C.R. ABRUZZO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcabruzzo.it – atto non ufficiale – CU N. 86 del 11/05/2023 – Delibera – Gara del 30/ 4/2023 UNION FOSSACESIA CALCIO – ATESSA CALCIO
Gara del 30/ 4/2023 UNION FOSSACESIA CALCIO - ATESSA CALCIO
Il Giudice Sportivo - Visto il ricorso della ASD Atessa Calcio, con il quale la stessa chiede disporsi la ripetizione della gara indicata in epigrafe, ai sensi dell'art. 10, comma 5, del C.G.S., adducendo un errore tecnico dell'arbitro che avrebbe influito sul regolare svolgimento dell'incontro, terminato sul risultato di 2 a 1. Deduce, in particolare, la Società ricorrente che l'arbitro avrebbe erroneamente fatto terminare le due frazioni di gioco (primo e secondo tempo) dopo 25 minuti ciascuno, anziché i 35 minuti previsti dalle vigenti norme federali. - Verificata la tempestività e ritualità del ricorso. - Preso atto che la ricorrente ha fornito copia della documentazione attestante la trasmissione del preannuncio e del ricorso alla società controparte, a norma dell'art. 67, co. 1 e 2, C.G.S., e che quest'ultima non ha presentato le proprie controdeduzioni nei termini prescritti.
- Esaminato il referto di gara ed il supplemento di rapporto, richiesto da questo giudice a maggior chiarimento dei fatti, nel quale l'arbitro conferma di aver fatto disputare per errore due tempi da 25 minuti ciascuno, con ciò contravvenendo alle disposizioni della regola 7 del gioco del calcio - Decisioni Ufficiali FIGC, a mente del quale nei campionati Under 15 e Under 14 "le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno)". - Osservato che il ricorso è fondato, sulla scorta del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l' "errore tecnico" dell'arbitro è ravvisabile in presenza di evidenti anomalie nell'applicazione del regolamento e può dar luogo alla decisione di ripetere la gara al ricorrere di tre condizioni: 1) l'errore tecnico deve essere ammesso esplicitamente od implicitamente nel referto di gara; 2) l'errore, pur ammesso dall'arbitro, deve aver influito in maniera sostanziale sul regolare svolgimento della gara (principio di "effettività"); 3) possono essere oggetto di valutazione da parte degli organi di giustizia sportiva solo quegli episodi e situazioni verificatisi in campo non aventi "natura tecnica". - Nella fattispecie in esame il reclamo può essere accolto poiché, sulla base di quanto riferito nel referto di gara e nel supplemento di rapporto, l'arbitro è incorso in un errore tecnico, dovuto ad una errata applicazione delle norme regolamentari, che ha indubbiamente influito sul regolare svolgimento della gara. - Tutto ciò premesso e considerato, visti gli articoli 10, comma 5, 65 e67 del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 83 del 4.05.2023 e prendendo atto dei provvedimenti disciplinari in esso pubblicati,
DELIBERA
a) di accogliere il ricorso della A.S.D. Atessa Calcio e, per l'effetto, di ordinare la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'arbitro; b) di demandare alla Segreteria del Comitato per la fissazione della data per la ripetizione della gara; c) di accreditare la tassa reclamo.