F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 177/TFN – SD del 16 Maggio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 21711/337pf 22-23/GC/CAMS/mg del 14 marzo 2023, depositato il 17 marzo 2023, nei confronti del sig. Pellegrino Guglielmo e della società ASD Real Aversa 1925 – Reg. Prot. 142/TFN-SD

Decisione/0177/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0142/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Salvatore Accolla – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Valentino Fedeli – Componente

Gaia Golia – Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 9 maggio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 21711/337pf 2223/GC/CAMS/mg del 14 marzo 2023, depositato il 17 marzo 2023, nei confronti del sig. Pellegrino Guglielmo e della società ASD Real Aversa 1925,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con provvedimento prot. n. 21711/337pf 22-23/GC/CAMS/mg depositato il 17 marzo 2023, ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare:

- il sig. Guglielmo Pellegrino, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della Società ASD Real Aversa 1925:

per la violazione dell’art. 4, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 31, comma 11, del GCS, per non aver pagato le somme dovute a titolo di spese legali in favore del resistente Giancarlo Improta con decisione del Collegio di Garanzia del Coni – Quarta Sezione del 21 settembre 2022, prot. n. 01018, giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 41/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della detta pronuncia, comunicata alla Società ASD Real Aversa 1925 con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 3 ottobre 2022;

- la Società ASD Real Aversa 1925:

per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS, per la condotta posta in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza, all’epoca dei fatti, sig. Pellegrino Guglielmo, così come descritta nel precedente capo di incolpazione.

La fase istruttoria

La Procura Federale in data 30 novembre 2022 ha iscritto al n. 337pf22-23 il procedimento avente ad oggetto “ Presunto mancato adempimento da parte della società ASD Real Aversa 1925 di quanto statuito dal Collegio di Garanzia dello Sport con decisione n. 61”.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione fatta alla Procura Federale il 6 novembre 2022 dall’avv. Gaetano Aita, procuratore costituito del sig. Giancarlo Improta nel procedimento dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport, R.G. n. 41/2022; con tale segnalazione, l’avv. Aita rilevava il mancato pagamento delle spese legali liquidate dal Collegio con decisione n. 61/2022 prot. n. 01018/2022, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della decisione, come da normativa federale.

La Procura Federale istruiva il procedimento acquisendo agli atti la documentazione rilevante e, in particolare, le ricevute di notifica e consegna a mezzo pec, in data 3 ottobre 2022, della decisione n. 61 Anno 2022 prot. n. 01018/2022 pronunciata dal Collegio di Garanzia dello Sport nei confronti della ASD Real Aversa 1925.

All’esito dell’istruttoria, l’ufficio requirente notificava, in data 3 febbraio 2023, la comunicazione di conclusione delle indagini ex art. 123 CGS al sig. Guglielmo Pellegrino, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società ASD Real Aversa 1925, nonché alla medesima società.

In data 14 febbraio 2023, l’avv. Giovanni Buonamano faceva pervenire alla Procura Federale istanza di audizione per il sig. Guglielmo Pellegrino il quale, in sede di esame, dichiarava di aver tentato di raggiungere attraverso il proprio legale un accordo transattivo con il calciatore Improta anche prima della conclusione del giudizio, come testimoniato da alcune comunicazioni inviate al legale del calciatore e rimaste inevase. Dichiarava inoltre che, una volta esaurita la fase giudiziaria della vicenda, aveva sottoposto alla controparte un piano di pagamento della somma dovuta comprensiva di spese legali senza ricevere alcuna comunicazione in risposta. Il mancato pagamento nei termini prescritti dall’ordinamento federale aveva comportato l’avvio di un precedente procedimento disciplinare conclusosi con la sanzione di un punto di penalizzazione per la società e, pertanto, concludeva il sig. Pellegrino in corso di audizione “oggi siamo di nuovo a giudizio per gli stessi fatti con una natura del credito rappresentata solo dalle spese legali che invece, dalla corrispondenza, erano comprese nella proposta complessiva di pagamento”. All’esito dell’istruttoria è seguita, quindi, in data 17 marzo 2023, la notifica del deferimento in oggetto nei confronti di Guglielmo Pellegrino e della società ASD Real Aversa 1925.

La fase predibattimentale

All’esito della ricezione del deferimento questo Tribunale, in data 20 marzo 2023, notificava regolarmente alle parti convocazione per la partecipazione all’udienza del 13 aprile 2023.

In data 7 aprile 2023, l’avv. Buonamano depositava memoria difensiva con contestuale istanza di rinvio dell’udienza per legittimo impedimento del difensore in altro Foro.

