F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 224/CSA pubblicata del 22 Maggio 2023 – F.C. Sangiuliano City S.r.l. – Sig. Di Benedetto Mario
Decisione n. 224/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 267/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Sebastiano Zafarana – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 267/CSA/2022-2023, proposto dalla F.C. Sangiuliano City S.r.l. in data 11.05.2023,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Settore Giovanile e Scolastico, di cui al Com. Uff. N. 117/Campionati Giovanili del 08.05.2023;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 18.05.2023, il dott. Sebastiano Zafarana;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società Sangiuliano City FC ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta al proprio allenatore, Sig. Di Benedetto Mario, dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 117/Campionati Giovanili del 08.05.2023), in relazione alla gara Olbia - Sangiuliano City FC del 7 maggio 2023, terminata col risultato di 2-1.
Nel rapporto arbitrale è attestato quanto segue: “Al 10’ del 2T espellevo il signor Di Benedetto Mario, allenatore della società S. Giuliano, perché in seguito ad una mia Decisione esclamava “Sei scarso”. Alla notifica del provvedimento disciplinare esclamava “Stai arbitrando a senso unico, siamo in 10 dal primo tempo! Vergognati, sei scandaloso”. Al termine della gara si scusava per l’accaduto”.
Con la decisione appellata, il Giudice Sportivo ha squalificato il predetto allenatore per n. 3 (tre) giornate effettive di gara, così motivando il provvedimento: “Espulso per frasi irriguardose nei confronti dell’Arbitro, reiterava tale condotta pronunciando frasi ingiuriose”.
La società F.C. Sangiuliano City ritiene la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo eccessivamente gravosa e severa rispetto al comportamento tenuto dal suo tesserato nella circostanza per cui è causa.
La società reclamante sostiene in sintesi che:
- le frasi costituenti la condotta sanzionata sono state profferite dall’allenatore nella concitazione seguita a una decisione dell’arbitro da egli non condivisa, e detta reazione verbale è rimasta circoscritta a tale momento;
- il comportamento tenuto dall’allenatore, benché biasimevole e censurabile, non sarebbe connotato dagli estremi della irriguardosità e dell’ingiuria, essendo comunque riconducibile ad una forma di critica rispetto alla conduzione arbitrale e non verso la persona dell’arbitro;
- il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel debito conto che al termine della partita l’allenatore si è scusato con l’arbitro per l’accaduto, come risulta dal referto arbitrale;
- in definitiva, se si eccettua quanto accaduto in occasione dell’espulsione, durante tutta la gara il sig. Di Benedetto ha sempre mantenuto un linguaggio corretto e rispettoso nei confronti dell’arbitro e, dopo la notifica del provvedimento, si è immediatamente allontanato dal campo di gioco senza ulteriormente protestare.
La reclamante chiede pertanto:
in via principale la riduzione della squalifica inflitta dal giudice Sportivo da 3 a 2 giornate di gara;
- in via subordinata, commutare la squalifica al presofferto;
- in via ulteriormente subordinata ridurre la sanzione della squalifica a una giornata di gara e commutare il residuo in ammenda.
Alla riunione svoltasi in videoconferenza dinanzi a questa Corte il giorno 18 maggio 2023, nessuno è intervenuto per la reclamante.
Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo non meriti accoglimento.
L’art. 36, C.G.S. (“Altre condotte nei confronti degli ufficiali di gara”) nella formulazione novellata e vigente al momento della disputa della gara (così come modificata dal C.U. FIGC n. 165/A del 20.4.2023) al comma 1 stabilisce che:
“1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:
a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara:”
Orbene, nel caso in esame - rilevato preliminarmente che il C.G.S. non distingue, sotto il profilo della diversa commisurazione della sanzione, tra condotta ingiuriosa o irriguardosa – va comunque ascritto al novero delle condotte irriguardose il contenuto delle frasi profferite dall’allenatore all’arbitro, che già giustificano l’applicazione del minimo edittale delle quattro giornate di squalifica.
Sanzione che tuttavia è stata ridotta a tre giornate di squalifica dal Giudice Sportivo, il quale ha evidentemente tenuto conto dell’attenuante invocata dalla reclamante, dell’avere il sig. Di Benedetto chiesto scusa al termine della gara per il proprio comportamento.
Ne consegue che la domanda di riduzione della squalifica da 3 a 2 giornate effettive di gara non può essere accolta, essendo stata l’invocata attenuante già considerata da Giudice Sportivo nella commisurazione della sanzione.
Quanto alla richiesta, formulata in via subordinata, di parziale commutazione della squalifica in ammenda, la domanda non può essere accolta, posto che l’art.9 C.G.S. (Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società), al comma 3, stabilisce che
“3. Le ammende sono applicabili ai dirigenti, ai soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 nonché ai tesserati della sfera professionistica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 35”; sicché difetta il requisito soggettivo di applicabilità dell’ammenda al sig. Di Benedetto. In definitiva, ritiene la Corte che la sanzione di n.3 giornate effettive di squalifica complessivamente comminata dal Giudice Sportivo sia congrua e proporzionata rispetto alla condotta tenuta dall’allenatore.
Per tutto quanto precede le domande di riduzione e/o commutazione in ammenda della squalifica non possono essere accolte e, per l’effetto, l’appello proposto dalla società Sangiuliano City FC deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Sebastiano Zafarana Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce