla A.S.D. AS Varzi, aveva scontato, a norma dell’art. 21, comma 6, CGS (da intendersi come comma 7, NDR), la squalifica in occasione della prima gara della prima squadra della nuova Società di appartenenza. Lo stesso, infatti, non aveva preso parte alla A.S.D. AS Varzi / A.S.D. Copiano, disputatasi in data 18.9.2022 e valevole per il campionato di terza categoria; gara alla quale il Sig. Riccardo Marchesi avrebbe avuto titolo per partecipare.

Conseguentemente, secondo il Tribunale di primo grado, al momento della gara del Campionato Juniores Provinciali U19 Gir. B, disputatasi il 1.10.2022 tra le compagini U.S. Rivanazzanese e A.S.D. AS Varzi, il calciatore Riccardo Marchesi aveva già integralmente scontato la squalifica di una giornata inflitta con Comunicato Ufficiale del 16.6.2022 n. 47.

5. Il Procuratore Federale Interregionale, con tempestivo atto del 13 aprile 2023, ha proposto reclamo avverso la predetta decisione lamentando la violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

6. All'udienza del 12 maggio 2023, tenutasi in videoconferenza, è comparso per la Procura reclamante l’avv. Lorenzo Giua che ha chiesto l’accoglimento del reclamo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con un unico motivo di reclamo la Procura lamenta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva.

A fondamento del reclamo, la Procura premette che il calciatore Riccardo Marchesi è un giocatore “fuori quota” che gioca indifferentemente sia nel Campionato Terza Categoria che nel Campionato Juniores Provinciali U19.

La squalifica è stata comminata nel corso del Campionato Juniores Provinciali U19 della stagione sportiva 2021-2022, con la conseguenza che, secondo la reclamante, il calciatore, ai sensi dell’art. 21, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, non avrebbe dovuto prendere parte alla prima gara utile del campionato Juniores Provinciali U19, a nulla rilevando la mancata partecipazione alla prima gara del campionato di Terza Categoria.

Secondo la Procura il comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva disciplina il caso in cui il giocatore sia appartenente “ad una sola categoria” e trova applicazione “qualora la squalifica non abbia la possibilità di essere scontata altrimenti perché il calciatore può militare nella nuova compagine soltanto in una squadra che disputa un campionato diverso rispetto a quello nel quale è stata irrogata la sanzione da scontare”.

Nel caso in esame, invece, il calciatore non è appartenente ad una sola categoria, ma può giocare indifferentemente in due categorie, di talché, secondo la reclamante, il riferimento al comma 7 dell’art. 21 non sarebbe pertinente, dovendo piuttosto trovare applicazione il comma 2 dell’art. 21.

A sostegno delle proprie argomentazioni, la Procura richiama alcune decisioni della giurisprudenza endofederale.

2. Al fine del vaglio del reclamo, questa Corte ritiene opportuno ripercorrere brevemente le sottese vicende fattuali e fare un breve cenno al quadro normativo di riferimento.

2.1 Riccardo Marchesi è un calciatore dilettante maschile, nato il 19/09/2003 e tesserato per la ASD AS Varzi a far data dal 8/09/2022 a seguito di trasferimento definitivo, con vincolo pluriennale, dalla ASD Oltrepo FBC.

In data 11/06/2022, nel corso dell’ultima giornata del Campionato Juniores U19 della Provincia di Pavia, il Marchesi, mentre militava nella fila della ASD Oltrepo FBC, veniva ammonito dal Direttore di Gara; trovandosi già in diffida quest’ultima ammonizione faceva scattare la squalifica, come poi veniva sancito dal Comunicato Ufficiale n. 47 del 16/06/2022 della Delegazione Provinciale di Pavia.

In data 18/09/22 si giocava la prima giornata del Campionato di Terza Categoria della Provincia di Pavia; la partita inaugurale della ASD AS VARZI si giocava in casa contro la ASD Copiano. A tale gara non prendeva parte il Marchesi.

In data 24/09/22 si giocava la seconda giornata del Campionato di Terza Categoria della Provincia di Pavia tra ASD Folgore e ASD AS VARZI. A tale gara prendeva parte il calciatore Riccardo Marchesi.

