F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 223/CSA pubblicata del 17 Maggio 2023 – A.S.D. Savio s.r.l.

Decisione n. 223/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 256/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente

Andrea Galli – Componente (relatore)

Antonio Cafiero - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 256/CSA/2022-2023, proposto dalla società A.S.D. Savio s.r.l. in data 02.05.2023,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Torneo delle Regioni presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta LND Figc di cui al Com. Uff. n. 9 del 26.04.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 04.05.2023, l’Avv. Andrea Galli;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La società A.S.D. Savio s.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio calciatore, Sig. Leonardo Innocenti, dal Giudice Sportivo del Torneo delle Regioni presso il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta LND Figc (cfr. Com. Uff. n. 9 del 26.04.2023), in relazione alla gara del Torneo delle Regioni categoria Under 17 – C.R. Piemonte/Valle d’Aosta – C.R. Lazio del 26.4.2023.

Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha squalificato il calciatore fino al 19.05.2023 “Per condotta gravemente antisportiva, consistita in minacce rivolte ai giocatori avversari al termine della gara”.

La società reclamante ha sostenuto l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.

Secondo la società Savio, il calciatore Innocenti si era limitato a rispondere, seppur in modo aggressivo, a provocazioni verbali indirizzategli da parte di alcuni avversari, non essendosi verificato alcun tipo di contatto fisico, ma soltanto un acceso confronto verbale. In ogni caso ricorrerebbero le circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 13, comma 1, lett. a), del C.G.S.

Per tali ragioni la società reclamante ha richiesto l’annullamento della squalifica o in subordine la riqualificazione della condotta del calciatore, come antisportiva con rimodulazione della sanzione in giornate e non in squalifica a termine.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 4 maggio 2023 il reclamo è stato esaminato e ritenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere accolto per quanto di ragione, in relazione alla rideterminazione della sanzione della squalifica.

Dai documenti ufficiali di gara, cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, C.G.S., risulta che “A fine partita il n°12, Innocenti Leonardo, si rivolgeva agli avversari dicendo: "Hai paura? Vieni qui che ti sparo”.

Il comportamento posto in essere dal calciatore squalificato risulta di indubbia gravità, tenuto conto del tenore letterale delle espressioni da lui proferite, consistite, in sostanza, in una chiara minaccia di morte all’indirizzo degli avversari, non risultando ricorrere, peraltro, alcuno dei requisiti di cui alle invocate circostanze attenuanti ex art. 13 del C.G.S.

Ne consegue la configurazione della condotta sanzionata come gravemente antisportiva, ma aggravata dal contenuto e dal significato delle parole proferite dal Sig. Innocenti, come sopra descritte e riportate.

La sanzione deve tuttavia essere quantificata in giornate di squalifica e non a tempo. Giova osservare, infatti, come, se da un lato, in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa o di contatto fisico nei confronti degli ufficiali di gara, l'art. 36 del C.G.S. preveda la sanzione della squalifica in giornate o a tempo determinato, analogamente a quanto previsto per la fattispecie di condotta violenta verso altri calciatori, come sanzionata dall'art.38 del C.G.S., d’altro lato, per il caso di condotta gravemente antisportiva posta in essere da parte di calciatori, l’art.39, comma 1, del C.G.S. contempli la sanzione nella squalifica in giornate (“Ai calciatori responsabili di condotta gravemente antisportiva, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per due giornate”), nulla disponendo in termini di squalifica a tempo, che è invece prevista, alternativamente a quella in giornate, per le ipotesi - di cui al comma 2 dello stesso art.39 - di condotta gravemente antisportiva posta in essere da parte di tecnici.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla società Savio deve essere accolto parzialmente, con rideterminazione della sanzione nella squalifica per 4 giornate effettive di gara.

P.Q.M.

Accoglie parzialmente il reclamo e, per l’effetto, ridetermina la sanzione della squalifica in 4 giornate effettive di gara. 

Dispone la restituzione del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Andrea Galli                                                                       Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

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