All’udienza del 13 aprile 2023 il Tribunale, in accoglimento dell’istanza di rinvio formulata dall’avv. Giovanni Buonamano, fissava la trattazione del procedimento all’udienza del 9 maggio 2023 e, inoltre, disponeva che la Procura Federale depositasse entro il giorno 4 maggio 2023 la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 61/2022 posta a base del deferimento e non in atti e che, entro il medesimo termine, la società deferita depositasse la prova dell’intervenuto pagamento della sorte capitale liquidata in detta decisione.

In data 27 aprile 2023, la Procura Federale, in ottemperanza a quanto statuito con l’ordinanza del 13 aprile 2023, depositava la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport n. 61/2022; nulla veniva depositato dalla società deferita.

Il dibattimento

All’udienza del 9 maggio 2023 per la Procura Federale è comparso l’avv. Alessandro Colonna, il quale si è riportato all’atto di deferimento, chiedendone l’integrale accoglimento in considerazione del mancato deposito in atti da parte della società di alcuna quietanza di pagamento delle spese legali oggetto di contestazione, concludendo quindi per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il sig. Guglielmo Pellegrino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Real Aversa 1925, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

L’avv. Giovanni Buonamano, in rappresentanza del sig. Guglielmo Pellegrino e della società ASD Real Aversa 1925, ha svolto le proprie difese ricostruendo l’accaduto e sottolineando come il mancato pagamento delle somme individuate nel provvedimento del Collegio di Garanzia dello Sport sia stato determinato dalla mancata collaborazione del difensore del calciatore Giancarlo Improta, il quale non avrebbe mai fornito alla società i propri dati bancari, impedendo l’adempimento dell’obbligazione. L’avv. Buonamano ha concluso sottolineando come la richiesta sanzione del punto di penalizzazione risulterebbe essere eccessivamente gravosa per la società.

La decisione

Alla luce degli atti versati in giudizio, il Tribunale ritiene che i deferiti siano responsabili delle contestazioni loro ascritte.

Nonostante le difese svolte, infatti, non è stata offerta alcuna prova che le somme liquidate a titolo di spese legali in favore del signor Improta, con decisione n. 61/2022 del Collegio di Garanzia dello Sport, siano state corrisposte agli aventi titolo, né nel termine richiamato di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione, né in termine diverso, essendo quindi da darsi per provato che il pagamento non sia mai avvenuto.

Non essendo stata prodotta la prova né di un accordo transattivo formalizzato successivamente alla decisione del Collegio di Garanzia né, come richiesto da questo Tribunale con ordinanza del 13 aprile 2023, dell’intervenuto pagamento della sorte capitale liquidata in decisione, risulta per tabulas la violazione dell’art. 31 del Codice di Giustizia Sportiva rubricato “Violazioni in materia gestionale ed economica” nella parte in cui prevede al comma 11 che “Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l’obbligo di adempimento, l’applicazione per le società delle sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g)…”.

Nel caso di specie, l’attività istruttoria svolta ha consentito di accertare che la decisione del Collegio di Garanzia è stata regolarmente comunicata alla società ASD Real Aversa 1925 con notifica perfezionatasi a mezzo pec in data 3 ottobre 2022 e che, a fronte della comprovata trasmissione del titolo, la società non abbia fornito alcun elemento a supporto delle difese svolte, in particolare, il riscontro documentale di una costituzione in mora del creditore per non aver ricevuto il pagamento offertogli senza un motivo legittimo. Pertanto, il pagamento non risulta essere ad oggi avvenuto e tale inadempimento si pone in contrasto con la disposizione federale richiamata in sede di deferimento.

Ne deriva la responsabilità disciplinare del sig. Pellegrino e, conseguentemente, la responsabilità diretta della società deferita per le condotte oggetto di contestazione ai sensi dell’art. 6, comma 1, del CGS. Sotto il profilo sanzionatorio, il Tribunale ritiene congrue le sanzioni richieste dalla Procura Federale, rispondendo alla disposizione sanzionatoria e alla sua ratio che la sanzione ivi prevista vada irrogata sia per il mancato pagamento entro il termine di trenta giorni sia per la permanenza significativa e ingiustificata dello stesso.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Pellegrino Guglielmo, mesi 6 (sei) di inibizione;

- per la società ASD Real Aversa 1925, punti 1 (uno) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel corso della corrente stagione sportiva, ed euro 1.500,00 (millecinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 9 maggio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Gaia Golia                                                                      Carlo Sica

 

Depositato in data 16 maggio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

 

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