In data 01/10/2022 si giocava la seconda giornata del Campionato Juniores U19 della Provincia di Pavia tra ASD Rivanazzanese e ASD AS Varzi ed a tale gara vi prendeva parte il Marchesi.

Dalla documentazione agli atti del giudizio risulta che la ASD AS Varzi partecipa al Campionato Provinciale Juniores Under 19, al Campionato di Terza Categoria ed alla Coppa Lombardia di Terza Categoria e che il calciatore Riccardo Marchesi ha preso parte sia a gare del Campionato Juniores che del Campionato di Terza categoria.

Il Comunicato Ufficiale n. 1 della LND – stagione sportiva 2022/2023 - relativamente ai limiti di età dei calciatori, stabilisce:

i) con riferimento al Campionato di Terza Categoria che:

“alle gare del campionato di 3° Categoria e alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.0.I.F.”; ii) con riferimento al Campionato Provinciale Juniores U19 che:

“alle gare del Campionato Provinciale “Juniores — Under 19” possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2004 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; e’ consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori “fuori quota”, nati dal 1° Gennaio 2002 in poi, in base alle disposizioni emanate dai Consigli Direttivi dei Comitati”.

E’ altresì previsto che “in deroga a quanto previsto dall’art. 34, comma 1, delle N.0.l.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore”.

Da quanto sopra emerge che il calciatore Riccardo Marchesi, nella stagione sportiva 2022-2023, aveva l’età per essere regolarmente convocato nella squadra partecipante al campionato di Terza Categoria ed altresì poteva partecipare alle gare della squadra Juniores come “fuori quota”.

Alla data della gara contro la Rivanazzanese il Marchese aveva compiuto da poco 19 anni e vi aveva preso parte nella qualità di “fuori quota”.

2.2 Quanto al quadro normativo, la questione in esame verte sull’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, che regola le modalità di esecuzione della squalifica dei giocatori e tecnici.

In particolare, il primo comma dispone: “le sanzioni che comportano la squalifica di calciatori e tecnici devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione, salvo quanto previsto dall'art. 137, comma 2”.

Il secondo comma prevede che “il calciatore sanzionato con la squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento, salvo quanto previsto ai commi 6 e 7. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, commi 6 e 7, la squalifica non si considera scontata ove il calciatore squalificato venga inserito nella distinta di gara e non venga impiegato in campo.

Il sesto comma dispone che “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive”.

Il settimo comma prevede che “Fatto salvo quanto previsto al comma 10, qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza in caso di attività del Settore per l’attività giovanile e scolastica, del campionato Primavera, Trofeo Berretti o Juniores, la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all’art. 19, commi 4 e 6. […]”.

Sulla base delle citate previsioni normative è possibile rintracciare due principi fondamentali in tema di sanzioni, utili ad un’interpretazione funzionale della normativa: il principio dell’effettività (i.e. afflittività) della sanzione irrogata, che impone che la sanzione debba, comunque, essere scontata e non affidata al mero potere discrezionale della società di appartenenza; il principio della separazione delle competizioni (i.e. omogeneità), in virtù del quale si tende, ove possibile, a fare in modo che la squalifica venga scontata nella categoria e competizione nella quale il tesserato ha posto in essere il comportamento sanzionato.

Il principio della separazione delle competizioni costituisce una logica declinazione dei fondamentali canoni di “effettività”, “proporzionalità” e “ragionevolezza” delle sanzioni, che ne impongono la commisurazione alla reale rilevanza della gara nella quale è stato commesso l’illecito sportivo, al fine di garantire che la sanzione della squalifica venga scontata con riferimento a una gara di rilevanza analoga a quella in cui è stato commesso l’illecito in relazione al quale la sanzione è comminata.

Come si evince dalla lettura del settimo comma, i due principi trovano la loro applicazione in maniera gradata in quanto il secondo, quello relativo alla separazione delle competizioni, in alcune ipotesi, cede al principio dell’effettività della sanzione, e ciò accade quando il calciatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato.

