C.R. ABRUZZO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 -figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 85 del 08/05/2023 – Delibera – APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANNICOLESE 2011 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRANCIA MORENO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANNICOLESE 2011 / REAL CASTELLALTO, DISPUTATA IL 23.4.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 81 DEL 27.4.2023 C.R.A.).

APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. SANNICOLESE 2011 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE FRANCIA MORENO PER TRE TURNI INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA SANNICOLESE 2011 / REAL CASTELLALTO, DISPUTATA IL 23.4.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE “E” (C.U. n° 81 DEL 27.4.2023 C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Sannicolese 2011 ha impugnato e chiesto l’annullamento, ovvero in subordine la riduzione della sanzione in epigrafe specificata, adottata dal G.S. nei confronti del Francia per condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario che colpiva con un pugno, senza conseguenze. Ha dedotto l’appellante l’errata percezione dei fatti da parte del direttore di gara in quanto il calciatore, a seguito della realizzazione di un calcio di rigore da parte della propria squadra, cercava di recuperare velocemente il pallone ma veniva cinto al collo da un avversario, dal quale si divincolava allontanandolo con una spinta. Chiedeva, pertanto, in via principale l’annullamento della sanzione, trattandosi di un atto non violento e senza conseguenze e, comunque, in via subordinata la riduzione della sanzione invocando le attenuanti di cui all’art. 13 commi 1 (lett. a e b) e 2 C.G.S., in quanto il Francia, tesserato non recidivo per episodi simili, aveva agito in reazione immediata ad un comportamento o fatto ingiusto altrui e, in ogni caso, avendo concorso il fatto colposo o doloso della persona offesa a determinare l’evento, unitamente all’azione od omissione del responsabile. Osserva la Corte che la sanzione inflitta al calciatore Francia Moreno deve essere confermata in quanto non solo il tenore del rapporto arbitrale, ma anche quello del successivo supplemento richiesto al direttore di gara da questa Corte, è incompatibile con la dedotta erronea percezione dei fatti, laddove si riferisce di un pugno volontariamente inferto ad un calciatore avversario. Non vi è dubbio, peraltro, che tale comportamento avrebbe potuto causare conseguenze ben più gravi, onde l’applicazione delle circostanze attenuanti invocate dall’appellante appare fuori luogo e, comunque, priva di fondamento normativo, dal che la congruità della sanzione minima di tre giornate inflitta dal primo Giudice ai sensi dell’art. 38 C.G.S. Per questi motivi, la Corte Sportiva d’Appello Federale Territoriale,

DELIBERA

di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la tassa relativa.

 

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