FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 358/AA del 15/05/2023 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – NIUTTA ASD POLISPORTIVA AFRAGOLESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 299 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Raffaele NIUTTA, e della società ASD POLISPORTIVA AFRAGOLESE, avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE NIUTTA, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della ASD Afragolese 1944, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver, in data 31.10.2022, nel corso di una trasmissione televisiva, rilasciato dichiarazioni contrarie ai principi di lealtà, correttezza e probità, in merito ad altri tesserati di società affiliata ed in generale nei confronti della realtà territoriale di riferimento della detta affiliata;

ASD POLISPORTIVA AFRAGOLESE per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dal proprio legale rappresentante;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Raffaele NIUTTA in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD POLISPORTIVA AFRAGOLESE;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 1 (uno) mese e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele NIUTTA, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD POLISPORTIVA AFRAGOLESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it