3. Declinando le esposte coordinate normative al caso in esame, il reclamo non è meritevole di accoglimento.

Innanzitutto, questa Corte ritiene non persuasiva la tesi della Procura secondo cui l’art. 21, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva non sarebbe pertinente nel caso in esame, in quanto detta previsione disciplinerebbe la sola ipotesi della squalifica che deve essere scontata da un calciatore appartenente ad “una sola categoria”. Secondo la reclamante, potendo il Marchese “giocare indifferentemente in due categorie”, troverebbe, invece, applicazione il comma 2 dell’art. 21.

Dall’inequivoco tenore letterale del comma 7 dell’art. 21, nonché dall’assoluta specificità dei commi 6 e 7 rispetto al comma 2 dell’art. 21 (lex specialis derogat generali”), questa Corte non ritiene possibile limitare l’applicazione del comma 7 al solo caso in cui il giocatore nella stagione successiva sia appartenente ad “una sola categoria” ed applicare, invece, il comma 2 nelle ipotesi in cui il tesserato possa giocare “indifferentemente in due categorie”.

La questione in esame attiene piuttosto in quale gara del campionato della stagione successiva debba scontare la squalifica il giocatore che, originariamente in quota, nella stagione successiva abbia cambiato società e non rientri più nei limiti di età previsti per la precedente categoria e sia abilitato a parteciparvi solo come “fuori quota”. In tal caso, è vero che il tesserato può astrattamente ritenersi abilitato a giocare “indifferentemente in più categorie”, ma occorre evidenziare che altro è la categoria di appartenenza, che individua lo specifico campionato al quale l’atleta “deve” partecipare, altro sono i campionati ai quali un calciatore, per valutazioni dello staff tecnico del proprio sodalizio, “può anche” partecipare (Campionato Nazionale Juniores, prima squadra, etc.)

3.1 Ciò premesso, le argomentazioni spiegate nella decisione impugnata meritano condivisione, seppure con alcune precisazioni.

La necessità che la punizione debba essere espiata nella squadra di militanza ed in gare omogenee rispetto a quella di origine posta alla base della sanzione stessa, a cui fa riferimento la Procura reclamante, deve coniugarsi con il tema del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto.

La ratio sottesa al combinato disposto dei commi 2, 6 e 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva si fonda soprattutto sulla necessità di evitare che l’esecuzione della sanzione da parte di un calciatore squalificato possa essere aggirata mediante escamotage posti in essere dalla nuova società di appartenenza, in base alla possibilità di decidere, a sua scelta, dove  far scontare la citata sanzione.

Nel caso in esame, la partecipazione del Marchesi al campionato Juniores U19 21 si poneva come circostanza meramente eventuale in virtù della qualità di “fuori quota” rivestita dallo stesso. Il tesserato, infatti, nato il 19/9/2003, all’inizio della stagione sportiva 2022/2022 aveva già compiuto il 19° anno di età e, pertanto, non rientrava più nei limiti di età utili per partecipare al Campionato Juniores U19, se non come “fuori quota”.

Occorre al riguardo precisare che con l’espressione “fuori quota” viene indicato un calciatore che, avendo superato il limite di età, non può partecipare ad un certo campionato, ma viene comunque ammesso a prendervi parte, in base alla normativa che regola l’organizzazione del torneo, che autorizza le società a schierare uno o più calciatori che hanno superato il detto limite di età.

La giurisprudenza federale è pacifica nell’affermare che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di calciatore “fuori quota”, con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato cui è autorizzato a partecipare.

Questa Corte ritiene, pertanto, che, in applicazione del principio dell’effettività della sanzione, la stessa, intanto, può essere scontata nella stagione successiva nella stessa categoria, in quanto il calciatore rientri anche nella nuova stagione nei limiti di età previsti per parteciparvi. Ove, invece, il tesserato nella successiva stagione non appartiene più a quella categoria per aver superato il limite di età, ai sensi del comma 7 dell’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva, deve scontare la sanzione in una gara ufficiale della prima squadra della nuova società.

Più specificatamente, si osserva che, in caso di cambiamento di status intervenuto da una stagione sportiva all’altra (da “in quota” a “fuori quota”), l’unica possibilità per garantire che la sanzione venga effettivamente e concretamente espiata sia quella che la stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra. Diversamente opinando, essendo del tutto ipotetico che il calciatore continui a giocare nella pregressa categoria come “fuori quota”, si perderebbe il requisito della certezza della sanzione, che deve essere sempre attuata non potendo restare la stessa senza esecuzione, anche in virtù del suo intrinseco valore ripristinatorio.

3.2 La prospettata soluzione esegetica trova peraltro conforto proprio nella giurisprudenza endofederale citata dalla Procura reclamante ed, in particolare, nella decisione della Corte Sportiva Nazionale, Sezioni Unite 30 ottobre 2018, in Comunicato Ufficiale n. 044/CSA.

In detta decisione, la Corte Sportiva Nazionale è stata chiamata ad affrontare un caso analogo al presente, ovvero quello in cui un giocatore, squalificato nel corso del Campionato Primavera, doveva scontare la sanzione nella stagione sportiva successiva nella quale era divenuto “fuori quota” rispetto alla categoria cui apparteneva al momento dell’infrazione.

In tal caso, le Sezioni Unite, partendo dal presupposto che “che la categoria dei “fuori quota” costituisce, sulla base delle norme in vigore, una “eccezione”, che non fa venire meno il passaggio del calciatore interessato alla categoria diversa da quella Primavera”, hanno osservato che, “dal momento che il calciatore non poteva più qualificarsi come calciatore “Primavera …. l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata sia quella dell’ipotesi in cui la sanzione stessa venga scontata nella prima gara ufficiale della prima squadra, successiva a quella in cui la sanzione è stata comminata” (in senso analogo, v. anche Corte Sportiva Nazionale Sezioni Unite decisione dell’8 novembre 2018 in C.U. 091/CSA; Corte Sportiva Nazionale Sezioni Unite decisione del 18 Ottobre 2018 in C.U. 044/CSA,  Corte Appello Federale decisione del 14 novembre 2005 in C.U. n. 17/C; Corte Appello Federale decisione del 16 Febbraio 2004 in C.U. n. 32/C).

Si osserva, inoltre, che il principio di omogeneità delle competizioni a cui fa riferimento la delibera della Corte Federale del 18 dicembre 2003 C.U. n. 12/CF richiamata dalla Procura non esclude che si debba tener conto del cambiamento di status del giocatore nel frattempo intervenuto. La stessa Corte Federale afferma che “le norme sanzionatorie dell’ordinamento federale vanno interpretate ed applicate nel senso che producano un qualche effetto piuttosto che nessuno”.

Quanto alla decisione del 25 novembre 2019 della Corte Sportiva Nazionale d’Appello a Sezioni Unite di cui al Comunicato Ufficiale n. 027/CSA, anch’essa richiamata dalla reclamante, innanzitutto, si osserva che detta decisione è stata riformata dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisone n. 20 del 24 marzo 2020, proprio in quanto non si era tenuto conto che nel caso ivi esaminato  il calciatore squalificato era divenuto nella stagione successiva “fuori quota”. Al riguardo il Collegio di Garanzia dello Sport ha osservato che nel caso di “fuori quota” “il principio di omogeneità, cui all’art. 21, comma 2, CGS, non è più applicabile e, pertanto, il provvedimento disciplinare deve essere scontato nelle gare ufficiali della prima squadra” e ciò rappresenta “l’unica possibilità per garantire che possa realizzarsi la circostanza che la sanzione venga effettivamente e concretamente scontata”.

Non può inoltre non evidenziarsi che nella citata decisione delle Sezioni Unite si rinvengono delle affermazioni di principio che conducono proprio nel senso innanzi prospettato, ovvero che  “il principio di separazione (i.e. omogeneità) soltanto in alcune ipotesi cede al principio della effettività (i.e afflittività) della sanzione, ossia quando il giocatore non è più in età per partecipare a gare del settore giovanile. In questo modo si tutela la certezza della sanzione, in quanto la stessa, diversamente, resterebbe legata a una circostanza meramente teorica, lasciata al potere discrezionale della società di appartenenza del tesserato”.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                                      IL PRESIDENTE

Federica Varrone                                                   Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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